CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 16720 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 44; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] e Iva 2008 Motivazione apparente Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- Nonché Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore; - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1 1996 /0 4 /20 15 , depositata in data 30 dicembre 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - previo p.v.c. della Guardia di Finanza, con avviso di accertament o TF9030100072/2012, l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Salerno contestava nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore della progettazione e realizzazione di componenti in plastica per l’industria degli autoveicoli ed elettrodomestici, ai fini Irap e Iva, per l’anno 2008, oltre sanzioni: 1) plusvalenze non dichiarate in relazione alla cessione di due macchine [OSCURATO:PERSONA]; 2) l’erronea applicazione del coefficiente di ammortamento di impianti generici; 3) costi indebitamente dedotti in violazione del principio di competenza ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b) TUIR relativamente a prestazioni professionali; 4) costi indebitamente dedotti per servizi infragruppo erogati dalle società controllanti Prima [OSCURATO:SOCIETA] e Prima [OSCURATO:SOCIETA]. per difetto di certezza e inerenza di cui all’art. 109 TUIR;-avverso il suddetto avviso la societàcontribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, con sentenza n. 478/15/2013, accoglieva il ricorso limitatamente ai rilievi 1, 2 e 3 dell’accertamento, pronuncia confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 11996/04/2015, depositata in data 30 dicembre 2015 che, previa riunione, rigettava entrambi gli appelli della società e dell’Ufficio; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che, in relazione al rilievo n. 4), non vi era prova della esercitata opzione di accesso al consolidato fiscale nazionale né poteva applicarsi la relativa disposizione stante il disposto di cui all’art. 1 del DL n. 16/12 conv. in legge n. 44/12; l’Ufficio non aveva contestato la circostanza che la CTP avesse respinto il ricorso limitatamente a tale rilievo, non in quanto aveva ritenuto “infondate le doglianze”della società, ma perché aveva ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito la prova della sua adesione alla procedura del [OSCURATO:PERSONA]; nell’appello la società aveva dimostrato la regolarità della sua adesione alla procedura del CFN allegando copia della relativa istanza. -avverso la sentenza di appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; - l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; rimane intimato il Ministero dell’economia e delle finanze; [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di operatività della disciplina (ex plurimis, Cass. n. 2354 del 2022). 2. Con il primo motivosi denuncia la “ f alsa applicazione delle norme relative al Regime del [OSCURATO:PERSONA]”, per avere la CTR fatto erroneamente riferimento nella sentenza impugnata al Regime del [OSCURATO:PERSONA] di cui agli artt. 117 e segg. del TUIR in luogo della procedura dell’Iva di gruppo di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 633/72 cui avevano aderito sia la società contribuente che le società Prima [OSCURATO:SOCIETA] e Prima [OSCURATO:SOCIETA]., fornitrici dei Servizi di Gruppo. 3. Con il secondo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio qual era l’effettiva adesione della contribuente al regime fiscale opzionale dedotta nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello che, considerata la fondatezza delle doglianze della società (non avendo l’Ufficio mosso rilievi in ordine alla circostanza che la C TP aveva respinto il ricorso limitatamente alla ripresa n. 4 non perché aveva ritenuto “ infondate le doglianze della ricorrente” ma in quanto aveva ritenuto non fornit a la prova della adesione della società alla procedura del CFN), avrebbe condotto ad un esito diverso della controversia; la ricorrente denuncia , altresì, la motivazione apparente/perplessa della sentenza impugnata atteso che la CTR, dopo avere precisato che l’Ufficio non aveva mosso rilievi circa il fatto che CTP aveva respinto il ricorso introduttivo in relazione a tale rilievo non perché aveva ritenuto infondate le doglianze della ricorrente ma in quanto la società non aveva fornito la prova della adesione al CFN e dopo avere rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva dimostrato in appello la regolare adesione al CFN,aveva, per quanto di interesse, con un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, rigettato l’appello della contribuente;incomprensibile, ad avviso della ricorrente, era anche il richiamo da parte della CTR all’art. 1 del d.l. n. 16/72, quale norma di asserito ostacolo all’applicazione del consolidato fiscale nazionale, senza che fosse chiaro l’effettivo fondamento della pronuncia anche su tale disposizione. 4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR- nell’ipotesi in cui avesse rigettato l’appello della contribuente ritenendo tardivo il deposito dell’atto di adesione al CFN- violato l’art. 58 cit. che fa salva la facoltà delle parti di produrre in sede di gravame nuovi documenti. 5. In disparte il mancato richiamo nell’epigrafe dell’art. 360, comma 1, n. 4,il secondo motivo di ricorso è fondato, quanto alla denuncia del vizio di motivazione apparente, con assorbimento dei restanti mezzi. 6. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021). 7. Nella sentenza impugnata, a fronte: 1) della ripresa dell’Ufficio, per quanto ancora di interesse, di costi per servizi infragruppo ritenuti indebitamente dedotti, ai fini Irap e detratti, ai fini Iva, in mancanza dei presupposti di certezza e inerenza ex art. 109 TUIR; 2) della pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente limitatamente a tale rilievo (n.4) atteso che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva fornito prova della sua adesione al regime del Consolidato fiscale nazionale - la CTRha rigettato l’appello della contribuente affermando, con statuizioni irriducibilmente inconciliabili, da un lato, che l’Ufficio “ nelle argomentazioni addotte in appello (. .. ) dilungandosi sul concetto dell’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili(…) non aveva mosso rilievo in ordine alla circostanza che la CTP aveva respinto il ricorso limitatamente a tale punto non perché [aveva] ritenuto infondate le doglianze della ricorrente ma perché [aveva] ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito la prova della sua adesione al [OSCURATO:PERSONA]”e dall’altro che in appello “la società aveva dimostrato la regolarità de lla sua adesione alla procedura del CFN allegando copia della relativa istanza”- peraltro, richiamandoal contempo, anche l’art. 1 del d.l. n. 16/2012 conv. in legge. n. 44/2012 ai fini di una asserita non applicazione della disposizione sul CFN. E’ evidente che tale motivazione non attinge la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. non contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni logico - giuridiche per le quali la ripresa relativa ai costi per servizi infragruppo sia stata confermata dal giudice di appello. 8.In conclusione, il secondo motivo va accolto nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze; accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla