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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16017/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, 635, commi 1 e 2, e 4 e 7

I. n. 895 del 1967, tutti aggravati anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso - che contesta la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti, alla stregua di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prove dichiarative (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 -dep. 20/02/2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso, in particolare, alle pagg. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 10 della sentenza impugnata], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento ai gravi e reiterati precedenti penali annoverati dall'imputato e alla gravità del fatto vedasi pag. 10 della sentenza impugnata); - che anche in riferimento alla mancata esclusione della contestata e ritenuta recidiva - sulla quale, peraltro, non sembra che siano stati articolati censure in appello, tanto già di per sé comportando l'inammissibilità delle doglianze al riguardo in questa sede sviluppate -, la motivazione rassegnata risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690 (anche su questo punto cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Stet.an ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, 635, commi 1 e 2, e 4 e 7 I. n. 895 del 1967, tutti aggravati anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso - che contesta la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti, alla stregua di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prove dichiarative (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 -dep. 20/02/2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso, in particolare, alle pagg. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 10 della sentenza impugnata], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento ai gravi e reiterati precedenti penali annoverati dall'imputato e alla gravità del fatto vedasi pag. 10 della sentenza impugnata); - che anche in riferimento alla mancata esclusione della contestata e ritenuta recidiva - sulla quale, peraltro, non sembra che siano stati articolati censure in appello, tanto già di per sé comportando l'inammissibilità delle doglianze al riguardo in questa sede sviluppate -, la motivazione rassegnata risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690 (anche su questo punto cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Stet.an ,
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