CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 14/11/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dilegge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generichedi cui all’art. 62-bis cod. pen., oltre che reiterativo poiché riproduttivo di profili dicensura già adeguatamente disattesi dai giudici di merito, è manifestamenteinfondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedanopagg. 2-3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato daquesta Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivareil diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); ilmotivo, inoltre, non si confronta con l’ulteriore argomento addotto dalla Corte dimerito, costituito dalla assenza di elementi positivamente valutabili, risultando,per tale ragione, generico per aspecificità e, quindi, inammissibile anche per taleragione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente