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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2021

Cassazione n. 22774/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha assolto D'[OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui contestati ai capi E-F-G-H per non avere commesso il fatto e ha rideterminato la pena in anni sedici di reclusione quanto ai capi A (rapina aggravata) -B (detenzione illegale di arma) -C (tentato omicidio)-D (ricettazione).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena base e di quella inflitta per continuazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. La Corte di cassazione con la sentenza n. 21835 del 02/07/2020 aveva annullato la precedente sentenza di appello limitatamente ai reati contestati ai capi E)-F)-G) e H) e aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso per il resto e dunque irrevocabile la penale responsabilità dell'imputato quanto ai capi A)-B)-C)-e D).

La Corte di appello, quanto a questi ultimi reati, si è limitata, da una parte, a considerare condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e, in particolare, quelle relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e, dall'altra a precisare come anche sul punto relativo alla recidiva la sentenza della Corte aveva ritenuto la inammissibilità del motivo; sulla base di tali presupposti a rideterminato la pena in sedici anni di reclusione senza tuttavia alcuna motivazione.

Si tratta di una motivazione viziata solo quanto alla determinazione della pena, atteso che proprio seguendo il percorso compiuto dal Tribunale - anche con riguardo agli aumenti a titolo di continuazione- la pena deve essere in realtà rideterminata in anni tredici e mesi dieci di reclusine (anni dodici per il rato più grave di cui al capo c), aumentata di un anno di reclusione per il reato contestato al capo a), di sei mesi di reclusione per quello di cui al capo d) e di mesi quattro per quello di cui al capo b).

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena rideterminata in quella finale di anni tredici e mesi dieci di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anno tredici e mesi dieci di reclusione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha assolto D'[OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui contestati ai capi E-F-G-H per non avere commesso il fatto e ha rideterminato la pena in anni sedici di reclusione quanto ai capi A (rapina aggravata) -B (detenzione illegale di arma) -C (tentato omicidio)-D (ricettazione). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena base e di quella inflitta per continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. La Corte di cassazione con la sentenza n. 21835 del 02/07/2020 aveva annullato la precedente sentenza di appello limitatamente ai reati contestati ai capi E)-F)-G) e H) e aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso per il resto e dunque irrevocabile la penale responsabilità dell'imputato quanto ai capi A)-B)-C)-e D). La Corte di appello, quanto a questi ultimi reati, si è limitata, da una parte, a considerare condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e, in particolare, quelle relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e, dall'altra a precisare come anche sul punto relativo alla recidiva la sentenza della Corte aveva ritenuto la inammissibilità del motivo; sulla base di tali presupposti a rideterminato la pena in sedici anni di reclusione senza tuttavia alcuna motivazione. Si tratta di una motivazione viziata solo quanto alla determinazione della pena, atteso che proprio seguendo il percorso compiuto dal Tribunale - anche con riguardo agli aumenti a titolo di continuazione- la pena deve essere in realtà rideterminata in anni tredici e mesi dieci di reclusine (anni dodici per il rato più grave di cui al capo c), aumentata di un anno di reclusione per il reato contestato al capo a), di sei mesi di reclusione per quello di cui al capo d) e di mesi quattro per quello di cui al capo b). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena rideterminata in quella finale di anni tredici e mesi dieci di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anno tredici e mesi dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il
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