CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 luglio 1950
Cassazione n. 39521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1950 avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Trib di Torino in data 18/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino ha respinto l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo dell'insussistenza di una nullità della notificazione del decreto penale di condanna, effettuata ai sensi dell'art. 157 comma 8 cod.proc.pen., con deposito dell'atto presso la casa comunale e non essendovi la prova di non avere potuto osservare il termine per presentare opposizione per caso fortuito o forza maggiore. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. - Violazione di legge in relazione agli artt. 462 e 175 cod.proc.pen. non essendovi la prova dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato. Secondo il ricorrente la notificazione del decreto penale di condanna, avvenuta ai sensi dell'art. 157 comma 8 cod.proc.pen. stante la momentanea assenza dell'imputato al domicilio dichiarato, con successivo deposito presso la casa comunale, sarebbe nulla perché non preceduta dal tentativo di consegna presso i luoghi e nelle forme indicate dall'art. 157 commi da 1 a 7 cod.proc.pen. In particolare, nel caso in esame, non sarebbe stata preceduta dal tentativo di consegna a mani del portiere, la cui esistenza è stata documentata. In secondo luogo, per la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna grava sull'istante un mero onere di allegazione della non conoscenza dell'atto, onere assolto dal ricorrente avendo allegato la presenza del custode, da cui la nullità della notifica mediante deposito presso la casa comunale, in assenza di esecuzione infruttuosa delle altre notificazioni indicati nei commi da 1 a 7 cod.proc.pen. - Violazione dell'art. 462 e 175 cod.proc.pen. La richiesta di restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna prescinde dalla prova dell'omessa osservanza del termine per caso fortuito o forza maggiore e la nullità della notificazione del decreto penale di condanna escludere la conoscenza dell'atto in capo all'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157 comma 8 cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale, ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. Ne discende che l'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171 lett. d) cod. proc. pen., la quale, inficiando il procedimento della vocatio in ius, riveste carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 5722 del 22/01/2015, Moretti, Rv. 262065 - 01, Sez. 1, n. 40204 del 29/09/2010, dep. 15/11/2010, Rv. 248462; Sez. 6, n. 9183 del 28/01/2004, dep. 01/03/2004, Rv. 229445). Non di meno, quanto al caso in esame, l'applicazione di tali principi non conduce alle conclusioni della difesa. Come risulta dal provvedimento impugnato, e non specificatamente contestato dal ricorrente, da cui anche la genericità del ricorso che non contesta compiutamente l'intera ratio decidendi, il giudice ha, in primo luogo, ritenuto non dimostrato che al momento della notificazione, nel 2019, lo stabile, ove il ricorrente risiede e ove ha dichiarato domicilio, fosse dotato di portineria, non avendo ritenuto adeguata la prova offerta dalla difesa. Ha, poi, rilevato che dalla relata di notificazione risultavano effettuati due accessi presso il luogo di residenza/domicilio dichiarato, in cui era stata accertata l'assenza del destinatario e/o di persona indicata ai sensi dell'art. 157 cod.proc.pen. Conseguentemente era stato compiuto il deposito presso la casa comunale, con successivo l'inoltro della raccomandata, con avviso del deposito, rispetto la quale il ricorrente aveva disconosciuto la firma, quale ricevente, senza contestare con la querela di falso, l'autenticità della sottoscrizione. Ora, la censura che si appunta sul mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 157 commi da 1 a 7 cod.proc.pen., la cui osservanza cumulativa è necessaria per la regolarità del successivo deposito presso la casa comunale, non coglie nel segno In primo luogo, la censura che si appunta sul rispetto, da parte del ricorrente, dell'onere di allegazione (l'esistenza di un portiere) non è specificatamente diretta a censurare le ragioni della decisione e, specificatamente, la circostanza che il giudice ha ritenuto indimostrata l'esistenza di un portiere all'epoca dei fatti per assenza di datazione delle fotografie. Ma, in ogni caso, la censura non si confronta con la circostanza che il giudice ha rilevato che il ricorrente aveva sottoscritto, quale ricevente, l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dopo il deposito preso la casa comunale, mancando la proposizione della querela di falso volta a privare l'atto della sua attitudine probatoria. Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in tema di omesso versamento ma qui applicabile, sussistendo la medesima ratio, secondo cui la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicchè è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa (Sez. 3, n. 19457 dell'08/04/2014, Giacovelli, Rv. 259724). La nullità della notifica in tal caso non si è minimamente verificata perché l'ufficiale giudiziario ha attestato di non aver potuto eseguire la notifica mediante consegna personale o a persone abilitate presso la casa di abitazione. Quindi, correttamente, ha eseguito la notifica con il deposito presso la casa comunale, inviando il giorno dopo anche la relativa raccomandata che è stata ricevuta dal ricorrente quale ricevente. La notificazione è stata correttamente effettuata. 5. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento. Se è pur vero che la restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna è disciplinata dall'art. 175 comma 2 cod.proc.pen., non di meno la sottoscrizione per ricevuta dell'avviso di ricevimento costituisce prova della conoscenza dell'atto. È ben vero che dalla mera regolarità formale della notificazione del decreto penale di condanna non si può inferire la tempestiva conoscenza in capo all'imputato dell'atto e che grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, da cui deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 - 01 Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Rv. 268855 - 01). Tuttavia, nel caso in esame la prova della conoscenza dell'atto in capo al ricorrente discende alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dell'atto la cui efficacia probatoria non è stata contestata con la querela di falso. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. R