CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 41005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che non è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 24/10/2022, la Corte di appello di Torino, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha, nel resto, confermato la sentenza del 04/12/2018 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Torino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il primo quale consigliere d'amministrazione e consigliere delegato dal 01/06/2005, il secondo quale amministratore unico dal 30/11/2004 e presidente del c.d.a. dal 01/06/2005 di Commerciale e Immobiliare s.r.I., dichiarata fallita il 21/11/2013) responsabili di vari fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante della pluralità del fatti di bancarotta e la diminuente per il rito, li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla invocata derubricazione nel reato di bancarotta semplice, nonostante la non intenzionalità del danno, sicché la bancarotta deriva da una gestione colposa dell'attività imprenditoriale, peraltro non ascrivibile ai ricorrenti, ma al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente), che era il socio occulto che di fatto gestiva la società (secondo una modalità operativa già seguita in occasione di due bancarotte, come risulta dall'allegata sentenza del Tribunale di Torino). In modo contraddittorio la sentenza impugnata fa riferimento a un protesto del 2007, che non implica la perdita di fiducia da parte dei ricorrenti nell'operazione relativa alla costruzione di un immobile in [OSCURATO:PERSONA], tanto più che Schiattone ha garantito con la propria casa un prestito bancario. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al ruolo dei ricorrenti, che è stato quello di soci lavoratori (elettricisti), e non dirigenziale, o imprenditoriale e amministrativo-contabile o finanziario, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Torino relativa al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili. Su un piano generale, mette conto osservare che le doglianze risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Più in particolare, la Corte distrettuale non ha affatto escluso alcun ruolo nella vicenda de qua in capo a [OSCURATO:PERSONA], descritto, anzi, come regista delle vicende societarie; questo rilievo, tuttavia, nel percorso argomentativo della Corte distrettuale, non esclude che gli imputati fossero perfettamente a conoscenza delle condotte poste in essere dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e che già dall'aprile del 2007 (quando fu protestato un assegno) fossero a conoscenza dello stato di insolvenza della società, fallita solo molti anni dopo nel 2013, un lungo lasso di tempo che, nel ragionamento del giudice di appello in linea con i dati richiamati e immune da vizi logici, conferma il giudizio di sussistenza dei fatti contestati. Infatti, rileva la Corte distrettuale, gli odierni ricorrenti hanno omesso dolosamente (come confermato dall'incarico a un professionista per redigere l'istanza di fallimento, poi abbandonata) di assumere le doverose iniziative a tutela dell'integrità del patrimonio, come dimostrato dai prelievi in contanti tra il 2005 e il 2007 dal conto della fallita e, nel 2007, dai due bonifici a favore di Bianco e di Schiattone, recanti una causale apparente "restituzione finanziamento soci". Gli imputati, rileva ancora la Corte di appello, hanno drenato risorse dalle casse della società, disponendo della delega a operare sui suoi conti, sicché non hanno realizzato operazioni di manifesta imprudenza, ma condotte che, in totale assenza di vantaggi, hanno comportato un notevole impegno economico-finanziario della società. 3. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, le censure proposte dai ricorrenti sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. I ricorrenti omettono di confrontarsi con i molteplici dati valorizzati dalla sentenza impugnata circa i prelievi in contanti e i bonifici con una causale definita (con rilievo non oggetto di specifica disamina critica) apparente: la tesi della configurabilità della bancarotta semplice (peraltro, in sé generica, non essendo chiaramente individuate le imputazioni alle quali fa riferimento) risulta così del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). La Corte di appello ha poi rimarcato lo stato di insolvenza - testimoniato dal protesto - risalente a svariati anni prima della declaratoria di fallimento: i ricorrenti deducono che non era venuta meno la propria fiducia nell'operazione immobiliare in [OSCURATO:PERSONA], ma la deduzione non scalfisce il ragionamento del giudice di appello saldamente correlato a dati non contestati circa prelievi e bonifici, laddove del tutto aspecifica e versata in fatto è la deduzione circa la garanzia prestata da Scattone. 3.2. Anche il secondo motivo, nonché le doglianze di segno analogo proposte con il primo in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Come si è anticipato, la Corte non ha escluso il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], ma ha giustificato la conferma della partecipazione concorsuale dei ricorrenti richiamando - non solo le (pur significative) cariche amministrative rivestite, ma anche - gli specifici dati fattuali rappresentati dalla delega ad operare sui conti della fallita, l'abbandono dell'istanza di fallimento per la cui redazione era stato ingaggiato un professionista, i prelievi e i bonifici (con causale meramente apparente). I ricorsi, anche sotto questo profilo risultano del tutto aspecifici, sottraendosi al necessario e puntuale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p