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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05702/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17754/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilia- to presso lo studio legale tributario Tasco & Associati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- tonio Gramsci n.54; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.439/1/2011 depositata il 9 giugno 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, proposto avverso la sentenza n.300/12/2009 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento IVA 2002 derivante dal disconoscimento dell'applicabilità dell'aliquota ridotta al 10% su fat- ture relative al ribaltamento di costi nei confronti delle società parte- cipanti al consorzio, per prestazioni effettuate da fornitori nei con- fronti del consorzio stesso ed assoggettate all'aliquota IVA ordinaria, che nell'anno di imposta era nella misura del 20%.

2. In particolare, il giudice di prime cure riteneva corretta la motiva- zione per relationem dell'avviso impugnato, adottato a seguito di le- gittimo annullamento in autotutela del precedente accertamento noti- ficato al consorzio con sua sostituzione entro i termini di legge.

Nel merito, riteneva non applicabile l'inversione dell'onere della prova e corretta la qualificazione del rapporto intercorrente tra il consorzio e le società partecipanti, con conseguente ribaltamento dei costi attra- verso fattura con aliquota ordinaria, decisione confermata dal giudice d'appello.

3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a sei motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

La ricor- rente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la procedura di definizione agevolata, produce quietanza e chiede la de- claratoria di estinzione del processo.

Considerato che:

4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubbli- cato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, of- frendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e della quietan- za di pagamento.

5. Tenuto conto che l'Agenzia controricorrente nulla ha osservato a riguardo né è stata proposta istanza di trattazione del processo, la presente controversia appare definita, con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite irripetibili.

P.Q.M. la Corte: letto l'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito in I. 17 dicembre 2018 n.136, dichiara l'estinzione del processo e dichiara irripetibili le spese di lite.

Così deciso in Roma in data 26 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17754/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilia- to presso lo studio legale tributario Tasco & Associati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- tonio Gramsci n.54; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.439/1/2011 depositata il 9 giugno 2011, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, proposto avverso la sentenza n.300/12/2009 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento IVA 2002 derivante dal disconoscimento dell'applicabilità dell'aliquota ridotta al 10% su fat- ture relative al ribaltamento di costi nei confronti delle società parte- cipanti al consorzio, per prestazioni effettuate da fornitori nei con- fronti del consorzio stesso ed assoggettate all'aliquota IVA ordinaria, che nell'anno di imposta era nella misura del 20%. 2. In particolare, il giudice di prime cure riteneva corretta la motiva- zione per relationem dell'avviso impugnato, adottato a seguito di le- gittimo annullamento in autotutela del precedente accertamento noti- ficato al consorzio con sua sostituzione entro i termini di legge. Nel merito, riteneva non applicabile l'inversione dell'onere della prova e corretta la qualificazione del rapporto intercorrente tra il consorzio e le società partecipanti, con conseguente ribaltamento dei costi attra- verso fattura con aliquota ordinaria, decisione confermata dal giudice d'appello. 3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a sei motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. La ricor- rente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la procedura di definizione agevolata, produce quietanza e chiede la de- claratoria di estinzione del processo. Considerato che: 4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubbli- cato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, of- frendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e della quietan- za di pagamento. 5. Tenuto conto che l'Agenzia controricorrente nulla ha osservato a riguardo né è stata proposta istanza di trattazione del processo, la presente controversia appare definita, con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite irripetibili. P.Q.M. la Corte: letto l'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito in I. 17 dicembre 2018 n.136, dichiara l'estinzione del processo e dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma in data 26 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris