CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 19886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2025, depositata il 23 gennaio 2026, la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 10 giugno 2011 per il delitto di cui all'art. 416 bis. Cod. pen. (procedimento "Omnia"), commesso con il ruolo di organizzatore, a partire dal marzo 2003. 2) sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro del 4 luglio 2013 (procedimento "Ultimo atto") relativa a due episodi omicidiari posti in continuazione tra loro (omicidio dell'8 giugno 2003 di [OSCURATO:PERSONA], e omicidio del 23 giugno 2003 di [OSCURATO:PERSONA]).Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto mancante, dagli atti, ogni elemento dimostrativo che i due omicidi fossero stati oggetto di programmazione "ab origine" da parte del sodalizio criminoso, perché legati a circostanze e eventi contingenti e occasionali o comunque non immaginabili al momento iniziale dell'associazione, che viene indicato nel marzo 2003. In particolare, l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe motivato dalla volontà di vendicare l'uccisione di una persona ritenuta per errore appartenente al clan dei [OSCURATO:PERSONA], mentre l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe maturato all'esito di «apposite determinazioni della cosca, successive alla sua costituzione». 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, censura l'ordinanza per violazione di legge, in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, l'ordinanza presenterebbe, a sostegno del rigetto, una motivazione astratta e lacunosa, fondata su ragionamenti apodittici, che non tiene conto del legame tra il reato associativo e i due delitti di omicidio, evidente già dalla lettura dei capi di imputazione e delle motivazioni della sentenza di condanna della Corte d'Assise d'appello nel procedimento "Ultimo atto". Risulta infatti dalla lettura della sentenza di condanna che entrambe le operazioni omicidiarie erano state attuate con lo scopo di affermare, nel territorio di Sibari, il potere egemonico della cosca, programma che, poggiato sull'intento di assumere il ruolo di organizzazione criminale egemone e monopolista, soppiantando il clan rivale, presupponeva necessariamente l'eliminazione degli esponenti degli altri gruppi criminali operanti nel territorio. Gli omicidi, pertanto, lungi da costituire fatti contingenti o imprevisti, si collocavano nell'ambito degli scopi fondanti l'associazione criminale, sussistenti sin dall'origine del gruppo. In particolare, l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe frutto di una vendetta personale ma rientrerebbe nella faida tra cosche. Quanto all'omicidio [OSCURATO:PERSONA], il ricorso segnala la mancanza, nell'ordinanza, di un concreto motivo di rigetto, limitandosi a sostenere che la decisione di uccidere fosse successiva alla costituzione della cosca. Osserva poi come i due episodi omicidiari siano già stati valutati in sede di cognizione come frutto di deliberazione unitaria, chiarita dalla lettura del capo di imputazione di entrambi che li riconduce alla «esecuzione di una complessiva strategia criminale stragista volta ad assicurare l'egemonia, in tutto il territorio della piana di Sibari, del gruppo 'ndranghetistico facente capo alla famiglia Forastefa n o » . In conclusione, rivendica la mancata valutazione degli indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso elaborati dalla giurisprudenza, tra cui la 2prossimità cronologica tra i fatti, la causale, la corrispondenza nella tipologia dei reati e nel bene giuridico tutelato. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla mancanza di motivazione, lamenta l'omessa risposta, da parte del giudice dell'esecuzione, alla richiesta di rideterminazione della pena applicata nella sentenza sul processo "Ultimo atto", da ritenersi illegale, per violazione delle modalità di calcolo indicate dalle Sezioni Unite nella sentenza Giampà (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, .dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 - 02). Ad avviso del ricorrente, nell'applicare la disciplina della continuazione tra i due ergastoli applicati nel processo "Ultimo atto" e la riduzione per il rito abbreviato (p.b. ergastolo, aumento per la continuazione, ergastolo con isolamento diurno, riduzione per il rito, ergastolo) non avrebbe considerato come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato, corrispondente a trent'anni di reclusione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta in cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, ritenendo non sussistenti i vizi dell'ordinanza indicati nel primo motivo e che la mancata risposta alla richiesta di rideterminazione pena conseguiva al rigetto del ricorso. 4. 11 13 aprile 2026 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, in cui ribadisce ed arricchisce gli argomenti a fondamento dei due motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella valutazione delle istanze di continuazione, incombe sul giudice dell'esecuzione l'«approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 1.1. Per costante insegnamento della Suprema Corte, la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine è ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Rv. 279430 - 01; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984 - 01). Al contrario la continuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano 3programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259481 — 01; Sez. 5, n. 54509 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275334 — 02). E' necessario, dunque, che l'associazione e i reati ulteriori siano contemporaneamente ideati e deliberati dal condannato nella loro tendenziale specificità, e che gli stessi non risultino frutto di deliberazione estemporanea. Ed è evidente, stante la natura "psicologica", di "deliberazione interna" della programmazione iniziale che giustifica la unitarietà del disegno criminoso tra le condotte poste in essere dall'agente, che il riferimento temporale non possa che consistere nel momento dell'ingresso dell'interessato al gruppo criminale, qualora successivo a quello della costituzione del gruppo. Viene poi in rilievo, nel caso in esame, l'onere di motivazione rafforzata che incombe al giudice dell'esecuzione investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., qualora si intersechi con una valutazione già compiuta in sede di cognizione. Infatti, pur godendo di piena libertà di giudizio, il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264-01). Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento». (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 — 01, Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903-01 e precedenti conformi ivi citati). 1.2. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., secondo cui era concretamente possibile riscontrare l'unicità del disegno criminoso perché gli omicidi si collocavano nell'ambito dell'attività associativa, costituivano espressione dell'intento della cosca di eliminare gli esponenti del clan rivale che potessero ostacolare il controllo del territorio, la cui realizzazione era stata deliberata nell'arco di tempo in cui si è protratta la permanenza della partecipazione all'associazione. Come rilevato nel ricorso, dalla lettura dell'ordinanza reiettiva emerge che gli episodi omicidiari si collocano nell'ambito spazio-temporale dell'inizio della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminale (a quanto è 4desumibile dall'ordinanza, collocabile nel marzo 2003), e riguardano soggetti appartenenti a gruppi rivali nel controllo del territorio della piana di Sibari. Ciò si evince dalla lettura dei capi di imputazione, ma anche dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, in cui si cita l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] come maturato all'esito di «apposite determinazioni della cosca». Nel caso di specie, peraltro, Forestefano è organizzatore della omonima cosca riferibile al suo gruppo familiare; dunque, sin dal suo ingresso, con ruolo apicale, partecipa delle decisioni del gruppo, tra cui certamente quella di eliminare gli esponenti del gruppo rivale. A fronte di tali dati, evidenziati nel ricorso, la motivazione appare poco approfondita e parzialmente lacunosa, soprattutto nell'escludere la continuazione del reato associativo con il delitto [OSCURATO:PERSONA], definito oggetto di decisione "successiva alla costituzione della cosca", in considerazione del breve lasso temporale tra l'inizio del "contesto associativo" per [OSCURATO:PERSONA] (che l'ordinanza colloca nel marzo 2003, fino all'anno 2007) e l'esecuzione dell'omicidio (giugno 2003). 1.3. Neppure, come evidenziato nel ricorso, a fronte del riconoscimento della continuazione tra i due omicidi, avvenuto in fase di cognizione, la motivazione può esimersi dal considerare un tale dato, che ne valorizza la comune deliberazione iniziale, limitandosi a ritenere estemporaneo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] perché dettato da intento vendicativo. In presenza di questi elementi, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare per quale ragione non potesse ravvisarsi la riconducibilità dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], anche sul piano temporale, nel contesto di una cornice deliberativa unitaria rispetto al momento di ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione con ruolo apicale, né se il «momento storico specifico» in cui la cosca, entrata in attrito con quella cui apparteneva [OSCURATO:PERSONA], ne avesse deciso l'eliminazione, fosse diverso da quello in cui [OSCURATO:PERSONA] è entrato a far parte dell'associazione, e perché i due omicidi, contestati come strumentali al reato associativo, ritenuti in cognizione come frutto di una deliberazione unitaria tra di loro, siano stati ritenuti invece estemporanei ed occasionali. Coglie dunque nel segno il ricorso ove rileva l'insufficienza della motivazione e la mancata considerazione di indici rilevanti emersi dalle sentenze oggetto dell'istanza. Si impone dunque l'annullamento con rinvio dell'ordinanza perché, con piena libertà valutativa, nel rispetto rispetto dei principi indicati, la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, in diversa composizione (Corte cost., sentenza n. 183 del 2013), esamini l'istanza per verificare la sussistenza degli indici della continuazione tra i fatti contestati nelle diverse sentenze. i / / 52. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente, con motivo non oggetto dell'istanza originaria, in cui l'argomento era servente a quello del riconoscimento della continuazione, lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di rideterminare la pena applicata nella sentenza irrevocabile resa a seguito di procedimento con rito abbreviato per i due omicidi, in quanto "illegale", perché in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite Giampà. Il motivo, presentato come autonomo, è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, cui la richiesta era stata rivolta quale modalità di calcolo subordinata al riconoscimento della continuazione, una volta rigettata la richiesta principale, ritenuta la questione assorbita, non aveva infatti motivo di rispondere all'istanza. 2.2. Né è possibile ritenere l'illegalità della pena. Come di recente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Elian (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02), che richiama la cospicua conforme giurisprudenza sul tema, resa anche a Sezioni Unite: «la pena può dirsi illegale ab origine quando, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi - qualitativamente (genere e specie) o quantitativamente (minimo e massimo edittali) - al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal legislatore, oppure quando è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole). Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere configura, invece, aggiunge la sentenza, «un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena illegittima, perché determinata sulla base della errata applicazione della legge o perché non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto». In questo caso, la pena non è di specie diversa da quella edittale (ergastolo), e dunque non è superiore ai limiti edittali e non determina un aumento superiore a quanto previsto dal codice (Sez. 1, n. 38848 del 18/09/2024, Iaccarino, Rv. 287098 - 01). Né, in sede di cognizione, il calcolo operato, con riduzione per il rito abbreviato successivo all'aumento per la continuazione, può ritenersi erroneo, ma è invece conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite nella Sentenza Volpe (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692 - 01): «La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione 6limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta». Non è pertinente, infine, il riferimento ai principi espressi dalla sentenza Giampà (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 - 02) citata dal ricorrente, in quanto il caso ivi esaminato è relativo alla determinazione della pena più grave nel calcolo della continuazione tra reati ex artt. 671 cod. proc. pen., mentre nel caso oggetto del ricorso i due omicidi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione in sede di giudizio. P P.Q.M