CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 agosto 1980
Cassazione n. 23387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntonella [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1980avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 15 novembre 2023, il Tribunale di Castrovillariaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625,comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen.Secondo l’originaria ipotesi accusatoria, l’imputata, «al fine di trarne profittoper sé o per altri», si sarebbe impossessata «di 45490 kWh di energia elettrica,sottraendola all'ente erogatore».All’udienza del 15 febbraio 2023, il pubblico ministero aveva, poi, contestatol'aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per «aver commesso ilfatto su cose destinate a pubblico servizio» (che rende il reato procedibiled’ufficio).Con sentenza pronunciata il 7 ottobre 2025, la Corte di appello di Catanzaroha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputata, per mancanzadella necessaria querela.La Corte di appello ha osservato che: per effetto di quanto disposto dal d.lgs.n. 150 del 2022, la fattispecie originariamente contestata rientrava tra quelledivenute perseguibili a querela; alla scadenza del termine previsto dal regimetransitorio dettato dall'art. 85 del d.lgs. citato, non era stata presentata alcunaistanza di punizione da parte della persona offesa; non poteva attribuirsi alcunarilevanza alla contestazione suppletiva fatta, all’udienza del 15 febbraio 2023, dalpubblico ministero, avente a oggetto la circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod. pen., in quanto tardivamente operata.2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Cortedi appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen. e 517 cod. proc. pen.Sostiene che la contestazione suppletiva effettuata, all’udienza del 15 febbraio2023, dal pubblico ministero, avente a oggetto la circostanza aggravante previstadall'art. 625, n.7, cod. pen., contrariamente a quanto sostenuto nella sentenzaimpugnata, avrebbe «piena efficacia giuridica» e avrebbe reso il reato procedibiledi ufficio.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato memoria, con laquale ha chiesto di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite ovvero di differire ladecisione a data successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite su analoga questioneoppure di rigettare il ricorso.Con successiva memoria, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha «rinunciato alla richiesta dirimessione del ricorso alla Sezioni Unite», in quanto, nel caso di specie, nonassumerebbe rilievo «la risoluzione del contrasto interpretativo già demandato alleSezioni Unite».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto.1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato, atteso che il reato è procedibiled’ufficio, risultando correttamente contestata la circostanza aggravante di averecommesso il fatto su un bene destinato a pubblico servizio.1.2. Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) èdivenuto punibile a querela della persona offesa. Il “nuovo” comma 3 dell’art. 624,però, prevede la procedibilità d’ufficio nei seguenti casi: se la persona offesa èincapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art.625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede(il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che iltermine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesaha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trovaapplicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.1.3. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela, ma ilpubblico ministero, all’udienza del 15 febbraio 2023 (prima della scadenza deldetto termine), ha contestato l’aggravante di avere commesso il fatto su benedestinato a pubblico servizio.1.4. Va rilevato, altresì, che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del2022, si sono formati nella giurisprudenza di questa Corte diversi orientamentiinterpretativi.Secondo un primo orientamento, una volta decorso il termine previsto dalcitato art. 85, il giudice, preso atto della mancata proposizione della querela, ètenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, nonessendo più consentita al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art.517 cod. proc. pen., mediante contestazione di un’aggravante che rendaperseguibile d’ufficio un reato che risultava privo della necessaria condizione diprocedibilità (cfr. Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647; Sez.5, n. 13775 del 24/01/2024, Lenares, Rv. 286224; Sez. 5, n. 20093 del24/01/2024, Battaglia, Rv. 286460).Secondo un diverso orientamento, anche quando il termine previsto dall’art.85 d.lgs. n. 150 del 2022 sia decorso senza proposizione della querela, sarebbeancora consentito al pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza,mediante la contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7,cod. pen., essendo il pubblico ministero investito del potere-dovere di esercitarel’azione penale per un reato effettivamente circostanziato (Sez. 4, n. 50258 del22/11/2023, Gentile, Rv. 285471; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, Piscicelli, Rv.286123; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 02). In talunepronunce, tuttavia, si è sostenuto che la contestazione suppletiva dell’aggravantesarebbe consentita al pubblico ministero solo entro la prima udienzadibattimentale, successiva alla scadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150del 2022 (Sez. 5, n. 19209 del 11/04/2024, Lombardo, n.m.; Sez. 5, n. 43083 del30/09/2024, Sciarra, Rv. 287243; Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287361).La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre2025, ha rimesso la questione controversa alle Sezioni Unite, formulando ilseguente quesito: «se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta la querela, alpubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7, cod.pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi dellavigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite si sono pronunciate il 26 marzo 2026. Come risultadall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che: «in tema di furto,ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senzache sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».1.5. Applicando al caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite,deve ritenersi efficacemente contestata l’aggravante in questione, che rende ilreato procedibile d’ufficio. Invero, la contestazione suppletiva è avvenuta il 15febbraio 2023, ossia prima della scadenza del termine fissato dall’art. 85 del d.lgs.n. 150 del 2022 e prima che sorgesse il dovere del giudice di rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen. Fino alla scadenza di quel termine, per effetto delladisciplina transitoria, il reato non poteva essere considerato già estinto e, come lapersona offesa poteva presentare querela, il pubblico ministero poteva ancoraeffettuare la contestazione suppletiva dell’aggravante.2. Il giudice di secondo grado, pertanto, ha erroneamente ritenuto il reatoprocedibile a querela. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diCatanzaro. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Catanzaro.Così deciso, il 17 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]