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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 31803/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez. 2499/2025 CC - 12/09/2025 R.G.N. 17904/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/04/202v del Tribunale di Belluno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31803/2025 Roma, lì, 23/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2024 il giudice del Tribunale di Belluno ha dichiarato la nullità del decreto di citazione in giudizio emesso nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 1138/2022 R.G.N.R., per l'invalidità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., ed ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Il giudice ha ritenuto invalida tale notifica perché effettuata al domicilio eletto dall'imputato presso il difensore di ufficio, ma ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., avendo quest'ultimo dichiarato di non accettare la domiciliazione.

Ha ritenuto, inoltre, che la mancanza di una valida notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari renda nullo sia il decreto di citazione diretta a giudizio, sia la richiesta di rinvio a giudizio.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, articolando un unico motivo, con il quale deduce l’abnormità del provvedimento.

Il giudice, nel dispositivo, ha dichiarato l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma nella motivazione del provvedimento ha valutato solo la non correttezza della notifica del decreto di citazione in giudizio, per cui avrebbe dovuto egli stesso rinnovare tale notifica, senza far retrocedere il procedimento alla fase delle indagini preliminari.

Infatti l'affermazione dell'irregolarità della notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. è errata, dal momento che l'imputato, informato del rifiuto del difensore di ufficio di accettare l'elezione di domicilio, dichiarò di non essere in grado di eleggere un domicilio in Italia, così consentendo la notifica dell'atto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sussistendo l'ipotesi della mancanza di elezione di domicilio.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, non essendo abnorme il provvedimento impugnato.

4. In data 27/08/2025 il ricorrente ha depositato una memoria, con cui deduce l'inammissibilità del ricorso, per non avere il pubblico ministero precisato quale dei vizi ritenga sussistente, tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e sostiene la correttezza del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto proposto contro un provvedimento non abnorme, e pertanto non impugnabile.

Il pubblico ministero, infatti, ha proposto impugnazione in un caso non espressamente previsto dall'ordinamento, e il suo ricorso può essere ritenuto ammissibile solo se diretto a far rilevare l'abnormità del provvedimento impugnato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione avverso un provvedimento affetto da abnormità, anche nei casi in cui tale mezzo di impugnazione non è previsto, in deroga al principio di tassatività delle impugnazioni.

Le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato la necessità di eliminare quegli atti per i quali non è stabilito uno specifico mezzo di impugnazione, ma che risultano affetti da una patologia non riconducibile alle categorie di vizio tipizzate, in quanto appaiono estranei al regolare iter procedimentale, ovvero costituiscono esercizio di un potere non attribuito all'organo decidente, e sono idonei a comportare una stasi nel procedimento.

Come precisato da Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, «l'atto abnorme … può essere sottoposto a ricorso immediato per cassazione per la sua eccentricità», in quanto «la sua imprevedibilità non consente l'inserimento di esso tra gli atti impugnabili come tali tassativamente previsti.

Peraltro … la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto indispensabile consentire di porre rimedio … con l'impugnazione in cassazione al fine di rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che si pone di impedimento allo sviluppo processuale».

La medesima pronuncia, ribadendo principi consolidati, ha individuato una possibile abnormità di natura strutturale, rappresentata dai provvedimenti che, per singolarità o stranezza del contenuto, si pongono al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero un'abnormità di natura funzionale quando l'atto stesso, pur non estraneo al sistema normativo e costituente, in astratto, manifestazione di legittimo potere da parte dell'organo che lo ha emesso, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

Tale sentenza, in merito ai rapporti tra giudice e pubblico ministero, ha ritenuto necessario limitare «l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale … ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale» e di limitare l'abnormità funzionale «all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo».

Il principio di diritto ivi formulato recita, per la parte che qui interessa, che «non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento»: la stasi procedimentale, infatti, costituisce sempre una situazione di abnormità e comporta un grave vulnus ai diritti della persona, perché contrasta palesemente con il principio della ragionevole durata del processo, posto dall'art. 111, comma 2, Cost. tra le garanzie tipiche del «giusto processo».

2.1. Nel presente caso il provvedimento emesso dal Tribunale non presenta un'abnormità strutturale, avendo il giudice esercitato il potere, attribuitogli dall'ordinamento, di verificare la regolarità della notifica del decreto di citazione in giudizio e di dichiararne la nullità quando ritenga che essa sia errata, per qualunque ragione, o quando ritenga che sia errata la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. in un caso, come il presente, in cui tale atto deve precedere l'emissione del decreto di citazione a giudizio, a pena di nullità di quest'ultimo.

Il giudice, infatti, ha rilevato, nella parte motiva del suo provvedimento, la nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., perché effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in una ipotesi in cui, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale forma non può essere adottata.

Richiamate, poi, le norme che stabiliscono la nullità del decreto di citazione a giudizio e della richiesta di rinvio a giudizio se non preceduti dalla notifica all'imputato di detto avviso, ha conseguentemente dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso a carico del [OSCURATO:PERSONA], per l'invalidità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. a lui effettuata.

2.2. Il provvedimento emesso dal Tribunale, inoltre, non presenta alcuna abnormità funzionale, perché la restituzione degli atti al pubblico ministero non comporta una stasi del procedimento, essendo stato restituito all'organo dell'accusa il potere, che gli è proprio, di rinnovare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e solo a seguito di una sua regolare notifica emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio, essendo stato dichiarato nullo quello precedentemente emesso.

Tale restituzione non comporta una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, essendo stata dichiarata nulla, o meglio «invalida», secondo la terminologia impiegata dal giudice, solo la notifica dell'atto conclusivo, per le modalità con cui è stata effettuata, né comporta l'attribuzione al pubblico ministero di un onere a lui non spettante, quale quello di rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio, essendo stato quest'ultimo dichiarato nullo, e perciò necessariamente da emettere nuovamente.

3. Il provvedimento impugnato dal pubblico ministero, pertanto, non presenta alcun profilo di abnormità, e conseguentemente non è soggetto ad alcuna impugnazione.

Questa Corte, infatti, in una ipotesi analoga, ha affermato che «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento» (Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024, Rv. 286763; vedi anche Sez. 5, n. 15779 del 16/01/2023, Rv. 284543).

Peraltro, è appena il caso di sottolineare che il Tribunale di Belluno, nel dichiarare la «invalidità» della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante il rifiuto del difensore di ufficio di accettare la domiciliazione presso il suo studio, si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte, che con Sez.

U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213, ha stabilito che «In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.», precisando in motivazione che l'omessa accettazione della elezione di domicilio, da parte del difensore di ufficio, non è assimilabile ai casi di mancanza o inidoneità della dichiarazione.

4. Il ricorso proposto dal pubblico ministero, pertanto, deve essere ritenuto inammissibile, in quanto presentato avverso un provvedimento non impugnabile, non sussistendo l'abnormità affermata dal ricorrente.

La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650) P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 12 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez. 2499/2025 CC - 12/09/2025 R.G.N. 17904/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/04/202v del Tribunale di Belluno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31803/2025 Roma, lì, 23/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2024 il giudice del Tribunale di Belluno ha dichiarato la nullità del decreto di citazione in giudizio emesso nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 1138/2022 R.G.N.R., per l'invalidità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., ed ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il giudice ha ritenuto invalida tale notifica perché effettuata al domicilio eletto dall'imputato presso il difensore di ufficio, ma ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., avendo quest'ultimo dichiarato di non accettare la domiciliazione. Ha ritenuto, inoltre, che la mancanza di una valida notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari renda nullo sia il decreto di citazione diretta a giudizio, sia la richiesta di rinvio a giudizio. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, articolando un unico motivo, con il quale deduce l’abnormità del provvedimento. Il giudice, nel dispositivo, ha dichiarato l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma nella motivazione del provvedimento ha valutato solo la non correttezza della notifica del decreto di citazione in giudizio, per cui avrebbe dovuto egli stesso rinnovare tale notifica, senza far retrocedere il procedimento alla fase delle indagini preliminari. Infatti l'affermazione dell'irregolarità della notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. è errata, dal momento che l'imputato, informato del rifiuto del difensore di ufficio di accettare l'elezione di domicilio, dichiarò di non essere in grado di eleggere un domicilio in Italia, così consentendo la notifica dell'atto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sussistendo l'ipotesi della mancanza di elezione di domicilio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, non essendo abnorme il provvedimento impugnato. 4. In data 27/08/2025 il ricorrente ha depositato una memoria, con cui deduce l'inammissibilità del ricorso, per non avere il pubblico ministero precisato quale dei vizi ritenga sussistente, tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e sostiene la correttezza del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto proposto contro un provvedimento non abnorme, e pertanto non impugnabile. Il pubblico ministero, infatti, ha proposto impugnazione in un caso non espressamente previsto dall'ordinamento, e il suo ricorso può essere ritenuto ammissibile solo se diretto a far rilevare l'abnormità del provvedimento impugnato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione avverso un provvedimento affetto da abnormità, anche nei casi in cui tale mezzo di impugnazione non è previsto, in deroga al principio di tassatività delle impugnazioni. Le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato la necessità di eliminare quegli atti per i quali non è stabilito uno specifico mezzo di impugnazione, ma che risultano affetti da una patologia non riconducibile alle categorie di vizio tipizzate, in quanto appaiono estranei al regolare iter procedimentale, ovvero costituiscono esercizio di un potere non attribuito all'organo decidente, e sono idonei a comportare una stasi nel procedimento. Come precisato da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, «l'atto abnorme … può essere sottoposto a ricorso immediato per cassazione per la sua eccentricità», in quanto «la sua imprevedibilità non consente l'inserimento di esso tra gli atti impugnabili come tali tassativamente previsti. Peraltro … la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto indispensabile consentire di porre rimedio … con l'impugnazione in cassazione al fine di rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che si pone di impedimento allo sviluppo processuale». La medesima pronuncia, ribadendo principi consolidati, ha individuato una possibile abnormità di natura strutturale, rappresentata dai provvedimenti che, per singolarità o stranezza del contenuto, si pongono al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero un'abnormità di natura funzionale quando l'atto stesso, pur non estraneo al sistema normativo e costituente, in astratto, manifestazione di legittimo potere da parte dell'organo che lo ha emesso, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Tale sentenza, in merito ai rapporti tra giudice e pubblico ministero, ha ritenuto necessario limitare «l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale … ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale» e di limitare l'abnormità funzionale «all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo». Il principio di diritto ivi formulato recita, per la parte che qui interessa, che «non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento»: la stasi procedimentale, infatti, costituisce sempre una situazione di abnormità e comporta un grave vulnus ai diritti della persona, perché contrasta palesemente con il principio della ragionevole durata del processo, posto dall'art. 111, comma 2, Cost. tra le garanzie tipiche del «giusto processo». 2.1. Nel presente caso il provvedimento emesso dal Tribunale non presenta un'abnormità strutturale, avendo il giudice esercitato il potere, attribuitogli dall'ordinamento, di verificare la regolarità della notifica del decreto di citazione in giudizio e di dichiararne la nullità quando ritenga che essa sia errata, per qualunque ragione, o quando ritenga che sia errata la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. in un caso, come il presente, in cui tale atto deve precedere l'emissione del decreto di citazione a giudizio, a pena di nullità di quest'ultimo. Il giudice, infatti, ha rilevato, nella parte motiva del suo provvedimento, la nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., perché effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in una ipotesi in cui, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale forma non può essere adottata. Richiamate, poi, le norme che stabiliscono la nullità del decreto di citazione a giudizio e della richiesta di rinvio a giudizio se non preceduti dalla notifica all'imputato di detto avviso, ha conseguentemente dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso a carico del [OSCURATO:PERSONA], per l'invalidità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. a lui effettuata. 2.2. Il provvedimento emesso dal Tribunale, inoltre, non presenta alcuna abnormità funzionale, perché la restituzione degli atti al pubblico ministero non comporta una stasi del procedimento, essendo stato restituito all'organo dell'accusa il potere, che gli è proprio, di rinnovare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e solo a seguito di una sua regolare notifica emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio, essendo stato dichiarato nullo quello precedentemente emesso. Tale restituzione non comporta una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, essendo stata dichiarata nulla, o meglio «invalida», secondo la terminologia impiegata dal giudice, solo la notifica dell'atto conclusivo, per le modalità con cui è stata effettuata, né comporta l'attribuzione al pubblico ministero di un onere a lui non spettante, quale quello di rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio, essendo stato quest'ultimo dichiarato nullo, e perciò necessariamente da emettere nuovamente. 3. Il provvedimento impugnato dal pubblico ministero, pertanto, non presenta alcun profilo di abnormità, e conseguentemente non è soggetto ad alcuna impugnazione. Questa Corte, infatti, in una ipotesi analoga, ha affermato che «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento» (Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024, Rv. 286763; vedi anche Sez. 5, n. 15779 del 16/01/2023, Rv. 284543). Peraltro, è appena il caso di sottolineare che il Tribunale di Belluno, nel dichiarare la «invalidità» della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante il rifiuto del difensore di ufficio di accettare la domiciliazione presso il suo studio, si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte, che con Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213, ha stabilito che «In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.», precisando in motivazione che l'omessa accettazione della elezione di domicilio, da parte del difensore di ufficio, non è assimilabile ai casi di mancanza o inidoneità della dichiarazione. 4. Il ricorso proposto dal pubblico ministero, pertanto, deve essere ritenuto inammissibile, in quanto presentato avverso un provvedimento non impugnabile, non sussistendo l'abnormità affermata dal ricorrente. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650) P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31803/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris