Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 24218/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4604-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che, come evidenziato dalla Corte territoriale (si veda, sul punto, pag.3 del provvedimento impugnato), secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la pubblicazione di un articolo non firmato comporta l'attribuzione di esso al direttore responsabile, per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio (Sez. 5, n.52743 del 28/09/2017, Ambrosetti).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4604-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che, come evidenziato dalla Corte territoriale (si veda, sul punto, pag.3 del provvedimento impugnato), secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la pubblicazione di un articolo non firmato comporta l'attribuzione di esso al direttore responsabile, per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio (Sez. 5, n.52743 del 28/09/2017, Ambrosetti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris