Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 10570/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste, pronunciata in data 26 gennaio 2023, che ha confermato la sentenza di condanna inflittale, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. (fatto commesso mediante pubblicazione su 'Facebook' il 1 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 19 febbraio 2024 è stata depositata memoria a firma del difensore della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] - che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 19 febbraio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»); - che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 124 cod. pen. ed il vizio di motivazione, è generico, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «In tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornire la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante» (Sez. 2, Sentenza n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168), come nel caso che occupa, in cui né con i motivi di appello né con il presente motivo la ricorrente ha adempiuto all'onere di specifica e documentata dimostrazione della tardività della querela, non essendo stati allegati elementi fattuali - diversi, quindi, dagli argomenti deduttivi spiegati in ricorso - dai quali inferire che la querelante possa avere avuto contezza del post in epoca anteriore al 18 gennaio 2017, come, invece, provato dalla parte civile mediante una stampa del post diffamatorio (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado); - che, pertanto, il motivo medesimo è anche manifestamente infondato, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, soltanto in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, occorre fare riferimento, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul "web" (Sez. 5, n. 22787 del 30/04/2021, Rv. 281261) - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa dE4ammende.

Così deciso il 28 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste, pronunciata in data 26 gennaio 2023, che ha confermato la sentenza di condanna inflittale, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. (fatto commesso mediante pubblicazione su 'Facebook' il 1 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 19 febbraio 2024 è stata depositata memoria a firma del difensore della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] - che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 19 febbraio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»); - che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 124 cod. pen. ed il vizio di motivazione, è generico, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «In tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornire la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante» (Sez. 2, Sentenza n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168), come nel caso che occupa, in cui né con i motivi di appello né con il presente motivo la ricorrente ha adempiuto all'onere di specifica e documentata dimostrazione della tardività della querela, non essendo stati allegati elementi fattuali - diversi, quindi, dagli argomenti deduttivi spiegati in ricorso - dai quali inferire che la querelante possa avere avuto contezza del post in epoca anteriore al 18 gennaio 2017, come, invece, provato dalla parte civile mediante una stampa del post diffamatorio (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado); - che, pertanto, il motivo medesimo è anche manifestamente infondato, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, soltanto in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, occorre fare riferimento, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul "web" (Sez. 5, n. 22787 del 30/04/2021, Rv. 281261) - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa dE4ammende. Così deciso il 28 febb
Sentenza Cassazione n. 10570/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris