CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 1985
Cassazione n. 06955/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1985 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 novembre 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione per la cessione a terzi di n. 50 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 21) e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000 di multa. (fatto accertato in Roma il 30 maggio 2022). 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce l'inosservanza e la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura reitera analoga doglianza proposta come motivo di appello su cui la Corte si é puntualmente e logicamente pronunciata richiamando a sostegno della mancata derubricazione nella fattispecie di cui al comma 5 il dato quantitativo, le circostanze dell'azione ed il collaudato modus operandi del Lopes che depongono a favore di un suo organico inserimento in una delle più importanti piazze di spaccio della capitale ove lo stesso svolge la funzione di pusher. 4.Va a riguardo ribadito che é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.