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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 41335/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto Rilevato che, con sentenza in data 27 settembre 2022 la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 15 giugno 2021 della Corte di appello di Caltanissetta; considerato che per mero errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza non è stata inserita la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che hanno depositato comparse conclusionali e note spese; ritenuto, pertanto, necessario integrare il predetto dispositivo nel senso che dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1.705,00, oltre accessori di legge". visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.

P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 4252/2022 R.G. del 27 settembre 2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1.705,00, oltre accessori di legge".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto Rilevato che, con sentenza in data 27 settembre 2022 la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 15 giugno 2021 della Corte di appello di Caltanissetta; considerato che per mero errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza non è stata inserita la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che hanno depositato comparse conclusionali e note spese; ritenuto, pertanto, necessario integrare il predetto dispositivo nel senso che dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1.705,00, oltre accessori di legge". visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 4252/2022 R.G. del 27 settembre 2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1.705,00, oltre accessori di legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 41335/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris