CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 9 dicembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tre delitti di truffa, ritenuta la continuazione con fatti precedentemente giudicati, ha applicato l'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., rideterminando la pena, e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto dalla parte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore su atto separato - proponendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità. 3. Il ricorso non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Resta peraltro irrilevante, attesa la natura personale dell'atto impugnatorio, la delega al difensore al deposito dell'atto, la quale non ne attribuisce comunque al legale la tii:olarità (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co