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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20143/2026

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i Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso.Sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento deimotivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma sezione per le misure cautelari,ha applicato la misura custodiale nei confronti dell'odierno ricorrente, in quanto indiziatodi avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ( capo50) e di avere consumato diversi reati fine contestati ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, e 52dell’incolpazione, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avversol'ordinanza del 16 agosto 2025, con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto larichiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale propone ricorso l’indagato, deducendo con ununico motivo vizio di motivazione e violazione di legge, poiché il GIP avevaoriginariamente respinto la richiesta del pubblico ministero, sul rilievo della carenza delrequisito di attualità delle esigenze cautelari, posto che l'associazione non producevapiù reati fine dall'agosto del 2024, in conseguenza della chiusura delle piazze di spaccio,in quanto l’organizzazione di cui il ricorrente faceva parte si era disarticolata dopo ladetenzione in carcere del suo organizzatore e promotore.Il Tribunale ha, invece, ritenuto che dall'epoca dei fatti illeciti contestati non fossetrascorso un lasso temporale significativo, considerato che le attività di cessione siestendono sino ad ottobre 2024 e che le modalità organizzate della condotta,unitamente alla personalità dell'imputato, rendono evidente la sussistenza di un elevatopericolo di reiterazione criminosa; al riguardo ha valorizzato la costatazione che Cabitza,risulta gravato per altro fatto commesso nel gennaio 2024 e, dopo essere stato arrestatonel giugno 2024, ha proseguito la sua attività di pusher.Detta motivazione è, a giudizio del ricorrente, affetta da vizio logico poiché la provache l'indagato abbia proseguito l'attività illecita deve essere fornita dalla pubblica accusae il giudice della cautela deve verificare l’attualità del pericolo di recidiva, operando unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.Lamenta il ricorrente che tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale sulla basedi considerazioni congetturali e apodittiche, nonostante la disarticolazione della strutturaassociativa, evidenziata dal Gip.Inoltre in ordine alla scelta della misura appare del tutto infondato l'assunto chesussistano esigenze di eccezionale rilevanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.Va premesso che il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari el'adeguatezza della misura applicata, al pari del giudizio sulla gravità indiziaria, èsindacabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifichenorme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato.In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod.proc pen. richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere nonsolo concreto, ma anche attuale, per cui non è sufficiente ritenere altamente probabileche l'imputato torni a delinquere, qualora se ne presenti l'occasione; il requisitodell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordinealla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sullapersonalità dell'indiziato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede,sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica nonrichiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esuladalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma piuttostoun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la qualedeve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti,ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242)Nel caso in esame, in ragione dell’addebito associativo, non va trascurato chericorre la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e il provvedimentoimpugnato ha correttamente fatto applicazione dei principi affermati in materia dallagiurisprudenza, valorizzando le emergenze processuali che confermano il concreto econtestate, che si estendono fino ad agosto del 2024, e l'assenza di elementi chepossano giustificare il superamento della presunzione connessa all'addebito associativo,considerato che gli arresti del promotore e capo Bougrine e dei partecipidell’organizzazione non hanno comportato un freno all’attività del sodalizio, che hacontinuato ad operare incessantemente, con l'unico accorgimento di spostareterritorialmente le piazze di spaccio.

Lo stesso Cabitza, dopo essere stato tratto inarresto nel 27 giugno 2024 ha continuato a coltivare il legame con il gruppo cuipartecipava e a svolgere la sua attività di pusher, mostrandosi assolutamenteindifferente all'arresto proprio e dell’esponente apicale del sodalizio, Bougrine.A fronte di queste specifiche osservazioni che hanno valutato le modalitàrealizzative della condotta, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale incui l’illecito si inserisce, il motivo si palesa generico.Il riferimento nel ricorso alle esigenze cautelari di carattere eccezionale è deltutto eccentrico e verosimilmente frutto di un refuso, poiché il provvedimento impugnatonon ha evidenziato tale elemento.2.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che siritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nellapresentazione del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.esec. cod. proc.pen.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso.Sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento deimotivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma sezione per le misure cautelari,ha applicato la misura custodiale nei confronti dell'odierno ricorrente, in quanto indiziatodi avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ( capo50) e di avere consumato diversi reati fine contestati ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, e 52dell’incolpazione, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avversol'ordinanza del 16 agosto 2025, con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto larichiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale propone ricorso l’indagato, deducendo con ununico motivo vizio di motivazione e violazione di legge, poiché il GIP avevaoriginariamente respinto la richiesta del pubblico ministero, sul rilievo della carenza delrequisito di attualità delle esigenze cautelari, posto che l'associazione non producevapiù reati fine dall'agosto del 2024, in conseguenza della chiusura delle piazze di spaccio,in quanto l’organizzazione di cui il ricorrente faceva parte si era disarticolata dopo ladetenzione in carcere del suo organizzatore e promotore.Il Tribunale ha, invece, ritenuto che dall'epoca dei fatti illeciti contestati non fossetrascorso un lasso temporale significativo, considerato che le attività di cessione siestendono sino ad ottobre 2024 e che le modalità organizzate della condotta,unitamente alla personalità dell'imputato, rendono evidente la sussistenza di un elevatopericolo di reiterazione criminosa; al riguardo ha valorizzato la costatazione che Cabitza,risulta gravato per altro fatto commesso nel gennaio 2024 e, dopo essere stato arrestatonel giugno 2024, ha proseguito la sua attività di pusher.Detta motivazione è, a giudizio del ricorrente, affetta da vizio logico poiché la provache l'indagato abbia proseguito l'attività illecita deve essere fornita dalla pubblica accusae il giudice della cautela deve verificare l’attualità del pericolo di recidiva, operando unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.Lamenta il ricorrente che tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale sulla basedi considerazioni congetturali e apodittiche, nonostante la disarticolazione della strutturaassociativa, evidenziata dal Gip.Inoltre in ordine alla scelta della misura appare del tutto infondato l'assunto chesussistano esigenze di eccezionale rilevanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.Va premesso che il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari el'adeguatezza della misura applicata, al pari del giudizio sulla gravità indiziaria, èsindacabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifichenorme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato.In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod.proc pen. richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere nonsolo concreto, ma anche attuale, per cui non è sufficiente ritenere altamente probabileche l'imputato torni a delinquere, qualora se ne presenti l'occasione; il requisitodell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordinealla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sullapersonalità dell'indiziato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede,sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica nonrichiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esuladalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma piuttostoun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la qualedeve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti,ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242)Nel caso in esame, in ragione dell’addebito associativo, non va trascurato chericorre la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e il provvedimentoimpugnato ha correttamente fatto applicazione dei principi affermati in materia dallagiurisprudenza, valorizzando le emergenze processuali che confermano il concreto econtestate, che si estendono fino ad agosto del 2024, e l'assenza di elementi chepossano giustificare il superamento della presunzione connessa all'addebito associativo,considerato che gli arresti del promotore e capo Bougrine e dei partecipidell’organizzazione non hanno comportato un freno all’attività del sodalizio, che hacontinuato ad operare incessantemente, con l'unico accorgimento di spostareterritorialmente le piazze di spaccio. Lo stesso Cabitza, dopo essere stato tratto inarresto nel 27 giugno 2024 ha continuato a coltivare il legame con il gruppo cuipartecipava e a svolgere la sua attività di pusher, mostrandosi assolutamenteindifferente all'arresto proprio e dell’esponente apicale del sodalizio, Bougrine.A fronte di queste specifiche osservazioni che hanno valutato le modalitàrealizzative della condotta, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale incui l’illecito si inserisce, il motivo si palesa generico.Il riferimento nel ricorso alle esigenze cautelari di carattere eccezionale è deltutto eccentrico e verosimilmente frutto di un refuso, poiché il provvedimento impugnatonon ha evidenziato tale elemento.2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che siritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nellapresentazione del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.esec. cod. proc.pen.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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