CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione a lui ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 1, mesi 5 e giorni 20 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e con il beneficio della sospensione; nel contempo, aveva assolto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal delitto loro in concorso ascritto al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; 2. la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto la pena portandola a quella finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 200 di multa e confermando nel resto la decisione di primo grado; 3. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 629 cod. peri.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte di Appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice in termini di tentata estorsione pervenendo tuttavia a conclusioni contrastanti con lo spirito della disposizione incriminatrice ed omettendo di valutare le argomentazioni difensive; segnala, infatti, che la Corte non ha motivato, se non in maniera assolutamente laconica ed in punto di rideterminazione della pena, in ordine al profilo della idoneità della minaccia a vincere la resistenza della persona offesa la cui prova rigorosa, al contrario, sarebbe stata necessaria proprio per l'assenza di condotte minatorie tali da rendere non rilevante una verifica in concreto; sottolinea che la caratteristica propria del delitto di estorsione è rappresentata dalla prospettazione alla vittima di un male ingiusto per costringerla a determinarsi nel senso voluto dall'agente non potendosi perciò ipotizzare il delitto in esame qualora, come nel caso di specie, la minaccia sia seguita dall'immediata realizzazione del male prospettato; sottolinea, per altro verso, come la vittima, a fronte della minaccia, ben avrebbe potuto adire l'autorità giudiziaria non essendosi perciò trovata nella condizione di aderire alla richiesta dell'imputato quale unico modo per sventarla; né, aggiunge, è sufficiente il riferimento ad una minaccia "larvata"; 3.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 629 cod. pen. e 393 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte di Appello, dopo aver richiamato la distinzione tra il delitto di estorsione e quello di ragion fattasi fondata sull'elemento soggettivo del reato, ha sostenuto che nel caso di specie la configurabilità del delitto di estorsione era stata affermata da un lato sulle modalità della condotta e, dall'altro, sulla non azionabilità in sede giudiziaria della pretesa; richiama, a tal proposito, il discrimine tra le due figure delittuose come tracciato dalle SS.UU. "Filardo" del 2020 sostenendo che tale approdo è stato disatteso dalla Corte di Appello che si è invece soffermata sui profili oggettivi della azionalibilità della pretesa in sede giudiziaria omettendo, tuttavia, di verificare se il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse o meno pienamente consapevole; sottolinea come con l'atto di appello fosse stato dedotto che il [OSCURATO:PERSONA] ben poteva aver errato nell'individuare i beni compresi nel decreto di trasferimento dell'immobile quale individuato nell'elaborato tecnico redatto nell'ambito della procedura che ne aveva fornito una descrizione che lo stesso Tribunale aveva definito "di massima" con riferimento alla consulenza tecnica non esaminata dal primo giudice e, perciò, con motivazione che non poteva integrare quella di primo grado;3.3 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.47 cod. pen.: richiama la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 47 comma 3 cod. pen.; sottolinea che la Corte si è sottratta all'onere di motivare sulla doglianza difensiva articolata circa la affermazione del GUP il quale aveva qualificato l'errore come ricadente su norma extrapenale e, perciò, irrilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen.; sottolinea che nel caso di specie si sarebbe trattato invece di errore su norma extrapenale, ed in particolare sul diritto di ritenzione, e che si risolve in un errore sul fatto; 3.4 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva come non sia in discussione il principio per cui la condanna dell'imputato può riposare sulla parola della persona offesa senza necessità che siano acquisiti riscontri esterni ma segnala come nel caso in cui emergano elementi distonici rispetto alle dichiarazioni della vittima il giudice debba prenderne atto e motivare sul punto laddove, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ridotto a "lievi discrasie" le invece rilevanti contraddizioni emerse nella ricostruzione della persona offesa; né, aggiunge, alla deduzione del travisamento della prova può essere di ostacolo l'esistenza di una doppia conforme di merito quando entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo errore rappresentato, nel caso che ci occupa, dalla valutazione della testimonianza del Brogneri erroneamente ritenuta coerente con quella del Marcello; osserva che la Corte di Appello ha ritenuto di poter confortare le proprie conclusioni invocando un dato fattuale, la reiterazione della minaccia, nemmeno prospettato dalla vittima; 3.5 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.56 cod. pen.: richiama la doglianza articolata con il quarto motivo di appello circa il calcolo operato dal primo giudice per la determinazione della pena segnalando che la Corte di Appello ha omesso di vagliare la censura che ha qualificato come diretta a contestarne l'eccessività e non l'erroneità del procedimento per la sua determinazione avendo comunque finito per individuare una pena superiore al minimo edittale; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che dei cinque motivi di ricorso i primi due ed il quinto attengono alla qualificazione giuridica del fatto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi di estorsione tentata rispetto al possibile reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni segnalandone la infondatezza alla luce della motivazione di merito del provvedimento impugnato, nella ricostruzione della condotta posta in essere dal ricorrente, così come evincibile dalle dichiarazioni della persona offesa e ai riscontri testimoniali; segnala che la condotta minacciata era certamente diretta a realizzare un profitto ingiusto, dal momento che la persona offesa si sarebbe determinata a versare una somma di denaro, in assenza di qualsivoglia giustificazione, e quindi al di fuori del perimetro di cui all'art. 393 cod. pen.; quanto al terzo motivo rileva che l'ipotesi di un errore scusabile come antecedente della condotta minacciosa è stata espressamente valutata ed esclusa in ragione della piena consapevolezza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che l'immobile in contestazione era stato trasferito nella sua interezza; in ordine al quarto motivo, concernente la credibilità della persona offesa, osserva che detto profilo è stato ampiamente vagliato dai giudici di merito che hanno considerato la persona offesa credibile e le sue dichiarazioni confortate da altre deposizioni, sicché la doglianza articolata in questa sede si risolve in una censura di merito; 5. la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le proprie conclusioni contestando le argomentazioni svolte dal PG (di cui ha stigmatizzato la mancata presa di posizione sul motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio) insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di tentata estorsione "perché, minacciando [OSCURATO:PERSONA] di rimuovere dalla sua abitazione pavimenti, grate dalla finestra, lavandini ed accessori vari, tentava di procurarsi l'ingiusto profitto rappresentato dalla somma di denaro 'congrua' che avanzava nei confronti del predetto". 1.1 [OSCURATO:PERSONA], procedendo con rito abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente sulla scorta, principalmente, delle dichiarazioni della vittima corroborate dalla attività di indagine di PG attivate dalla denuncia sporta alle ore 10.00 del 27.7.2013 da [OSCURATO:PERSONA]; costui aveva riferito che il G.E. del Tribunale di Catanzaro, all'esito della procedura esecutiva immobiliare attivata nei confronti dei debitori esecutati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli aveva trasferito la proprietà dell'immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] la cui immissione in possesso era stata bonariamente concordata con i predetti per il mese di settembre onde consentire loro la possibilità di reperire altra abitazione.Per il giorno 27.7.2013 era stato inoltre concordato un incontro, alla presenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], onde constatare le condizioni dell'immobile ma, aveva riferito il [OSCURATO:PERSONA], già il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto presente che avrebbe proceduto a rimuovere i pavimenti, le grate alle finestre, i lavandini e tutti gli accessori "ove il querelante non avesse offerto una somma di denaro congrua in contropartita". Il giorno 27.7.2013, dunque, il denunziante ed il suo accompagnatore Marcello avevano potuto constatare che, in effetti, l'immobile era stato completamente deturpato con la rimozione delle porte, delle mostrine, dei battiscopa ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato "... altresì di rimuovere il parquet, i lavandini, la caldaia, l'autoclave, le plafoniere, le grate di protezione alle finestre etc ...". Sulla scorta di tali elementi il GUP aveva ritenuto la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione poiché la richiesta dell'imputato non era stata recepita dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva invece provveduto a sporgere denuncia. 1.2 Con l'atto di appello la difesa aveva contestato la attendibilità della versione dei fatti proposta dalla persona offesa a suo avviso contraddittoria sia con il contenuto del decreto di trasferimento che con le parole del teste Marcello; aveva inoltre dedotto l'esistenza di un errore scusabile ai sensi dell'art. 47 comma 3 cod. pen. e la mancanza di dolo; da ultimo, invocato la riqualificazione del fatto nel delitto di ragion fattasi. 1.3 La Corte di Appello ha vagliato le doglianze difensive a partire da quella concernente la attendibilità della persona offesa richiamando, sul punto, la analitica e convincente motivazione del primo giudice e sottolineando la idoneità delle sue dichiarazioni a fondare la affermazione di responsabilità; ad avviso della Corte, la ricostruzione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] era stata precisa e circostanziata e, d'altra parte, riscontrata dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] poiché le pur segnalate discrasie tra le due ricostruzioni (la richiesta di denaro di cui parla il Marcello e che invece il Brogniero "retrodata" al giorno 25.5.2013 quando era stato preso l'appuntamento) non sarebbero decisive ed anzi sarebbero indice di spontaneità delle dichiarazioni in quanto non preventivamente "concordate" dai due. In sostanza, secondo la Corte, era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Brogniero una somma di denaro per rilasciare l'immobile di cui il primo era stato assegnatario all'esito della procedura esecutiva, ben essendo possibile che tale richiesta fosse "reiterata" rispetto a quella qià anticipata alla persona offesa il giorno 25.7.2013. 2. Con i primi tre motivi il ricorso denunzia violazione di legge con riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ed ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, l'operazione corretta è quella che contesti la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso si deduce, giustamente, il profilo di violazione di legge laddove si deduce la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione concernente la possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito. 3. Detto questo, si deve prendere atto che la sentenza impugnata ha affrontato le contestazioni articolate dalla difesa cui ha fornito una risposta complessivamente adeguata e puntuale in fatto e nel contempo senz'altro corretta in diritto. È vero, infatti, che il contenuto delle deposizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Marcello non è perfettamente corrispondente e sovrapponibile: e, tuttavia, assolutamente lineare risulta l'affermazione della Corte di Appello laddove, nel dar conto del rilievo operato dalla difesa, ne ha escluso la decisività dal momento che lo stesso Marcello, come risulta dalla sentenza del GUP, aveva riferito che "... il sig. [OSCURATO:PERSONA] affermava che se il mio amico [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto le chiavi dell'immobile avrebbe preventivamente dovuto pagare le grate poste a protezione delle finestre, ed altro materiale intanato all'interno del prefato edificio" sicché "infastiditi dalla richiesta e dalla pretesa assurda del soggetto che ormai non ne aveva più titolo siamo andati via. Successivamente, quando c'è stata l'effettiva consegna delle chiavi ho avuto modo di constatare che vi erano una molteplicità di danneggiamenti di finestre, porte, pavimenti e quanto altro presente all'interno" (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado). In definitiva, quindi, del tutto congruamente i giudici di secondo grado, sulla scorta della deposizione del Marcello, hanno potuto concludere nel senso della prospettazione di un "male ingiusto" ovvero della "minaccia" avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva posto il [OSCURATO:PERSONA] nella alternativa non eludibile di accondiscese alle sue - del tutto ingiustificate - pretese a fronte della minaccia di rimozione di parti dell'immobile (resa credibile proprio dalla sua parziale attuazione) e della prospettata definitiva sua devastazione cui sarebbe conseguito un pregiudizio economico rilevante. La Corte di Appello ha altrettanto congruamente motivato anche sul profilo del dedotto errore "di fatto" in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA] sulla esistenza delle condizioni per pretendere il pagamento di una indennità per gli interventi da lui eseguiti sull'immobile e che, infatti, non erano menzionati nella perizia di stima effettuata in vista dell'indizione dell'asta giudiziaria, con la conseguenza per cui l'imputato ben avrebbe potuto - sia pure erroneamente - ritenere legittima la sua pretesa, con conseguente riconducibilità della condotta, semmai, alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.. A tal proposito, sono noti i principi da ultimo ribaditi dalle SS.UU. "Filardo" (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo) che, dirimendo il contrasto esistente circa il criterio distintivo tra il delitto di estorsione e quello di "ragion fattasi", hanno opportunamente ribadito che "... ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)". I giudici del gravame di merito, richiamando le modalità oggettive con cui era stata esercitata (ovvero, per meglio dire, corroborata) la minaccia, hanno tuttavia motivato in linea con i principi soprarichiamati sottolineando che la perizia richiamata nel provvedimento del G.E. era una perizia "di massima" e che, ad ogni modo, il decreto aveva trasferito la proprietà dell'appartamento considerato nel suo complesso ovvero "nella sua interezza" (cfr., pag. 8 della sentenza impugnata); in tal modo, la Corte di Appello, in termini certamente non illogici, ha evidenziato come non potesse integrare alcun errore "di fatto" il ritenere che nel trasferimento dell'immobile non fossero compresi il pavimento, i lavandini, la caldaia, l'autoclave, le plafoniere, le grate di protezione alle finestre che, al contrario, sono parti strutturali ed essenziali di una unità abitativa e non già, come segnalato nel ricorso (cfr., al secondo motivo), "beni accessori da cui era ornato l'immobile". Va pur detto, poi, che, a fronte della deduzione di un travisamento della prova (rappresentata per l'appunto dalla consulenza tecnica di ufficio richiamata nel decreto di trasferimento), la difesa non la ha né allegata né trascritta, in violazione del principio di autosufficienza (cfr., tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 in cui la Corte ha chiarito che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione; conf., Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale ed altri, Rv. 256723; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384). 4. Il quinto motivo, sulla pena, è manifestamente infondato. Il corrispondente motivo di appello (il quarto) era intitolato "eccessività trattamento sanzionatorio per errore di computo" ed aveva avuto ad oggetto la richiesta di rideterminazione della pena nel minimo edittale; la difesa aveva segnalato il fatto che il primo giudice, pur partendo dalla pena minima per il delitto di estorsione (5 anni di reclusione ed Euro 1.000 di multa) avrebbe commesso un errore nella riduzione per il tentativo quantificando la pena finale in quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 700 di multa, ulteriormente ridotta di un terzo per il rito abbreviato. La difesa aveva perciò ricalcolato la pena operando la riduzione per il tentativo (massima) di 2/3 sulla pena minima su cui applicare una ulteriore riduzione (massima) di un ulteriore terzo per le attenuanti generiche e quella finale per il rito e giungendo, perciò, a quella finale di mesi 8 e giorni 27 di reclusione ed Euro 148.15 di multa. La Corte di Appello, come accennato, ha parzialmente accolto le censure sul punto rideterminando la pena finale portandola a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 200 di multa; a questo risultato i giudici di secondo grado sono pervenuti (cfr., pag. 9 della sentenza) partendo dalla pena minima per il delitto di estorsione ma - confermando sia la riduzione (pressoché) nel massimo per le già ritenute attenuanti generiche e quella per il rito - riducendola per il tentativo nella misura della metà anziché di due terzi: e, tuttavia, si deve prendere atto che sul punto dell'entità della riduzione per il tentativo non è stata articolata alcuna censura. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di ogni motivo di esonero. P.Q.M.