Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34859/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te ORDINANZA sul ricorso 11769/2021proposto da: VignaGiuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.08.68 (C.F.: V GN GPP68M02 D086 D ) eresidente in Casali del Manco, alla località [OSCURATO:PERSONA] I n.24 (CS), rappresentato e difeso , congiuntamente , da gli A vv . ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Castrovillari (CS), con studio in Cariati, alla ViaPietro Nenni (C.F.: B RR RCC67A07 B77 4D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in v irtù di mandato i n cal c e al ricorso ed elettivamente d o miciliati pr esso lo stu d io del seco ndo in Co senza, alla [OSCURATO:PERSONA] n.16; Avviso liquidazione rettifica imposta di registro valore immobile – Ripartizione onere probatorio -ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n.426 c/d; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2476/01/2020 depositata dalla CTR Calabria il 14/10/2020 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’avviso di liquidazione in rettifica dell’imposta di registro del valore di un immobile disua proprietà.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che la valutazione dell’immobile risultava essere stata effettuata con riferimento alle caratteristiche ed alla destinazione urbanistica dello stesso, nonché tenendo nella dovuta considerazione il valore degli immobili similari ricadenti nella stessa zona urbanistica ed aventi la medesima categoria catastale, laddove il contribuente non aveva fornito la dimostrazione dell’eventuale minor valore ai fini dell’imposta di registro.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motiviillustrati da memoria; l ’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, 2697 e 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che fosse suo onere fornire la prova del minor valore dell’immobile.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c..

In particolare, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. non si configura anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Orbene, nel caso di specie, la CTR non ha posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare il minor valore dell’immobile, ma ha evidenziato che, avendo l’Ufficio rettificato il valore del bene sulla base delle caratteristiche e della destinazione urbanistica dello stesso, nonché tenendo nella dovuta considerazione il valore degli immobili similari ricadenti nella stessa zona urbanistica ed aventi la medesima categoria catastale, il contribuente non aveva fornito la dimostrazione dell’eventuale minor valore ai fini dell’imposta di registro (id est, la prova contraria); in tal senso la pronuncia risulta quindi allineata ai principi in materia indicati da questa Corte (Cass. n. 1729/2018, specialmente al i punto 2.3).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 51, comma 3, e 52, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la consulenza tecnica di parte avrebbe dovuto dimostrare non già il prezzo concretamente pagato, ma il valore di mercato del bene dichiarato o la congruità del corrispettivo pattuito.

3. Il motivo è inammissibile.

Invero, si appunta su una sola delle argomentazioni poste alla base della decisione, avendo altresì la CTR evidenziato che la consulenza tecnica di parte non costituiva prova certa.

Ciò è in linea con l’orientamento consolidato secondo cui la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr., fra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017 e Sez. 2, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022).

Inoltre, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio,al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di valutare la richiesta, formulata con l’atto d’appello, di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, al fine di accertare il reale valore del bene.

3.1. Il motivo è inammissibile.Invero, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, soloil vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo.

Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extra testuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che la richiesta di CTUera “finalizzata ad accertare il reale valore del bene”.

Del resto, la mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, è censurabile in cassazione sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia quando la consulenza sia l'unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione (Sez. 2, Sentenza n. 10938 del 09/12/1996; conf.

Sez. 3, Sentenza n. 10589 del 02/08/2001).

Lo stesso ricorrente, nella memoria illustrativa, ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva considerato i suoi assunti privi di un effettivo riscontro probatorio, non potendo, per l’effetto, essere oggetto di verifica da parte della commissione (pag. 4 della sentenza di primo grado), e che tale capo della sentenza era stato da lui censurato nel giudizio di appello in ragione della mancata nomina del CTU da parte del giudice di primo grado.

Tuttavia, il contribuente neppure ha dedotto che, al fine di poter provare il reale valore del bene e la veridicità di quanto asserito nella consulenza tecnica di parte, l’unico mezzo ricorribile fosse una CTU.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese.

P.Q.M. rigettail ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 11769/2021proposto da: VignaGiuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.08.68 (C.F.: V GN GPP68M02 D086 D ) eresidente in Casali del Manco, alla località [OSCURATO:PERSONA] I n.24 (CS), rappresentato e difeso , congiuntamente , da gli A vv . ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Castrovillari (CS), con studio in Cariati, alla ViaPietro Nenni (C.F.: B RR RCC67A07 B77 4D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in v irtù di mandato i n cal c e al ricorso ed elettivamente d o miciliati pr esso lo stu d io del seco ndo in Co senza, alla [OSCURATO:PERSONA] n.16; Avviso liquidazione rettifica imposta di registro valore immobile – Ripartizione onere probatorio -ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n.426 c/d; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2476/01/2020 depositata dalla CTR Calabria il 14/10/2020 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’avviso di liquidazione in rettifica dell’imposta di registro del valore di un immobile disua proprietà. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che la valutazione dell’immobile risultava essere stata effettuata con riferimento alle caratteristiche ed alla destinazione urbanistica dello stesso, nonché tenendo nella dovuta considerazione il valore degli immobili similari ricadenti nella stessa zona urbanistica ed aventi la medesima categoria catastale, laddove il contribuente non aveva fornito la dimostrazione dell’eventuale minor valore ai fini dell’imposta di registro. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motiviillustrati da memoria; l ’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, 2697 e 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che fosse suo onere fornire la prova del minor valore dell’immobile. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.. In particolare, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. non si configura anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Orbene, nel caso di specie, la CTR non ha posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare il minor valore dell’immobile, ma ha evidenziato che, avendo l’Ufficio rettificato il valore del bene sulla base delle caratteristiche e della destinazione urbanistica dello stesso, nonché tenendo nella dovuta considerazione il valore degli immobili similari ricadenti nella stessa zona urbanistica ed aventi la medesima categoria catastale, il contribuente non aveva fornito la dimostrazione dell’eventuale minor valore ai fini dell’imposta di registro (id est, la prova contraria); in tal senso la pronuncia risulta quindi allineata ai principi in materia indicati da questa Corte (Cass. n. 1729/2018, specialmente al i punto 2.3). 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 51, comma 3, e 52, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la consulenza tecnica di parte avrebbe dovuto dimostrare non già il prezzo concretamente pagato, ma il valore di mercato del bene dichiarato o la congruità del corrispettivo pattuito. 3. Il motivo è inammissibile. Invero, si appunta su una sola delle argomentazioni poste alla base della decisione, avendo altresì la CTR evidenziato che la consulenza tecnica di parte non costituiva prova certa. Ciò è in linea con l’orientamento consolidato secondo cui la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr., fra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017 e Sez. 2, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022). Inoltre, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio,al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018). 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di valutare la richiesta, formulata con l’atto d’appello, di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, al fine di accertare il reale valore del bene. 3.1. Il motivo è inammissibile.Invero, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, soloil vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extra testuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che la richiesta di CTUera “finalizzata ad accertare il reale valore del bene”. Del resto, la mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, è censurabile in cassazione sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia quando la consulenza sia l'unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione (Sez. 2, Sentenza n. 10938 del 09/12/1996; conf. Sez. 3, Sentenza n. 10589 del 02/08/2001). Lo stesso ricorrente, nella memoria illustrativa, ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva considerato i suoi assunti privi di un effettivo riscontro probatorio, non potendo, per l’effetto, essere oggetto di verifica da parte della commissione (pag. 4 della sentenza di primo grado), e che tale capo della sentenza era stato da lui censurato nel giudizio di appello in ragione della mancata nomina del CTU da parte del giudice di primo grado. Tuttavia, il contribuente neppure ha dedotto che, al fine di poter provare il reale valore del bene e la veridicità di quanto asserito nella consulenza tecnica di parte, l’unico mezzo ricorribile fosse una CTU. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese. P.Q.M. rigettail ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto p
Sentenza Cassazione n. 34859/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris