CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24581/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione pluriaggravata (ai sensi degli artt. 416- bis.1 e 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.), oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura già esaminati e respinti con la sentenza impugnata, esso risulta privo di specificità ed invero volto a contestare il ragionamento probatorio svolto dai giudici di appello; che, infatti, tenuto conto che il controllo di legittimità è finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nel caso di specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, abbia congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, alla luce delle dichiarazioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - motivatamente ritenute soggettivamente e oggettivamente credibili, e anche riscontrate dalle risultanze del processo "Epicentro" e dalle dichiarazioni autoaccusatorie che erano state rese dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso della sua temporanea collaborazione - doveva confermarsi il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., aggravato ai sensi degli artt. 416-bis.1 e 628, terzo comma, n. 3), cod. pen. (si vedano le pagg. 1- 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 99, quarto comma, cod. pen., con riguardo «al giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le eventuali attenuanti», è manifestamente infondato, atteso che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla (attribuita) recidiva reiterata non è stato oggetto di sentenze di illegittimità costituzionale, con la sola eccezione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (sentenza n. 151 del 2025), ed è, comunque, non consentito, atteso che, come è stato rilevato dalla Corte d'appello, le suddette circostanze attenuanti generiche, ipoteticamente bilanciabili, erano state richieste dal [OSCURATO:PERSONA], nel suo atto di appello, in modo del tutto generico («in subordine, [...] benefici di legge»), senza indicare alcuno specifico elemento positivamente valorizzabile ai fini della concessione delle stesse circostanze attenuanti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M