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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 10567/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15126/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

UMBRIA n. 439/2017 depositata il 20/11/2017.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2023.

Irpef-Rimborso risarcimento danno riconosciuto dal Giudice del lavoro ex art.36,co. 5, d.lgs. n 165 del 2001 Rilevato che:

1. Melissa Della R osa impugnò il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta e versata sugli importi ad essa corrisposti dal MIUR in esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, in ragione dell’accertata illegittimità della reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il suddetto ministero;

2. la C.T.P. di Terni rigettò la domanda con sentenza (n. 224/2016) che è stata riformata dalla C.T.R. dell’Umbria che, con la decisione indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello della parte privata, ha riconosciuto il diritto di quest’ultima al rimborso dell’Irpef.

E questo perché, per la Commissione regionale, trattandosi di violazione di norme sul contratto di lavoro a tempo determinato, in presenza del divieto legale di conversione, in àmbito pubblico, di una serie di contratti a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, doveva ritenersi che il risarcimento del danno previsto dal Giudice del lavoro non avesse funzione sostitutiva o integrativa del reddito (lucro cessante), ma natura ristoratrice (danno emergente) e che, inoltre, l’indicazione di diverse mensilità di retribuzione costituisse soltanto un parametro numerico per la quantificazione del danno;

3. l’Agenzia delle entrate e il MIUR ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente è rimasta intimata; Consideratoche:

1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, del d.P.R. n. 917 del 1987, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, parte ricorrente censura la sentenza impugnata che, nel negare l’assoggettabilità a tassazione dell’indennità risarcitoria percepita dalla contribuente, per ordine del Giudice del lavoro, si è posta in contrasto con il principio di diritto in base al quale tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) e, quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggano, comunque, origine dal rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione.

In particolare, per l’ufficio, il risarcimento liquidato dal Giudice del lavoro, derivante dalla mancata stipula di un contratto a tempo non determinato e dalla conseguente perdita del lavoro e della retribuzione, deve essere inquadrato nella tipologia del risarcimento da lucro cessante con la conseguenza che le somme corrisposte, in quanto sostitutive del reddito, sono tassabili;

2. il motivo non è fondato;

3. la questione di diritto oggetto del giudizio è già stata risolta da questa sezione tributaria che, in relazione a fattispecie concreta identica a quella in esame (cfr. Cass. n. 25471/2018, in connessione con Cass. Sez.

U. n. 5072/2016; in termini, ex multis, Cass. n. 14329/2022, nell’analoga materia del risarcimento del da nno ottenuto dal lavoratore dipendente per la perdita di “chance” di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti), ha enunciato il principio di diritto, che il Collegio condivide e qui ripropone, per il quale «[g] li importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986»;

4. ne consegue il rigetto del ricorso;

5. nulla si deve statuire in punto di spese del giudizio di cassazione, al quale la contribuente non ha partecipato;

6. rilevato che la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15126/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 439/2017 depositata il 20/11/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2023. Irpef-Rimborso risarcimento danno riconosciuto dal Giudice del lavoro ex art.36,co. 5, d.lgs. n 165 del 2001 Rilevato che: 1. Melissa Della R osa impugnò il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta e versata sugli importi ad essa corrisposti dal MIUR in esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, in ragione dell’accertata illegittimità della reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il suddetto ministero; 2. la C.T.P. di Terni rigettò la domanda con sentenza (n. 224/2016) che è stata riformata dalla C.T.R. dell’Umbria che, con la decisione indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello della parte privata, ha riconosciuto il diritto di quest’ultima al rimborso dell’Irpef. E questo perché, per la Commissione regionale, trattandosi di violazione di norme sul contratto di lavoro a tempo determinato, in presenza del divieto legale di conversione, in àmbito pubblico, di una serie di contratti a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, doveva ritenersi che il risarcimento del danno previsto dal Giudice del lavoro non avesse funzione sostitutiva o integrativa del reddito (lucro cessante), ma natura ristoratrice (danno emergente) e che, inoltre, l’indicazione di diverse mensilità di retribuzione costituisse soltanto un parametro numerico per la quantificazione del danno; 3. l’Agenzia delle entrate e il MIUR ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente è rimasta intimata; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, del d.P.R. n. 917 del 1987, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, parte ricorrente censura la sentenza impugnata che, nel negare l’assoggettabilità a tassazione dell’indennità risarcitoria percepita dalla contribuente, per ordine del Giudice del lavoro, si è posta in contrasto con il principio di diritto in base al quale tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) e, quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggano, comunque, origine dal rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione. In particolare, per l’ufficio, il risarcimento liquidato dal Giudice del lavoro, derivante dalla mancata stipula di un contratto a tempo non determinato e dalla conseguente perdita del lavoro e della retribuzione, deve essere inquadrato nella tipologia del risarcimento da lucro cessante con la conseguenza che le somme corrisposte, in quanto sostitutive del reddito, sono tassabili; 2. il motivo non è fondato; 3. la questione di diritto oggetto del giudizio è già stata risolta da questa sezione tributaria che, in relazione a fattispecie concreta identica a quella in esame (cfr. Cass. n. 25471/2018, in connessione con Cass. Sez. U. n. 5072/2016; in termini, ex multis, Cass. n. 14329/2022, nell’analoga materia del risarcimento del da nno ottenuto dal lavoratore dipendente per la perdita di “chance” di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti), ha enunciato il principio di diritto, che il Collegio condivide e qui ripropone, per il quale «[g] li importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986»; 4. ne consegue il rigetto del ricorso; 5. nulla si deve statuire in punto di spese del giudizio di cassazione, al quale la contribuente non ha partecipato; 6. rilevato che la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01
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