CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA, sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/9/2022 del Giudice di Pace di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Pesaro ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e percosse, ritenuti in continuazione tra loro. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona deducendo erronea applicazione della legge penale nel calcolo della pena. In particolare il ricorrente lamenta l'illegittimo bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p. tra le attenuanti generiche riconosciute all'imputato e la continuazione, con la conseguenza che, avendo il giudicante ritenuto prevalenti le prime, alcun aumento per la seconda è stato applicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Pesaro ha riconosciuto la continuazione tra i due reati contestati all'imputato e ritenuto più grave quello di percosse, in riferimento al quale ha determinato la pena base di euro 270 di multa. A questo punto lo stesso giudice non si è limitato ad applicare alla pena così determinata la diminuzione conseguente al contestuale riconoscimento in favore dell'imputato delle attenuanti generiche, ma ha altresì posto queste ultime in comparazione con la continuazione, considerando la stessa minusvalente e giungendo così a determinare la pena finale in euro 180 di multa. Operazione questa all'evidenza illegittima atteso che il nesso di continuazione, presentando caratteristiche e finalità del tutto distinte rispetto alle circostanze del reato, non può mai essere oggetto di giudizio comparativo con queste ultime (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 45046 del 16/11/2011, Manzo, Rv. 251357). Ferma restando dunque la pena base determinata per il reato di percosse e la sua diminuzione nella misura di un terzo per le attenuanti generiche, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato aumento della stessa per la continuazione con il concorrente reato di minaccia con rinvio al Giudice di pace di Pesaro per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pesaro. Il Presidente G ardo [OSCURATO:PERSONA] in Ca