CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 16311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23128/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] nuele Barbanente e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] tonello Zucconi -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 234/2021 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del P.M.,in persona del [OSCURATO:PERSONA]- rale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte dichiari inam- missibile il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso incidentale; lette le memorie delle parti. F [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. notificava alla propria debitrice A.C.R. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il decreto n. 157 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e recante ingiunzione di pagamento di Euro 92.140,08; in forza del provvedimento monitorio, non opposto, la cre- ditrice promuoveva procedura espropriativa, in pendenza della quale la società debitrice veniva ammessa a procedura di concordato preventivo e, successivamente, dichiarata fallita. 2.Il 31/3/2015 la [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito, divenuta Vi- delio-[OSCURATO:SOCIETA].) acquistava dal Fallimento della A.C.R. Mac- chine [OSCURATO:SOCIETA]. l’azienda di cui l’acquirente era stata in precedenza affittuaria; tale vendita era conclusa tramite accordo col curatore falli- mentare e con richiamo del diritto di opzione di vendita concesso al mo- mento della stipula del contratto d’affitto con la società in bonis. 3.Ravvisando un subingresso della cessionaria nel debito della ce- dente a norma dell’art. 2560, comma 2, cod. civ., la [OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento dell’importo (aggiornato all’attualità) del menzionato decreto ingiuntivo. 4.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. al precetto intimatole, deducendo che il titolo esecutivo, emesso contro la A.C.R. [OSCURATO:PERSONA] (poi fallita), non poteva essere impiegato nei suoi confronti, sia perché il trasferimento dell’azienda era avvenuto nell’ambito della procedura concorsuale, con conseguente applicabilità dell’art. 105 L.F., sia perchéla responsabilità del cessionario era condizionata al fatto che il debito risultasse dai libri contabili obbligatori (di cui l’opponente non era in possesso), circostanza della cui dimostrazione era onerata la creditrice opposta. 5.Il Tribunale di Gorizia, sospesa l’efficacia esecutiva del titolo, re- spinte le istanze istruttorie dell’opposta (che aveva formulato istanza ex art. 210 cod. proc. civ.), con la sentenza n. 219 del 19/6/2019 acco- glieva l’opposizione, perché la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di provare che il debito fosse effettivamente risultante dai libri contabili della A.C.R. [OSCURATO:PERSONA]. 6.La sentenza era fatta oggetto d’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] (che, con l’appello principale, deduceva la violazione dell’art. 210 cod. proc. civ.) e della [OSCURATO:SOCIETA] (che proponeva appello inciden- tale condizionato); con la sentenza n. 234 del 18/6/2021, la Corte d’ap- pello di Trieste respingeva il gravame, affermando che la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda sorti ante- riormente alla cessione era esclusa dall’art. 105 L.F. (non risultando una «diversa convenzione»), disposizione applicabile anche nel caso in esame in quanto il trasferimento era avvenuto in base ad un accordo transattivo stipulato con la curatela fallimentare previo parere favore- vole del comitato dei creditori e del giudice delegato. 7.Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi; resisteva con controricorso la Vi- delio-[OSCURATO:SOCIETA], che proponeva ricorso incidentale condizionato, af- fidato a quattro motivi. 8.Per la trattazione della controversia è stata successivamente fis- sata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla discip lina dettata dall ’ art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conver- sione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale. 9.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero conclu- deva per l’inammissibilità del ricorso principale,con conseguente assor- bimento dell’impugnazione incidentale. 10. Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115, 342, 345 e 346 cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello di Trieste rigettato l’appello sulla base del rilievo (ex officio e senza impugnazione dell’appellata) di una ragione di fondatezza dell’opposizione che il giudice di primo grado aveva, invece, ritenuto infondata, attribuendosi così la prerogativa di correggere la motivazione della sentenza di prime cure. La ricorrente sostiene che il giudice d’appello non ha il potere di correggere la motivazione del giudice di primo grado, essendo tale po- tere riservato alla Corte di legittimità; il giudice di secondo grado, per- ciò, non potrebbe rilevare vizi o errori della pronuncia impugnata senza riformarla e, comunque, entro i limiti delle censure delle parti; né si può ritenere che la Corte d’appello di Trieste abbia operato entro i confini dell’appello incidentale condizionato della [OSCURATO:SOCIETA], perché il suo esame avrebbe comportato un preliminare vaglio di fondatezza dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il motivo è infondato.3.Come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero, «il rigetto dell’appello principale non è stato disposto in relazione a motivi non de- dotti, ma in virtù di un diverso inquadramento giuridico della fattispecie compiuto, senza immutare i fatti posti a fondamento della domanda giu- diziale dall’opponente». Perciò, conformemente a quanto già statuito da questa Corte, «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum ap- pellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’ap- pello che, rimanendo nell’ambito del petitume della causa petendi, con- fermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adot- tate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in ri- lievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non con- siderati o non espressamente menzionati dal primo giudice» (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019, Rv. 652131-01; in prece- denza, analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009, Rv. 609719-01). 4.Col secondo e il terzo motivo, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata: –per violazione degli artt. 615, 100, 112, 163, 165 e 183 cod. proc. civ.: la ricorrente sostiene che siano state tardivamente introdotte –con la memoria exart. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell’opponente – circostanze di fatto, considerate decisive dalla Corte d’appello, riguar- danti l’esperimento di una procedura competitiva anteriormente alla cessione d’azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; così facendo, l’odierna controricorrente avrebbe inammissibilmente introdotto una nuova e differente ragione di opposizione, perché «diverso è, infatti, sostenere, come controparte aveva fatto nell’atto di opposizione, che alla cessione d’azienda in questione si applica la deroga posta dall’art. 105 L.F. all’art. 2560, comma 2, c.c., poiché il cedente è nella fattispecie un fallimento, e sostenere, come controparte stessa ha poi fatto nella memoria istruttoria, che la ragione di tale deroga sta nel fatto che la cessione è avvenuta all’esito di una procedura competitiva ai sensi dell’art. 107 L.F.».; –per violazione degli artt. 115, 116, 163, 165 e 183 cod. proc. civ.: si contesta l’ammissibilità dei documenti prodotti con la citata memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell ’ opponente, in quanto volti a provare circostanze tardivamente introdotte nel giudizio ed estra- nee alle ragioni di opposizione tempestivamente avanzate. 5.Le censure sono inammissibili per plurime ragioni. In primis, si rileva la violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.,dato che il ricorso manca della completa esposizione delle ragioni di opposizione originariamente avanzate e nella memoria exart. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. (con la quale è consentitoprecisare la domanda iniziale, anche introducendo fatti secondari) e, dunque, non consente alla Corte di esaminare se quanto riportato nella memoria istruttoria abbia (op- pure no) attinenza con le precedenti difese tempestivamente svolte. In secondo luogo,i motivi non sono concludenti, perché – anche se dichiaratamente tesi a incidere su elementi asseritamente decisivi della sentenza –sono in realtà inidonei a scalfire la ratio decidendi (a pag. 8 della sentenza impugnata) secondo cui «a norma dell’art. 105 L.F. è “esclusa”la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento “salva diversa con- venzione”e, inoltre, il curatore può comunque procedere alla cessione delle attività e passività dell ’ azienda o dei suoi rami “ esclusa ” in tale evenienza la responsabilità dell’alienante».In altri termini, anche a voler ritenere tardivamente introdotte e, dunque, inammissibili le circostanze che invece sono state prese in con- siderazione dalla Corte d’appello triestina, le stesse non assumono ca- rattere di decisività (vieppiù alla luce di quanto sarà esposto in relazione al quarto motivo). 6.Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.2560 e 2697 cod. civ., 105 e 107 L.F., per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità solidale dell’acquirente per debiti aziendali af- fermando che la cessione dell’azienda dal Fallimento A.C.R. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. soggiace alla deroga stabilita dall’art. 105 L.F. per le vendite competitive in sede concorsuale, seb- bene la stessa si sia conclusa senza esperimento di una gara e, anzi, in forza di accoglimento, da parte della curatela, dell’offerta irrevocabile d’acquisto formulata dall’affittuaria alla società A.C.R. [OSCURATO:PERSONA]- trali, allora in bonis. 7.Con la censura in esame la ricorrente interpreta l’art. 105, comma 4, L.F. nel senso che l’esclusione della responsabilità dell ’ acquirente dell’azienda per i debiti aziendali sorti prima del trasferimento trova ap- plicazione solo in caso di vendita competitiva, a norma dell’art. 107 L.F. (disposizione richiamata nel secondo comma del citato art. 105), con la conseguenza che, in caso di alienazione priva delle caratteristiche indi- cate dalla menzionata norma, il terzo potrebbe agire in executivis nei confronti dell’acquirente exart. 2560 cod. civ. 8.La tesi, per quanto suggestiva, è infondata, sia perché fornisce una lettura restrittiva dell’art. 105, comma 4, L.F., sia perché esula dal sindacato del giudice dell’opposizione all’esecuzione ogni valutazione sulla “sufficiente competitività” dell ’ alienazione dell ’ azienda compiuta dal curatore (posto che eventuali doglianze sono di esclusivo appannag- gio del giudice fallimentare).9.L’art. 105, comma 4, L.F. detta una regola –di carattere generale, in quanto conforme all’effetto purgativo caratteristico delle vendite for- zate –secondo cui l’acquirente non risponde dei debiti pregressi, pur se iscritti nelle scritture contabili, in deroga all’art. 2560, comma 2, cod. civ., a meno che gli stessi non vengano ceduti in base ad un’esplicita pattuizione; la norma mira, evidentemente, a favorire le alienazioni delle aziende che, se eccessivamente indebitate, non risulterebbero ap- petibili sul mercato. 10. Proprio la condizione «salva diversa convenzione» (nell ’ inci- pit della norma) dimostra che la liberazione dell ’ acquirente dai debiti antecedenti costituisce la norma, alla quale è consentito derogare attra- verso una deroga specifica e di natura pattizia, il che induce a conclu- dere che anche le alienazioni concluse per contratto sono, di regola, assoggettate proprio alla disposizione dell’art. 105, comma 4, L.F. 11. È pur vero che, i n linea con la riforma della Legge Fallimen- tare del d.lgs. n. 5 del 2006, il legislatore ha improntato le modalità di cessione dell’azienda del fallito a criteri di massima elasticitàanaloghi a quelli del novellato art. 107 L.F. Quest’ultima disposizione attribuisce al curatore la scelta delle forme da adottare, potendosi procedere anche ad alienazione preceduta da trattative ristrette, a vendita mediante commissionario o all’asta o senza incanto, ma, nonostante l’ampia gamma di modalità a disposizione del curatore, l’art. 107 L.F. impone, quale regola , il ricorso a procedure competitive Tuttavia, un’eventuale violazione di tale norma, anche sotto il profilo dell’inadeguato carattere competitivo delle operazioni espletate,va fatta valere nell’ambito della procedura concorsuale e coi rimedi previsti, do- vendosi escludere l’ammissibilità di un sindacato extrafallimentare ri- guardante il rispetto delle regole di alienazione dei beni del fallito, per di più da parte del giudice dell’esecuzione, cui è istituzionalmente pre- clusa (salve tassative eccezioni che qui non ricorrono) la cognizione del merito di qualunque provvedimento giurisdizionale posto a base del pro- cesso esecutivo. Ad analoga conclusione deve giungersi rispetto alle conseguenze de- rivanti dalla vendita ex art. 107 L.F. compiuta dagli organi della proce- dura concorsuale, dato che ogni sindacato sull’effetto purgativo dei gra- vami exart. 108 L.F. è comunque demandato al giudice di detta proce- dura,con la conseguenza che non occorre, dunque, prendere posizione rispetto al possibile contrasto tra le affermazioni di Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 3310 del 08/02/2017, Rv. 643868-02, e di Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 23139 del 22/10/2020, Rv. 659118-01. 12. Anche in base a quanto fin qui argomentato , pertanto, si deve escludere non solo che l’eventuale violazione nel procedimento di alienazione dell’azienda possa essere vagliata da un giudice estraneo alla procedura concorsuale, ma pure che, in ogni caso, la stessa possa riverberarsi sulla validità dell’atto negoziale posto in essere sulla sua base e sulle conseguenze che la legge – segnatamente l ’ art. 105, comma 4, L.F. – ad esso attribuisce ; diversamente opinando risulte- rebbe minato l’affidamento del soggetto che acquista l’azienda dagli or- gani fallimentari, proprio in contrasto con la ratioche presidia la norma succitata. 13. Per quanto esposto, l a cession e di aziend a da parte del cu- ratore del Fallimento A.C.R. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla Videlio-HMS Ki- netics S.r.l. –ancorché derivante da procedur a non competitiv a (come sostiene l’odierna ricorrente) e in mancanza di denunce di vizi del pro- cedimento di vendita al giudice della procedura concorsuale – rientra entro il perimetro dell’art. 105 L.F. e determina l ’ effetto purgativo dei debiti pregressi previsto dal quarto comma della menzionata disposi- zione, senza che possa in alcun modo farsi derivare dalla (inammissibil- mente) prospettata violazione del combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 107 L.F. la natura “privatistica”dell’alienazione e, dunque, l’applicabilità dell’art. 2560, comma 2, cod. civ.14. In altre parole , è del tutto irrilevante che la cessione dell’azienda sia avvenuta in esito a una procedura competitiva o per effetto di un accordo transattivo con la curatela fallimentare, poiché a detto trasferimento si applica comunque l’art. 105, comma 4, L.F. e, quindi, l’acquirente – in assenza di una diversa convenzione – non ri- sponde dei debiti aziendali sorti antecedentemente. 15. Col quinto motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e di prove agli atti, per avere la Corte d’appello compiuto una ricostruzione delle vicende negoziali oggetto di causa utilizzando documenti inammis- sibili, travisando il contenuto degli atti e omettendo di rilevare che dagli stessi risultava che la vendita di azienda conclusa dal Fallimento non era avvenuta all’esito di una procedura competitiva exartt. 105-107 L.F. 16. Il motivo è palesemente inammissibile, sia perché l ’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente di denunciare l’omesso esame di prove, sia perché si sottopongono alla Corte di legittimità cir- costanze fattuali asseritamente risultanti da documenti richiedendo un loro riesame, per di più diretto,contrapposto a quello svolto nel merito, sia perché, alla luce di quanto illustrato in precedenza, è del tutto irrile- vante quali siano le concrete modalità di espletamento delle operazioni che hanno condotto all’alienazione de qua, dovendo alla stessa comun- que applicarsi l’art. 105 L.F. 17. In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dev ’ essere riget- tato; ciò esime dall’esame delle censure svolte col ricorso incidentaledi [OSCURATO:SOCIETA], esplicitamente condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale. 18. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 19. Va dato atto, infine, de lla sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della