CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrttte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2020 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento 9 maggio 2020, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza ex artt. 297, comma 3, e 303, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. di declaratoria di cessazione di efficacia della misura cautelare applicata nel presente procedimento n. 2272/18 RGNR, avuto riguardo alla precedente misura cautelare applicata in data 1° aprile 2019 nel proc. n. 1588/2010 (c.d. Rimpiazzo), per l'inesistenza di una sovrapponibilità tra la richiesta di misura cautelare del procedimento c.d. Rimpiazzo n. 1588/2010, le cui risultanza di indagine erano confluite nelle informative del 2013 e 2017, e la richiesta di misura cautelare in ordine al reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 575 cod. pen., che aveva a oggetto elementi indiziari riassunti nell'informativa del 10 giugno 2019 e nella successiva nota della [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2019. 1.1. Il Tribunale ha evidenziato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possano desumersi gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero dell'informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enucleare e apprezzare la valenza indiziaria; che, quindi, il momento in cui dagli atti possano desumersi gravi indizi di colpevolezza non coincide con la materiale disponibilità dell'informativa di reato, ma con il momento in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito dal pubblico ministero, il quale ha avuto possibilità di effettuare una lettura ponderata del materiale acquisito; che, pertanto, la regola della retrodatazione opera solo quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, il pubblico ministero fosse già in possesso degli elementi sufficienti per richiedere l'adozione della misura cautelare anche per il reato oggetto del secondo provvedimento; che, nel caso di specie, le risultanze dell'indagine relativa all'operazione "Rimpiazzo" risultavano confluite nelle informative del 2013 e del 2014, mentre gli elementi investigativi afferenti il procedimento in analisi erano confluiti in un'informativa del 10 giugno 2019 e nella nota del 9 dicembre 2019 della Polizia di Stato di [OSCURATO:PERSONA], depositata successivamente alla richiesta dal pubblico ministero e, in ogni caso, successivamente alla esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del procedimento "Rimpiazzo"; che il compendio indiziario si fondava anche sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che avevano permesso di fare luce sulla natura mafiosa del reato e di avvalorare le dichiarazioni degli altri collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); che, pertanto, le due richieste cautelari non erano sovrapponibili a causa dell'evoluzione della piattaforma indiziaria, divenuta nel presente procedimento più progredita, e non a causa di una scelta del pubblico ministero. 1.2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare deve essere operata in tutti i casi in cui - come nella vicenda in esame - pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa, l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze. Il ricorrente, infatti, evidenzia che nel 2019 già sussistevano i presupposti per avanzare una richiesta cautelare nei suoi confronti, anche con riguardo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]: la Procura, prima di iscrivere il 26 aprile 2018 il procedimento a suo carico (mod. 21), aveva proceduto con un'iniziale iscrizione contro ignoti (mod. 44) il 26 settembre 2017. L'iscrizione di Fiorillo nel registro degli indagati, quindi, era antecedente all'emissione dell'ordinanza cautelare nell'ambito del diverso procedimento "Rimpiazzo". Inoltre, tutti gli elementi indiziari posti a fondamento dell'ordinanza cautelare erano già contenuti nell'ambito del diverso procedimento "Rimpiazzo" e, dunque, già in possesso dello stesso pubblico ministero che aveva svolto entrambe le indagini. In tale ultimo fascicolo, infatti, si trovavano le dichiarazioni rilasciate dai collaboratori di giustizia Moscato e Mantella (a nulla rilevando le dichiarazioni rilasciate da Arena che, a differenza di quanto evidenziato del procedimento impugnato, erano successive alla richiesta cautelare per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]). Analogamente, la Procura della Repubblica avrebbe avuto a disposizione tutte le ulteriori emergenze investigative a carico dell'indagato, facenti parte del diverso fascicolo R.G.N.R. n. 2567/2005 (nel quale era confluito il procedimento R.G.N.R. n. 165/2005), in ordine al quale lo stesso Fiorillo era sottoposto a fermo.Il 5 giugno 2018, inoltre, il procedimento in esame era stato riunito con il diverso procedimento R.G.N.R. n. 1209/2018, avente a oggetto i medesimi fatti. Il ricorrente, infine, evidenzia che la circostanza richiamata nel provvedimento impugnato e relativa al contenuto diverso delle informative del 10 giugno e del 9 dicembre 2019 era priva di fondamento, in quanto la prima nota era meramente riepilogativa di elementi già noti al pubblico ministero e il secondo documento non era stato utilizzato nella richiesta cautelare del 19 ottobre 2019. In data 14 ottobre 2021 è stata depositata memoria del difensore, con la quale il ricorrente ribadisce che il contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] non aveva riguardato l'indagato ed era successivo alla presentazione della richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei propri confronti, oltre che inerente alla riconducibilità alla criminalità organizzata del delitto, elemento che sarebbe stato per di più escluso dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il giudice ha valutato in modo corretto se gli elementi utilizzati per l'adozione della prima ordinanza custodiale fossero diversi da quelli acquisiti successivamente alla prima richiesta di misura, riportati nell'informativa della Polizia di Stato del 10.6.2019, che ha permesso al pubblico ministero di formulare la richiesta di misura cautelare per l'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e l'adozione della relativa ordinanza custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, la Corte ribadisce il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale, in tema di "contestazioni a catena", quando nei confronti di un indagato vengono emesse, in procedimenti diversi in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, più ordinanze cautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera allorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivo titolo cautelare (Sez. 1, n. 12700 del 27/9/2019, Trapani, Rv. 278910). E' vero che ai fini dell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (Sez. 2, n. 18879 del 30/4/2021, Buscemi, Rv. 281230), tuttavia è evidente che nel caso in cui il pubblico ministero abbia già presentato una richiesta di misura cautelare per altro fatto di reato, non si può esigere dall'organo inquirente di sottoporre con immediatezza i nuovi elementi sopravvenuti, compendiati in una nuova informativa di polizia giudiziaria e di contestare immediatamente tali nuovi elementi, senza acquisire gli altri elementi ritenuti indispensabili sul piano probatorio: infatti, non va confuso il fatto storico oggetto della contestazione con gli elementi che possono costituire la prova della responsabilità dell'indagato, i quali vengono acquisiti sulla base delle plurime fonti di prova man mano individuate e raccolte dal P.M. e dalla polizia giudiziaria. Secondo le Sez. U., Rahulia, n. 21957 del 2005, cit., Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2017, Librato, Sez. U, n. 20780 del 23/4/2009, Iaccarino, la ratio della regola della retrodatazione, da cui deriva la decorrenza dei termini di custodia cautelare dal momento dell'esecuzione del primo provvedimento, risponde all'esigenza di non far ricadere sul soggetto destinatario della misura restrittiva l'artificioso ritardo" o la "colpevole inerzia" nell'applicazione della misura cautelare, allorché già in precedenza dagli atti emergevano gli elementi che la giustificassero. 1.2. Nel caso di specie, tale colpevole ritardo non traspare dagli atti ed appare dirimente la circostanza che gli indizi sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio fossero contenuti in una apposita informativa di polizia giudiziaria trasmessa al pubblico ministero in epoca diversa dalle altre. Più in particolare, le due ordinanze custodiali emesse in data 10 aprile 2019 e 23 marzo 2020, sulla base delle rispettive richieste del 26 marzo 2019 e del 19 ottobre 2019 del pubblico ministero, erano fondate su elementi compendiati in diverse informative di polizia giudiziaria; sicché l'informativa del 10 giugno 2019, posta dal pubblico ministero a fondamento della seconda richiesta, pur essendo antecedente alla prima ordinanza, era successiva alla prima richiesta, con la conseguenza che, nel provvedimento impugnato, il Tribunale non ha potuto affermare - in assenza di elementi di segno diverso - che il giudice che aveva emesso la prima ordinanza applicativa della misura cautelare conoscesse già in quel momento gli elementi di prova contro [OSCURATO:PERSONA] contenuti nell'informativa del 10 giugno 2019 sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. In modo corretto, quindi, i giudici investiti della richiesta di applicazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. hanno precisato che gli stessi elementi erano stati sottoposti alla attenzione del G.i.p. del Tribunale dopo la prima richiesta di misura avanzata dal pubblico ministero e prima dell'emissione dell'ordinanza del 10 aprile 2019, ma che non vi era alcuna dimostrazione che gli stessi fossero già di per sé sufficienti per l'emissione della seconda ordinanza al momento in cui è stata emessa la prima, atteso che il giudice che ha adottato la seconda misura ha argomentato anche sulla base degli elementi della seconda informativa e delle successive dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in merito alla matrice 'ndranghetistica del delitto. 3. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4. Stante lo stato di detenzione di Fiorillo, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.