CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Andria; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Terlizzi; 3) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Andria; 4) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Andria avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: a) la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; b) l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato determinata dall'intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna per il reato di cui all'articolo 642 cod. pen., con declaratoria di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità in relazione alla condanna per il delitto di cui all'articolo 372 cod. pen. e conseguente rinvio per la rideterminazione della pena; udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] P.L.C., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte depositate in udienza, chiedendone l'accoglimento con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2021 la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 7 novembre 2017, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendo il Ciciriello ed il Virgilio dal reato ex artt. 110, 372 cod. pen. loro ascritto al capo 3) per non avere commesso il fatto e rideterminando nei loro confronti la pena per il residuo reato di cui agli artt. 110, 64:2, secondo comma, cod. pen. (ascritto al capo I) in anni uno di reclusione, con le già riconosciute attenuanti generiche. La Corte d'appello, inoltre, ha confermato la sentenza impugnata sia riguardo alle posizioni del Moschetta e del Mansi - rispettivamente condannati in primo grado alle pene di anni due di reclusione (per il predetto reato di cui al capo 3) e di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui ai capi F) [ex artt. 110, 642, secondo comma, cod. pen.] ed H) [ex artt. 110, 372, 61 n. 2, cod. pen.] - sia riguardo alla pronuncia delle statuizioni civili, condannando il Ciciriello ed il Virgilio alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Compagnia assicuratrice costituita parte civile. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo la violazione della legge penale per l'erronea applicazione del computo dei termini di prescrizione del reato di falsa testimonianza ascrittogli al capo 3), commesso il 18 gennaio 2008, avuto riguardo sia al fatto che le attenuanti generiche sono state considerate equivalenti all'aggravante ex art. 61, n. 2, cod. pen. e alla contestata recidiva, sia all'errata applicazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 20808 del 25 ottobre 2018 - 15 maggio 2019. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso il suo difensore, deducendo con unico motivo la violazione della legge penale per l'erronea applicazione del computo dei termini di prescrizione dei reati di frode in assicurazione e falsa testimonianza ascrittigli ai capi F) ed H), rispettivamente commessi nel marzo-aprile del 2010 e il 17 marzo 2010. Con riferimento al reato di falsa testimonianza si assume che il ricorrente è stato condannato previo giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche all'aggravante ex art. 61, n. 2, cod. pen. e alla contestata recidiva, con la conseguente errata applicazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la richiamata sentenza n. 20808 del 25 ottobre 2018. Con riferimento al reato di frode ex art. 642 cod. pen., inoltre, la Corte distrettuale ha erroneamente computato l'intero lasso temporale legato al rinvio dall'udienza del 4 maggio 2021 a quella del 26 ottobre 2021, sull'erroneo presupposto che l'impedimento del difensore a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla quarantena obbligatoria per avere contratto il virus; "covid-19" potesse essere computato nel termine di sei mesi, anziché in quello di due mesi previsti dalla legge nel caso in esame. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso censurando, con un primo motivo, violazioni di legge ex artt. 585, commi 4 e 5, 568, comma 5, 582 cod. proc. pen., 24, comma 4, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 - con riferimento alla illegittima declaratoria di inammissibilità pronunciata in relazione ai motivi nuovi di appello ritualmente depositati con p.e.c. in data 19 aprile 2021 - e vizi della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza sia dell'aggravante del conseguimento dell'intento di cui all'art. 642 cod. pen. che della contestata recidiva. Nei motivi nuovi di appello, infatti, venivano meglio sviluppati ed argomentati specifici punti di impugnazione già introdotti nell'atto di appello in relazione ai su indicati profili di doglianza. Richiamando censure già dedotte con l'atto di appello e nei motivi nuovi, il ricorrente rimarca la presenza di vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, relativamente alle circostanze di fatto che attestano la sua estromissione dalla fase di sottoscrizione e versamento in banca dell'assegno e di prelievo della provvista dal conto corrente, essendo stato egli volutamente escluso dall'incasso dell'indennizzo, con la conseguente interruzione del nesso di causalità rispetto all'evento dannoso, poiché altrimenti non ne sarebbe stata apposta una falsa firma sul titolo da parte di un correo. 4.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censura la illegittimità della decisione impugnata in relazione all'istanza di rinvio presentata per comprovate ragioni di salute dalla difesa del Virgilio per l'udienza del 4 maggio 2021, con la ritenuta sospensione dei termini di prescrizione fino alla successiva udienza del 26 ottobre 2021 e non per il periodo di soli sessanta giorni, con la conseguente omessa declaratoria della intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 642 cit.5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso il suo difensore, deducendo con unico motivo l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte di appello: a) ritenuto la tempestività della querela presentata dalla "[OSCURATO:PERSONA]" in relazione al delitto di frode in assicurazione di cui all'art. 642 cit., benché la stessa fosse stata presentata tardivamente presso la Procura del Tribunale di Trani in data 16 maggio 2005, a fronte di un sinistro avvenuto il 20 dicembre 2003 e denunciato alla compagnia di assicurazioni il 20 ottobre 2004; b) erroneamente omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il momento consumativo doveva essere correttamente individuato, trattandosi di un reato istantaneo, non in relazione alla data del versamento dell'assegno erogato dalla "[OSCURATO:PERSONA]" (24 aprile 2010), ma alla data del 18-20 ottobre 2004, quando il Ciciriello ebbe a controfirmare, a mezzo del suo avvocato, la messa in mora inviata alla predetta Compagnia assicuratrice, denunciando il sinistro stradale ritenuto falso. 5.1. Assume inoltre il ricorrente che, in ogni caso, il reato doveva considerarsi prescritto alla data del 3 settembre 2021, atteso che il rinvio dell'udienza dal 4 maggio 2021 al 26 ottobre 2021 ha comportato una sospensione del periodo prescrizionale non oltre il sessantesimo giorno dalla data dell'udienza, ossia fino al 3 luglio 2021, con l'ulteriore aggiunta del periodo feriale. 6. Nell'interesse del Virgilio il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 febbraio 2022 ed ha insistito nell'eccezione di tardività della querela in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. e in quella di intervenuta prescrizione del reato, ribadendo gli argomenti già esposti a sostegno dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, ove si consideri, alla luce di quanto affermato da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059), che le circostanze aggravanti producono, ove ritenute esistenti, effetti di rilevanza edittale destinati a determinarsi indipendentemente dal giudizio di bilanciamento regolato dall'art. 69 cod. pen., cui il giudice deve procedere in caso di ritenuta sussistenza di circostanze di segno diverso. Ciò vale, ovviamente, anche per la circostanza aggravante della recidiva, in tutti i casi in cui essa sia stata non solo ritenuta, ma anche non esclusa, atteso che la stessa, ancorché astrattamente configurabile, può essere in concreto non applicata dal giudice, che può ritenere di non procedere al relativo aumento quando il trattamento sanzionatorio del caso concreto possa connotarsi, per effetto di esso, come eccessivamente gravoso. Ne consegue che, anche nei casi in cui la recidiva non abbia concretamente inciso sulla pena in concreto irrogata, per essere stato il relativo aumento escluso discrezionalmente dal giudice, o per essere stata la stessa ritenuta equivalente o finanche subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente riconosciute, nondimeno l'aggravante in questione continuerà a produrre gli effetti che essa è in grado di determinare sul versante processuale e sostanziale. Ciò è tanto più vero in relazione al regime prescrizionale, considerato che l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, sicché deve, ai fini della prescrizione, tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti (Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058). Non pertinente, dunque, deve ritenersi il riferimento operato alla su richiamata pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), che ha affermato il diverso principio secondo cui, in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. Entro tale prospettiva, infatti, si è precisato che solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, siffatta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (Se2:. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714). Ne consegue che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. peri., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime prescrizionale. 1.1. Muovendo da tali premesse, deve ritenersi che, nella vicenda in esame, la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale, ancorché ritenuta equivalente all'esito del giudizio di comparazione, ha comunque determinato una differente modulazione del termine prescrizionale, il cui complessivo decorso, per effetto dell'aggravante in questione, è stato correttamente individuato dalla Corte distrettuale in misura pari ad anni sedici e mesi otto (ossia alla data del 18 settembre 2024), a decorrere dalla data di consumazione (18 gennaio 2008) del reato di falsa testimonianza contestato all'imputato nel capo 3), non essendo state rilevate cause di sospensione della prescrizione intervenute nel corso del giudizio di primo grado. Al momento della pronuncia della sentenza impugnata, pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non poteva htenersi maturato il correlativo termine prescrizionale. 1.2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in considerazione della natura delle questioni dedotte si stima equo determinare nella misura di euro tremila. 2. Il ricorso presentato nell'interesse del Mansi è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati 2.1. Relativamente al reato di falsa testimonianza di cui al capo H), aggravato, fra l'altro, dalla contestata recidiva reiterata ed infra-quinquennale, devono richiamarsi le medesime considerazioni or ora svolte riguardo all'analogo motivo di ricorso del Moschetta, poiché nella vicenda in esame la ritenuta sussistenza della richiamata recidiva, ancorché bilanciata come equivalente all'esito del relativo giudizio di comparazione delle concorrenti circostanze, ha comunque determinato una differente modulazione del termine prescrizionale, il cui complessivo decorso, per effetto dell'aggravante in questione, è stato correttamente individuato dalla Corte distrettuale in misura pari ad anni sedici e mesi otto (ossia alla data del 17 novembre 2026), a decorrere dalla data di consumazione del su indicato reato di falsa testimonianza (17 marzo 2010), non essendo state rilevate cause di sospensione della prescrizione intervenute nel corso del giudizio di primo grado. La ragione di doglianza al riguardo mossa dal ricorrente deve pertanto ritenersi infondata. 2.2. A diverse conclusioni deve di contro pervenirsi relativamente al reato di concorso nella frode in assicurazione di cui al capo F), avendo la Corte distrettuale erroneamente computato il periodo valido ai fini della sospensione del corso della prescrizione in conseguenza della richiesta di rinvio per il legittimo impedimento addotto per ragioni di salute da uno dei difensori - in costanza di emergenza epidemiologica per il virus "covid-19" - in occasione dell'udienza di appello tenutasi il 4 maggio 2021, e per tale giustificato motivo rinviata all'udienza di decisione del 26 ottobre 2021. Pur dovendosi ritenere correttamente computato il decorso del termine massimo di prescrizione per tale reato alla data del 2 giugno 2021, in ragione del tempus commissi delicti e della pena edittale per esso prevista, oltre che degli effetti della contestata recidiva qualificata, la Corte di appello vi ha erroneamente aggiunto l'intero periodo di sospensione pari ad ulteriori mesi cinque e giorni ventidue, senza considerare che il relativo termine doveva essere sospeso per soli giorni sessanta, atteso che il provvedimento' di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (ex multis v. Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753; Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 2664691. 2.3. Ne consegue che il termine prescrizionale massimo in relazione al su indicato delitto di cui al capo F) deve ritenersi spirato alla data finale del 2 agosto 2021, aggiungendo alla intervenuta consumazione del termine nella su indicata data del 2 giugno 2021 l'ulteriore periodo di giorni sessanta di sospensione, con la correlativa declaratoria di estinzione del reato e il rigetto del ricorso nel resto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata per la rideterminazione della pena in relazione al reato di falsa testimonianza di cui al capo H). 3. Infondata deve ritenersi la prima censura oggetto del ricorso proposto dal Virgilio, involgente il profilo della contestata tempestività della querela presentata dalla Compagnia "[OSCURATO:PERSONA]" in relazione al delitto di frode in assicurazione di cui all'art. 642 cit. (capo I), ove si consideri che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948). Condizione, questa, che non può, sotto alcun profilo, ritenersi integrata nel caso in esame, essendo il ricorso orientato a sollecitare essenzialmente una diversa o alternativa, e come tale non consentita, rivisitazione di emergenze fattuali, a fronte di una esposizione coerentemente argomentata delle ragioni che hanno condotto i Giudici di merito a ritenere tempestiva la querela presentata il 16 maggio 2005, là dove, richiamando il contenuto di tale atto, hanno posto in rilievo, con motivazione immune da vizi in questa Sede deducibili, la dirimente circostanza di fatto legata alla sequenza di accertamenti che nel caso di specie - anche per le obiettive difficoltà di svolgimento delle ricerche relative alle numerose intestazioni di autoveicoli in capo alla persona coinvolta nel sinistro stradale oggetto dell'imputazione (cfr. pag. 12 della motivazione) - si sono resi necessari a seguito della denuncia del sinistro alla Compagnia assicuratrice. Deve peraltro soggiungersi, alla luce dell'insegnamento dettato da questa Suprema Corte, che l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa, che nel caso in esame il ricorrente non ha fornito nella competente sede di merito (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162). 4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al primo motivo del ricorso proposto dal Ciciriello, atteso che pur a prescindere dal fatto che la richiamata memoria difensiva, con i motivi nuovi di appello e la documentazione allegata, è stata dalla Corte d'appello non irragionevolmente valutata all'udienza di rinvio del 26 ottobre 2021, ritenendola recessiva, nelle sue implicazioni, a fronte delle univoche indicazioni di segno contrario provenienti dalle complessive emergenze probatorie già in senso conforme vagliate dal primo Giudice, e dalla sentenza impugnata pienamente condivise in ordine alla puntuale ed argomentata ricostruzione della dinamica di svolgimento dei fatti oggetto del tema d'accusa enucleato nel capo I) [cfr. pag. 13 della sentenza impugnata e pagg. 5-8 della sentenza di primo grado] - assume un dirimente rilievo, al riguardo, la circostanza che i motivi nuovi di appello presentati in vista dell'udienza del 4 maggio 2021 erano originariamente inammissibili. Tali motivi, infatti, sono stati tardivamente depositati nella Cancelleria della Corte territoriale il giorno di lunedì 19 aprile 2021, con attestazione di ricevuta consegna alle ore 20.28, ossia quattordici giorni prima dell'udienza, laddove la presentazione di motivi nuovi nella Cancelleria del Giudice dell'impugnazione è consentita a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 585, commi 4 e 5, 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., "fino a quindici giorni prima dell'udienza". Giova richiamare, sotto tale profilo, il principio affermato da questa Suprema Corte in materia di termini processuali, là dove ha precisato che la regola prevista nell'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale 'quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem" (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726, che in applicazione di tale principio ha ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in Cancelleria in data 17 giugno con riferimento ad un'udienza fissata per il 2 luglio, avendo riguardo al termine "fino a quindici giorni prima dell'udienza" stabilito dall'art. 585, comma 4, cit.). Si tratta, pertanto, di termini computabili a giorni liberi, per i quali vale la ulteriore regola secondo cui, in materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l'inizio della loro decorrenza, che dunque non è prorogata di diritto nell'ipotesi in cui il primo giorno sia festivo (Sez. 2, n. 24277 del. 14/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259718, in relazione ad una fattispecie in tema di appello, in cui il primo giorno di decorrenza del termine per proporre impugnazione era festivo). 5. Fondata, di contro, deve ritenersi l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato rispettivamente formulata nei ricorsi del Ciciriello e del Virgilio con riferimento al delitto di cui capo I), dovendosi richiamare, sotto tale profilo, le medesime considerazioni già espresse riguardo all'analoga doglianza oggetto del ricorso presentato nell'interesse del Mansi (v., supra, il par. 2.2.). La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente individuato nella data del 4 giugno 2021 il termine massimo di prescrizione del su indicato reato, ma vi ha erroneamente applicato, anche in tal caso, la sospensione per l'intero spazio temporale ricompreso fra l'udienza del 4 maggio 2021 e quella di rinvio del 26 ottobre 2021, sebbene, come dianzi osservato, il termine dovesse ritenersi sospeso per soli sessanta giorni, con la conseguente maturazione del termine finale di prescrizione nella diversa data del 4 agosto 2021. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato di cui al capo I) è estinto per prescrizione. 6. Sulla base delle su esposte considerazioni, richiamato il costante insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 2891 del 28/10/2021, dep. 2022, Cinnmino, Rv. 282441; Sez. 6, n. 24768 del 31/3/2016, (:aruso, Rv 267317; Sez. 2, n. 3186 del 11/12/2012, dep. 2013„ Montagna, Rv. 254448), secondo il quale soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neanche in minima quota, al pagamento delle spese processuali, laddove l'intervenuta prescrizione dei reati per i quali la persona offesa sia stata ammessa a costituirsi parte civile non è indice di soccombenza, sicché l'imputato ben può essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, i predetti ricorrenti vanno pertanto condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] P.L.C., che devono complessivamente liquidarsi, in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, secondo le correlative statuizioni decisorie in dispositivo meglio precisate.P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il reato di cui al capo I) è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo F) perché il reato è estinto per prescrizione; rigetta nerresto il ricorso e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena in relazione al reato di cui al capo H). Condanna,