CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 marzo 2025
Cassazione n. 17186/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8250/2025 R.G. proposto da: , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- nonché nei confronti PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; I.M. Lg_1 avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n.65/2025, depositata i l 22/03/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni scritte del Procura tore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione. [OSCURATO:PERSONA]: l’Avvocato , con ricorso affidato a cinque motivi, ha impugnato la sentenza n. 65 del 22 marzo 2025 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] (CNF), in parziale accoglimento del ricorso dal medesimo proposto avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di del 4 giugno 2024, ha ridotto la comminata sanzione della sospensione dall’esercizio della professione da anni tre ad anni due e mesi sei; il CNF ha riconosciuto l’insussistenza dell’illecito di cui all’art. 24, comma secondo, del codice di deontologia forense (CDF), nonché la prescrizione dell’illecito di omessa fatturazione, mentre ha confermato il giudizio di responsabilità disciplinare formulato dal CDD in ordine alle restanti incolpazioni, ossia: 1) l’aver indotto i propri assistiti , , e ) ad attivare presso un istituto di credito delle carte prepagate “su ciascuna delle quali sono confluite le ingenti somme riscosse in esito ad una transazione per il sinistro stradale mortale” di una congiunta degli assistiti, “per essersene fatta fare immediata consegna fiduciaria dalle parti al momento dell'attivazione”; 2) “per aver utilizzato direttamente, personalmente e liberamente tali carte di credito tradendo la I.M. [...] Luogo_2 G.E. S.T. Q.D. [...] I.K. fiducia e l'affidamento delle parti assistite almeno sino al 22.2.2018”; 3) “per avere ripetutamente prelevato denaro da tali carte di credito e per importi rilevanti trattenendo le relative somme per giunta del tutto eccedenti i compensi pattuiti e/o spettanti per l'attività professionale prestata, non ragguagliate alle spese sostenute, non ragguagliate alle spese sostenute, né commisurate alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico”; 4) “per non aver mai reso alcun conto e/o aver tenuto alcuna contabilità e/o aver fatto consegna di alcuna nota dettagliata alle parti affidatarie”; 5) “per aver gestito senza alcuna diligenza il denaro delle parti assistite senza aver mai richiesto loro eventuali istruzioni per la gestione del denaro fiduciariamente affidatogli”; l’Avvocato , con detto ricorso, ha anche chiesto, ai sensi dell’art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in questa sede; atal fine il ricorrente ha dedotto, quanto al fumus boni iuris , la prescrizione degli illeciti e, comunque, l’insussistenza degli stessi per esservi stato accordo con i clienti circa la misura del compenso versato sulle carte prepagate e la facoltà di esso incolpato di prelevarne la relativa provvista; in relazione al periculum in mora l’Avv. ha sostenuto che la sanzione, non permettendogli di esercitare la professione per il periodo di sospensione, produrrebbe “effetti ulteriori ed irreparabili … in termini di perdita di clienti, di avviamento professionale e di occasioni future di lavoro”, oltre al pregiudizio economico per l’“elevato importo dei costi fissi dello studio”; I.M. I.M. con provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] è stata fissata per la deliberazione sull’istanza cautelare l’adunanza in camera di consiglio delle Sezioni Unite del 24 giugno 2025, con termine al ricorrente, al Procuratore Generale della Corte di cassazione e all’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di per il deposito delle rispettive memorie; hanno, quindi, depositato memoria il ricorrente, insistendo per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecutività della decisione impugnata, e il Procuratore Generale, quest’ultimo concludendo per il rigetto di detta istanza per essere genericamente dedotto il requisito del periculum in mora e cioè in relazione ai soli “effetti immanenti della sanzione disciplinare irrogata” e in assenza di allegazione di “ulteriori circostanze, di natura eccezionale, che siano legate alla situazione socio economica e individuale del ricorrente”. [OSCURATO:PERSONA]: il Collegio reputa di dover rigettare l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza oggetto di ricorso giacché, impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione, quest’ultimi non appaiono, prima facie , manifestamente fondati e – come rilevato dal pubblico ministero – risultano estremamente generiche le ragioni dedotte in ordine al periculum in mora; non occorre provvedere sulle spese, non avendo il Consiglio dell’Ordine di svolto attività difensiva. P.Q.M Rigetta l’istanza di sospensionedell’esecuzione della sentenza impugnata. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle Lg_1 Lg_1 generalità e degli al