CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32318/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al diniego della causa di non punibilità; violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3, 4 e 5), con il supporto di adeguati argomenti giuridici; e che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]