CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 03225/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESCA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso l’ordinanza dichiarativa d’incompetenza depositata in data 11- 6-2025 dal Tribunale di Bolzano R.G. 3645/2024 rep. 935/2025, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-2- 2026 dalla presidente [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la restituzione dei compensi OGGETTO: regolamento di competenza RG. 14664/2025 C.C. 5-2-2026 percepiti e ilrisarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in relazione aicontratti di consulenza intercorsi tra le parti, in forza de i quali la convenuta era stata incaricata di gestire la produzione e commercializzazione su scala industriale di prodottifarmaceutici. Si è costituita la convenuta [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, invocando gli artt. 409 n.3 e 413 cod. proc. civ., in ragione dell’esistenza di rapporto di collaborazione che si concretava in una prestazione di opera continuativa e coordinata e della conseguente competenza inderogabile del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, città nella quale ella aveva domicilio. Il Tribunale di Bolzano ha invitato le parti aprecisare le conclusioni sulla questione di competenza e, all’esito della discussione orale, con ordinanza depositata in data 11-6-2025 ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Bolzano in favore del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze,condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite. L’ordinanza ha rilevato che dai documenti depositati risultava che la dott. [OSCURATO:PERSONA] dal 2016 al 2021 aveva svolto l’attività di esperta per assistere la società attrice nelle attività con le autorità in campo farmaceutico, la durata del rapporto indicava la continuità e sussisteva la connessione con le finalità dell’attrice, oltre che il carattere personale dell’attività; ha aggiunto che nei contratti conclusi nel 2019 e nel 2020 era stato concordato un compenso da versarsi in rate mensili, oltre a un compenso giornaliero per trasferte, il che a sua volta faceva propendere per la parasubordinazione; la convenuta aveva domicilio e residenza a Firenze e la clausola contrattuale che individuava Bolzano quale foro competente era affetta da nullità ex art. 413 ult. co. cod. proc. civ. 2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto tempestivo regolamento di competenza, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativaentrambe le parti. All’esito della camera di consiglio del 5- 2- 202 6 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sulla base dell’assunto dell’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società ricorrente il 25- 6- 2025, a fronte di ricorso notificato il 10 - 7 - 2025. Come esattamente evidenziato dal Pubblico Ministero,non emerge alcun elemento utile a ritenere che l a procura speciale allegata al ricorso -priva di data- sia stata rilasciata dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Q uindi, può darsi applicazione del principio enunciato da Cass. S.U. 19 - 11 - 2024 n. 29812, secondo il quale la perdita della capacità processuale della parte dopo il conferimento della procura speciale al difensorema prima della notifica del ricorsonon comporta l’inammi ssibilità dell’impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato. Per di più, èacquisito il principio secondo il quale il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti; ciò perché l’art. 47 co.1 cod. proc. civ. è disposizione speciale, che prevale sull’art. 83 co. 4 cod. proc. civ., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (Cass. Sez. 6- 2 18-2-2022n. 5340, Cass. Sez. 6-3 3-6-2020 n. 10439, Cass. Sez. 6- 3 27-12-2013 n. 28701). Ne consegue chel’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della società avanti il Tribunale di Bolzanoin forza di procura alle liti riferita a ogni stato e grado del giudizio e senza limitazioni,in ragione dell’ultrattività del mandato, è comunque legittimato a proporre il regolamento di competenza in rappresentanza della società estinta (Cass. Sez. 2 15-6-2022 n. 19272, Cass. Sez. U 4-7-2014 n. 15295). 2.Con il primo motivo la società ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata sia in contrasto con il consolidato principio secondo il quale la competenza si determina in base alla prospettazione dell’attore, mentre rimane irrilevante la diversa prospettazione del convenuto e anche la proposizione di domanda riconvenzionale. Evidenzia che la sua domanda era stata proposta con riferimento a contratto di lavoro autonomo e che la convenuta non ha chiesto l’accertamento della parasubordinazione. 3.Con il secondo motivo la società ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente accertato la subordinazione, in quanto non avrebbe potuto farlo e lo ha fatto utilizzandoparametri errati, incorrendo in errori di fatto e di diritto. In diritto, rileva che sono stati erroneamente valutati i requisiti della continuità e della coordinazione; in fatto, sostiene che mancava l’inserimento della convenuta nell’organizzazione aziendale, né vi era ingerenza della committente nell’attività del prestatore. 4.Il ricorso è infondat o , per cui si deve dichiarare la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze. In primo luogo, e con riguardo agli argomenti svolti nel primo motivo, è acquisito il principio secondo il quale la questione di competenza deve essere risolta alla stregua della prospettazione dell’attore, senza cheassumano rilevanza ai fini della competenza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata; attiene al merito l’individuazione della prospettazione corretta e si devono ritenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. Sez. 6-3 25-1-2023 n. 2331, con riguardo alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa; Cass. Sez. 6-3 1-2-2022 n. 35345, in materia di competenza della sezione specializzata agraria; Cass. Sez. 6-2 16-7-2020 n. 15254, per la competenza per territorio; Cass. Sez. L 10-6-2020 n. 11023 in materia di competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ.; Cass. Sez. 6-3 22-10-2015 n. 21547 in relazionea competenza per materia ; per tutte). E’ altresì acquisito che l’unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza è l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass.Sez. L 13-2-2024 n. 3932, non massimata sul punto, pag. 5, Cass. 15254/2020, già citata, Cass. Sez. 6-3 23-5-2012 n. 8189, Cass. Sez. 2 11-7-2003 n. 10966, Cass. Sez. 3 26-7-2001 n. 10226, per tutte). Posti questi dati, si osserva altresì che, secondo indirizzo consolidato, perché sia configurabile un rapporto ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del giudice del lavoro, devono sussistere i tre requisiti della continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo, della coordinazione, che sussiste se l’attività si svolga in connessione funzionale con il preponente e le sue finalità, e dello svolgimento dell’attività prevalentemente personale (Cass. Sez. L 26-5-2020 n. 9783, Cass. Sez . L 1 - 10 - 2008 n. 24361, Cass. Sez. L 19-4-2002 n. 5698). Nella fattispecie la società attrice aveva agito deducendo di avere concluso con la convenuta, dal maggio 2016, una serie di successivi contratti di consulenza, in forza dei quali la convenuta era stata incaricata di tenere i rapporti e contatti con AIFA per conto della società, nonché di elaborare la documentazione per l’ottenimento delle autorizzazioni di AIFA necessarie per la produzione e la commercializzazione di prodotti farmaceutici da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; aveva lamentato gli inadempimenti della consulente, descrivendol’ attività della consulente medesima come proseguita in via continuativa fino al 2021, allorché la dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato il recessodal “rapporto di collaborazione”, con decorrenza da maggio 2021, in ragione del preavviso dato. Quindi, era la stessa descrizione del rapporto intercorso tra le parti eseguita nell’atto di citazione che individuava una controversiacompresa tra quelle di cui all’art. 409 co.1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto descriveva un rapporto che si concretava in una prestazione d’opera non solo continuativa -svolta dal 2016 al 2021- e prevalentemente personale, ma anche di collaborazione coordinata, in quanto la collaboratrice organizzava autonomamente la sua attività, ma la svolgeva nell’ambito dell’organizzazione della societàe per perseguire i fini della società; ciò, tanto che la consulente, secondo l’allegazione dell’attrice, teneva i rapporti con AIFA in nome e per conto della società medesimaal fine di ottenere le autorizzazioni di AIFA necessarie alla committente per la produzione di farmaci. Si esclude che la descrizione del rapporto eseguita dall’attrice individuasse controversia relativa all’inadempimento di contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2229 e ss. cod. civ. , con la conseguenza cheera stata artificiosa la sua individuazione del giudice competente con riferimento alla conclusione di contratto d’opera: era la stessa prospettazione attorea che, descrivendo rapporto compreso tra quelli elencat i nell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ., imponeva di individuare, per la relativa controversia, l a competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazioneex art. 413 co. 4 e 8 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. L 13 - 5 - 2003 n. 7359 sulla natura esclusiva del foro in questione). 5.Dalle ragioni esposte consegue l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso . Gli sforzi eseguiti dalla ricorrente per negare l’esistenza di un rapporto di collaborazione continuata e continuativa non sono utili a superare il dato che, in base alla prospettazione attorea nell’atto di citazione, il rapporto rientrava tra quelli di cui all’art. 409 n.3 cod. proc. civ., con la conseguente individuazione della competenza; rimanendo, all’evidenza, impregiudicato e oggetto della cognizione di merito l’accertamento del concreto contenuto del rapporto intercorso tra le parti e dei relativi effetti sulle rispettive obbligazioni. 6.Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e dichiara la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, con termine ordinario per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della resistente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il5-2-2026 [OSCURATO:PERSONA]