CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 07265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi interessati, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, giudicando in sede di rinvio, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (padre dei ricorrenti). La medesima ordinanza ha, inoltre, dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero. La vicenda cautelare ha origine con il decreto del 20 ottobre 2016, integrato con successivi provvedimenti del 2 novembre 2016 e del 18 novembre 2016, con il quale il Tribunale di Catanzaro ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata di beni e rapporti bancari intestati ad [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato disposto il rinvio a giudizio per i reati-spia di estorsione continuata ed aggravata, nonché dei beni intestati alla moglie ed ai figli. Con sentenza dell'il novembre 2017 il Tribunale condannava Saraco per tali reati e disponeva la confisca di tali beni. Quindi, a seguito del rigetto da parte del Tribunale delle istanze di dissequestro e restituzione dei beni presentate dai terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ordinanze del 6 e del 13 aprile 2018), questi presentavano appello cautelare. Nelle more dell'incidente cautelare, con ordinanza dell'i agosto 2018, la Corte di appello revocava il decreto di sequestro disposto nei confronti della moglie e dei figli di [OSCURATO:PERSONA] e ordinava la restituzione dei beni intestati ai familiari del Saraco, ivi compresi quelli degli odierni ricorrenti. Avverso detto provvedimento proponeva appello il Pubblico Ministero. Con ordinanza del 23 ottobre 2018 il Tribunale di Catanzaro, riuniti gli appelli cautelari, accoglieva l'appello proposto dal Pubblico ministero, disponendo il ripristino del sequestro, e rigettava l'appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 28 aprile 2021 la Seconda sezione della Corte di cassazione, su ricorso dei due fratelli Saraco, ha annullato con rinvio detta ordinanza sul presupposto della mancanza di motivazione in merito alle effettiva disponibilità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] dei beni formalmente intestati ai ricorrenti. Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Catanzaro, prendendo atto che nelle more del giudizio, con sentenza del 17 luglio 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e ordinato il sequestro preventivo dei beni intestati alla moglie e ai figli, «disposto con le ordinanze emesse dal Tribunale di Catanzaro in data 20.10.2016, 02.11.2016 e 18.11.2016», ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico ministero per sopravvenuta carenza di interesse e dichiarato non luogo a provvedere sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della "preclusione processuale" maturata con l'emissione della sentenza della Corte di appello e della "funzione servente" del procedimento cautelare rispetto a quello di cognizione. 1.1 II ricorso proposto deduce un unico vizio di violazione degli artt. 125 e 322- bis cod. proc. pen. in quanto il Tribunale ha violato l'obbligo di pronunciarsi sull'appello proposto dai terzi interessati. Si richiama, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in continuità con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Muscari (sentenza n. 48126 del 20/07/2017), afferma che in tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240). [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 1.1 Ad avviso del Collegio l'ordinanza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge nel momento in cui ha rilevato la sussistenza di una preclusione processuale conseguente all'emissione della misura cautelare reale nel processo di cognizione. La vicenda in esame involge la questione dei rapporti tra il giudizio di cognizione e quello di impugnazione cautelare, e, in particolare, della operatività del principio del ne bis in idem nell'ipotesi in culli Pubblico ministero, in pendenza del giudizio di impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ovvero, come nel caso in esame, di revoca della misura cautelare, presenti analoga richiesta al giudice della cognizione. La questione è stata inizialmente affrontata, con riferimento alle misure cautelari personali, dalle Sezioni Unite con la sentenza Donelli in cui la Corte ha affermato che qualora il Pubblico ministero, nelle more della decisione sull'appello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza del procedimento di appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare (Sez. U., n.18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227358). Tale principio è stato ulteriormente chiarito e delimitato da un successivo arresto del [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce della valenza quale preclusione endoprocessuale del c.d. giudicato cautelare, ha affermato che, nel caso in cui emergano elementi nuovi, il Pubblico Ministero può scegliere di riversare detti elementi in sede di impugnazione cautelare ovvero con una autonoma richiesta cautelare, ma, una volta effettuata tale scelta, è preclusa la coltivazione dell'altra iniziativa cautelare (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA]. 249001). Tale possibilità di scelta della sede ove coltivare l'iniziativa cautelare vale, dunque, solo nel caso in cui siano allegati elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti. Diversamente, nel caso in cui l'iniziativa cautelare sia fondata sui medesimi elementi probatori, dovrebbe nuovamente trovare applicazione la preclusione processuale con conseguente impossibilità per il giudice della cognizione di pronunciarsi sulla domanda cautelare in pendenza dell'impugnazione incidentale (Sez. 3, n. 39902 del 28/05/2014, Rannasso, Rv. 260383; Sez. 1, n. 36679 del 20/06/2013, Borrelli, in motivazione). In particolare la sentenza Rannasso ha affermato che non è consentito al pubblico ministero, a seguito della decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali il sequestro preventivo, richiedere al giudice l'emissione di un nuovo provvedimento per lo stesso fatto sulla base degli elementi precedenti, proponendo contemporaneamente ricorso per cassazione avverso la decisione del riesame al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della ulteriore domanda cautelare. In tale arresto la Corte ha, inoltre, affermato che il principio del ne bis in idem cautelare opera anche tra procedimenti e non solo tra provvedimenti, in quanto deve essere tutelato l'interesse dell'indagato a non essere sottoposto a due iniziative cautelari in contemporanea. 1.2 Applicando i principi sopra esposti alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che la rinnovazione della richiesta cautelare in sede di appello avrebbe dovuto essere considerata preclusa in ragione della pendenza dell'impugnazione cautelare. Tuttavia, dinanzi all'omessa rilevazione di tale preclusione processuale da parte della Corte di appello ed alla conseguente emissione della misura cautelare invocata in tale sede dal Pubblico ministero, correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'appello presentato da quest'ultimo, prendendo sostanzialmente atto della rinuncia alla coltivazione della domanda cautelare. A fronte di tale scelta processuale del Pubblico Ministero, altrettanto correttamente il Tribunale ha rilevato la insorgenza della preclusione processuale conseguente all'emissione della misura cautelare da parte della Corte di appello e dichiarato il non luogo a provvedere sull'appello degli odierni ricorrenti. Va, peraltro, aggiunto che tale soluzione non priva di tutela processuale la posizione dei terzi i quali potranno, comunque, investire il Giudice della cognizione (ove la pronuncia non sia ancora divenuta irrevocabile) delle proprie pretese (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938). 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ma non al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non essendo la causa di inammissibilità ascrivibile a colpa dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 27 gennaio 20