CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 41335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto Rilevato che, con sentenza in data 27 settembre 2022 la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 15 giugno 2021 della Corte di appello di Caltanissetta; considerato che per mero errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza non è stata inserita la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che hanno depositato comparse conclusionali e note spese; ritenuto, pertanto, necessario integrare il predetto dispositivo nel senso che dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1.705,00, oltre accessori di legge". visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 4252/2022 R.G. del 27 settembre 2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1.705,00, oltre accessori di legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 202