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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 572/1989

ECLI:IT:COST:1989:572
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, con ordinanza emessa il 15 aprile 1989, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non prevede la pignorabilità parziale per causa di alimenti delle rendite erogate dall'INAIL.

2. - Il giudice a quo, adito in sede di opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso il pignoramento della propria pensione per invalidità permanente ad istanza della coniuge separata [OSCURATO:PERSONA], per crediti da contributi per il mantenimento dei due figli, ha rilevato che la disparità di trattamento è ravvisabile rispetto ai titolari di pensioni corrisposte dall'INPS, anche d'invalidità, la cui pignorabilità è stata affermata da questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, nei limiti di cui all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.

In proposito il giudice remittente sottolinea che l'unica sostanziale differenza tra le pensioni erogate dall'INPS per invalidità, e la rendita corrisposta dall'INAIL, sta nel fatto che l'invalidità dell'assicurato INAIL deriva da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Inoltre le prestazioni erogate dall'INAIL, pur avendo funzione essenzialmente risarcitoria, risultano ancorate anche alle esigenze famigliari del titolare come può evincersi da diverse norme del citato d.P.R. n. 1124 del 1965.

Detta normativa, evidenziando il collegamento della prestazione INAIL alla situazione non solo individuale, ma anche famigliare dell'infortunato, induce, ad avviso del Pretore di Taranto, a ravvisare la necessità dell'assoggettamento della rendita all'azione esecutiva per il credito alimentare, anche in relazione ai precetti costituzionali che, informati a finalità etico-sociali, riconoscono i diritti della famiglia e dei figli.

Escludere quindi il particolare mezzo di esecuzione, pignoramento presso terzi, relativamente alle prestazioni erogate dall'INAIL significherebbe sopprimere, in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, lo stesso diritto agli alimenti che potrebbe in tal modo risultare privo di completa attuazione.

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Taranto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede la pignorabilità parziale per causa di alimenti delle rendite erogate dall'INAIL.

Il giudice remittente ravvisa un contrasto della disposizione denunciata con gli articoli 3 e 29 della Costituzione: nel primo caso, in ragione del trattamento ingiustificatamente più favorevole stabilito per i beneficiari di dette pensioni rispetto ai titolari di quelle erogate dall'INPS, anche d'invalidità, pignorabili per causa di alimenti dovuti per legge, entro il limite di cui all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, in seguito alla sentenza n. 1041 del 1988 di questa Corte; nel secondo, in quanto verrebbe esclusa la tutela del diritto agli alimenti, compreso nei diritti della famiglia.

2. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 1041 del 1988, correttamente posta dal giudice a quo a fondamento delle sue argomentazioni, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale delle analoghe norme che sancivano la impignorabilità delle pensioni INPS, anche d'invalidità, rilevando una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione rispetto alle pensioni dei pubblici dipendenti, pignorabili per causa di alimenti, fino alla concorrenza di un terzo, secondo quanto dispone l'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180; norma quest'ultima da considerare di carattere generale nella materia.

Nell'occasione la Corte ha espresso alcuni principi che possono essere ora utilmente richiamati: in primo luogo, e con specifico riferimento all'art. 3 Cost., è stato affermato che "dinanzi all'esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è ragione di concedere ai titolari di pensioni INPS un trattamento privilegiato nei confronti di coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici e, tanto meno, di porre in una condizione deteriore i rispettivi creditori di assegni alimentari"; in secondo luogo, per quanto concerne il riferimento all'art. 29 Cost., si è rilevato che "la pensione di invalidità non esaurisce i suoi effetti nei confronti del solo assicurato ma serve anche al sostentamento della sua famiglia... essa conserva quindi la generale e intrinseca natura di trattamento previdenziale", ed ancora - richiamando anche la precedente sentenza n. 209 del 1984 - "escludere ogni possibilità di far valere sugli assegni pensionistici in genere il diritto agli alimenti equivarrebbe a sopprimere questo diritto, lasciando - in violazione dell'art. 29 Cost. - il suo titolare privo della possibilità di avere un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per converso, ammetterlo a far valere il diritto sugli assegni del coniuge, del genitore, del figlio ecc., significa soltanto limitare i mezzi di cui dispone quest'ultimo".

3. - Ciò posto, non è ravvisabile alcun valido motivo per cui dei detti principi non debba farsi applicazione anche nel caso in esame.

Una volta riconosciuta la pignorabilità per causa di alimenti delle pensioni, anche di invalidità, erogate dall'INPS, risulta infatti del tutto irragionevole, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., l'attuale regime di privilegio in vigore per le rendite INAIL, la cui sostanziale differenza consiste soltanto nella causa (infortunio sul lavoro o malattia professionale) in dipendenza della quale si verifica lo stato di invalidità, ma non può ritenersi significativa ai fini che qui interessano.

Non solo, ma anche nella disciplina delle rendite INAIL si riscontrano una serie di norme che evidenziano il collegamento diretto della prestazione alla situazione non solo individuale ma anche famigliare dell'infortunato, a garanzia dei diritti che l'art. 29 Cost. intende tutelare.

Così gli articoli 72 (divieto di riduzione dell'indennità ove l'assicurato abbia carichi di famiglia), 77 (aumento della rendita se l'assicurato ha moglie e figli) e 85 (regime di reversibilità ai superstiti) del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 e gli articoli 1 della legge 5 maggio 1976 n. 248, e 11 della legge 10 maggio 1982 n. 251 (entrambi in tema di reversibilità della rendita anche in caso di morte non dipendente dall'infortunio).

Se quindi dette erogazioni sono previste fin dall'origine in funzione delle necessità della famiglia, non può essere escluso, in linea di principio, alcun mezzo di realizzazione delle obbligazioni alimentari che appunto tali necessità tendono a soddisfare.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, con ordinanza emessa il 15 aprile 1989, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non prevede la pignorabilità parziale per causa di alimenti delle rendite erogate dall'INAIL. 2. - Il giudice a quo, adito in sede di opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso il pignoramento della propria pensione per invalidità permanente ad istanza della coniuge separata [OSCURATO:PERSONA], per crediti da contributi per il mantenimento dei due figli, ha rilevato che la disparità di trattamento è ravvisabile rispetto ai titolari di pensioni corrisposte dall'INPS, anche d'invalidità, la cui pignorabilità è stata affermata da questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, nei limiti di cui all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950. In proposito il giudice remittente sottolinea che l'unica sostanziale differenza tra le pensioni erogate dall'INPS per invalidità, e la rendita corrisposta dall'INAIL, sta nel fatto che l'invalidità dell'assicurato INAIL deriva da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Inoltre le prestazioni erogate dall'INAIL, pur avendo funzione essenzialmente risarcitoria, risultano ancorate anche alle esigenze famigliari del titolare come può evincersi da diverse norme del citato d.P.R. n. 1124 del 1965. Detta normativa, evidenziando il collegamento della prestazione INAIL alla situazione non solo individuale, ma anche famigliare dell'infortunato, induce, ad avviso del Pretore di Taranto, a ravvisare la necessità dell'assoggettamento della rendita all'azione esecutiva per il credito alimentare, anche in relazione ai precetti costituzionali che, informati a finalità etico-sociali, riconoscono i diritti della famiglia e dei figli. Escludere quindi il particolare mezzo di esecuzione, pignoramento presso terzi, relativamente alle prestazioni erogate dall'INAIL significherebbe sopprimere, in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, lo stesso diritto agli alimenti che potrebbe in tal modo risultare privo di completa attuazione. 1. - [OSCURATO:PERSONA] di Taranto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede la pignorabilità parziale per causa di alimenti delle rendite erogate dall'INAIL. Il giudice remittente ravvisa un contrasto della disposizione denunciata con gli articoli 3 e 29 della Costituzione: nel primo caso, in ragione del trattamento ingiustificatamente più favorevole stabilito per i beneficiari di dette pensioni rispetto ai titolari di quelle erogate dall'INPS, anche d'invalidità, pignorabili per causa di alimenti dovuti per legge, entro il limite di cui all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, in seguito alla sentenza n. 1041 del 1988 di questa Corte; nel secondo, in quanto verrebbe esclusa la tutela del diritto agli alimenti, compreso nei diritti della famiglia. 2. - La questione è fondata. Con la sentenza n. 1041 del 1988, correttamente posta dal giudice a quo a fondamento delle sue argomentazioni, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale delle analoghe norme che sancivano la impignorabilità delle pensioni INPS, anche d'invalidità, rilevando una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione rispetto alle pensioni dei pubblici dipendenti, pignorabili per causa di alimenti, fino alla concorrenza di un terzo, secondo quanto dispone l'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180; norma quest'ultima da considerare di carattere generale nella materia. Nell'occasione la Corte ha espresso alcuni principi che possono essere ora utilmente richiamati: in primo luogo, e con specifico riferimento all'art. 3 Cost., è stato affermato che "dinanzi all'esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è ragione di concedere ai titolari di pensioni INPS un trattamento privilegiato nei confronti di coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici e, tanto meno, di porre in una condizione deteriore i rispettivi creditori di assegni alimentari"; in secondo luogo, per quanto concerne il riferimento all'art. 29 Cost., si è rilevato che "la pensione di invalidità non esaurisce i suoi effetti nei confronti del solo assicurato ma serve anche al sostentamento della sua famiglia... essa conserva quindi la generale e intrinseca natura di trattamento previdenziale", ed ancora - richiamando anche la precedente sentenza n. 209 del 1984 - "escludere ogni possibilità di far valere sugli assegni pensionistici in genere il diritto agli alimenti equivarrebbe a sopprimere questo diritto, lasciando - in violazione dell'art. 29 Cost. - il suo titolare privo della possibilità di avere un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per converso, ammetterlo a far valere il diritto sugli assegni del coniuge, del genitore, del figlio ecc., significa soltanto limitare i mezzi di cui dispone quest'ultimo". 3. - Ciò posto, non è ravvisabile alcun valido motivo per cui dei detti principi non debba farsi applicazione anche nel caso in esame. Una volta riconosciuta la pignorabilità per causa di alimenti delle pensioni, anche di invalidità, erogate dall'INPS, risulta infatti del tutto irragionevole, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., l'attuale regime di privilegio in vigore per le rendite INAIL, la cui sostanziale differenza consiste soltanto nella causa (infortunio sul lavoro o malattia professionale) in dipendenza della quale si verifica lo stato di invalidità, ma non può ritenersi significativa ai fini che qui interessano. Non solo, ma anche nella disciplina delle rendite INAIL si riscontrano una serie di norme che evidenziano il collegamento diretto della prestazione alla situazione non solo individuale ma anche famigliare dell'infortunato, a garanzia dei diritti che l'art. 29 Cost. intende tutelare. Così gli articoli 72 (divieto di riduzione dell'indennità ove l'assicurato abbia carichi di famiglia), 77 (aumento della rendita se l'assicurato ha moglie e figli) e 85 (regime di reversibilità ai superstiti) del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 e gli articoli 1 della legge 5 maggio 1976 n. 248, e 11 della legge 10 maggio 1982 n. 251 (entrambi in tema di reversibilità della rendita anche in caso di morte non dipendente dall'infortunio). Se quindi dette erogazioni sono previste fin dall'origine in funzione delle necessità della famiglia, non può essere escluso, in linea di principio, alcun mezzo di realizzazione delle obbligazioni alimentari che appunto tali necessità tendono a soddisfare. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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