CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43395/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdet-o-avvis-e-erff~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti .nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso (cfr. atto depositato dal difensore munito di procura speciale) e comunque detto motivi non consentiti; [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (omessa verifica delle cause di non punibilità, eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - per quest'ultima senza peraltro indicarne i motivi); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, che può essere pronunciata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] nese Stefano M gini 4# 2 5VSV 2021