CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47485/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. facendo riferimento alle concrete modalità e al disvalore del fatto (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); la sentenza impugnata è incensurabile anche relativamente alla mancata configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 385 comma 4, c.p. in considerazione del casuale rientro nel luogo della detenzione domiciliare in concomitanza della presenza dell'Autorità di polizia e non del c.d. ravvedimento premiale oggetto della circostanza in esame (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); parimenti, il riferimento dei giudici di appello ai numerosi precedenti penali e la manifesta insofferenza al rispetto delle prescrizioni impostegli e le ricadute reiterate nell'illecito giustificano, senza cadute logiche, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis