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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03237/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Pistoia che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine a numerosi episodi di furto aggravati; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod. proc. pen. e si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è deducibile in sede di legittimità, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di pat- teggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglier estensor [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Pistoia che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine a numerosi episodi di furto aggravati; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod. proc. pen. e si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è deducibile in sede di legittimità, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di pat- teggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglier estensor [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03237/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris