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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15078/2026

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llo di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2025 la Corte di assise diappello di Bari ha sollevato conflitto negativo di competenza con la Corte diappello di Bari in ordine al procedimento n. 10/2025 R.G., relativo al delitto ditentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato anche dal metodomafioso, che la Corte di appello aveva ritenuto di competenza della Corte diassise di appello, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. pen., affermando trattarsi di unreato punito con pena superiore a ventiquattro anni di reclusione.Secondo la Corte di appello non deve applicarsi, ai fini della individuazionedel giudice competente per materia, il criterio moderatore previsto dall'art. 66cod. pen., relativo al caso in cui la pena superi, per il concorso di più circostanzeaggravanti, il limite massimo di trenta anni di reclusione, dal momento che l'art.4 cod. proc. pen. esclude, a tali fini, il calcolo delle aggravanti comuni, dellarecidiva e delle attenuanti, e pertanto la pena di quarantacinque anni direclusione applicabile per il delitto consumato deve essere ridotta solo di unterzo, essendo contestata la forma tentata.La Corte di assise di appello, invece, ha declinato la propria competenzaaffermando che l'art. 4 cod. proc. pen. impone di calcolare, ai fini dellaindividuazione della competenza per materia, solo le aggravanti ad effettospeciale, in questo caso quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; tale limitazioneesclude la necessità di applicare l'art. 66 cod. pen., che disciplina il caso delconcorso di più circostanze aggravanti, ed impone, invece, di ritenere applicabilela pena massima di trenta anni di reclusione, come stabilito dall'art. 64 cod. pen.La pena di quarantacinque anni di reclusione astrattamente calcolata applicandotale aggravante deve, perciò, essere ridotta a trenta anni di reclusione, edapplicando a questa la riduzione minima per l'ipotesi tentata, qui contestata, lapena massima irrogabile deve essere individuata in quella di venti anni direclusione, con conseguente competenza della Corte di appello di Bari, qualegiudice dell'impugnazione.2. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiestodichiararsi la competenza della Corte di appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudicecompetente, la Corte di appello di Bari.L'art. 4 cod. proc. pen. stabilisce, quale regola per la determinazione dellacompetenza per materia del giudice, che si debba avere riguardo «alla penastabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

Non si tiene contodella continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezionedelle circostanze aggravanti … ad effetto speciale».

In tema di determinazionedella pena si è precisato che, in caso di delitto tentato aggravato, il giudicedebba preliminarmente individuare la cornice edittale relativa alla fattispecieconsumata, tenendo conto delle circostanze aggravanti ritenute in concreto, equindi individuare, in relazione a questa, la cornice edittale del delittocircostanziato tentato, applicando l'art. 56 cod. pen. (Sez. 1, n. 7557 del25/02/2021, Rv. 280500).Nel presente caso non vi è dubbio che, per determinare la competenza sullabase della pena edittale del delitto in questione, debba farsi riferimento al delittodi sequestro di persona a scopo di estorsione, tentato, aggravato soltanto aisensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., unica circostanza ad effetto specialecontestata, dovendo escludersi la rilevanza di tutte le altre aggravanticontestate, in quanto non rispondenti al criterio stabilito dall'art. 4 cod. proc.pen.

Il richiamo effettuato dalla Corte di appello di Bari agli artt. 66 e 68 cod.pen. è, pertanto inconferente, dal momento che essi stabiliscono limiti agliaumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, situazionequi insussistente.Nel presente caso deve, invece, applicarsi l'art. 64, commi primo e secondo,cod. pen. che, in caso di applicazione di una sola circostanza aggravante,stabilisce che la pena che dovrebbe essere inflitta è aumentata di un terzo odella diversa misura stabilita dalla legge, ma non può superare gli anni trenta direclusione: pertanto, alla luce delle modalità di determinazione della pena per ildelitto tentato dettate da questa Corte, la pena per il delitto di sequestro dipersona a scopo di estorsione consumato, pari a trenta anni di reclusione, purdovendo essere aumentata della metà del massimo ai sensi dell'art. 416-bis.1cod. pen., non può essere calcolata in misura superiore a trenta anni direclusione, in virtù del predetto limite.

Ne consegue che, come affermato dallaCorte di assise di appello, non vi è motivo di valutare l'applicabilità o meno delcriterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., perché la pena in concretoapplicabile, come determinata ai soli fini dell'attribuzione della competenza permateria, non supera i trenta anni di reclusione.A questa pena deve essere applicata la riduzione prevista per i delitti tentati,nella misura minima di un terzo, portando così la pena per il reato in questione,di cui tenere conto ai fini della determinazione della competenza, a venti anni direclusione, con conseguente attribuzione della competenza in primo grado altribunale, e in secondo grado alla corte di appello.2.

Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deveperciò essere risolto individuando, quale giudice competente, la Corte di appellodi Bari, a cui devono pertanto essere trasmessi gli atti.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Baricui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2025 la Corte di assise diappello di Bari ha sollevato conflitto negativo di competenza con la Corte diappello di Bari in ordine al procedimento n. 10/2025 R.G., relativo al delitto ditentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato anche dal metodomafioso, che la Corte di appello aveva ritenuto di competenza della Corte diassise di appello, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. pen., affermando trattarsi di unreato punito con pena superiore a ventiquattro anni di reclusione.Secondo la Corte di appello non deve applicarsi, ai fini della individuazionedel giudice competente per materia, il criterio moderatore previsto dall'art. 66cod. pen., relativo al caso in cui la pena superi, per il concorso di più circostanzeaggravanti, il limite massimo di trenta anni di reclusione, dal momento che l'art.4 cod. proc. pen. esclude, a tali fini, il calcolo delle aggravanti comuni, dellarecidiva e delle attenuanti, e pertanto la pena di quarantacinque anni direclusione applicabile per il delitto consumato deve essere ridotta solo di unterzo, essendo contestata la forma tentata.La Corte di assise di appello, invece, ha declinato la propria competenzaaffermando che l'art. 4 cod. proc. pen. impone di calcolare, ai fini dellaindividuazione della competenza per materia, solo le aggravanti ad effettospeciale, in questo caso quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; tale limitazioneesclude la necessità di applicare l'art. 66 cod. pen., che disciplina il caso delconcorso di più circostanze aggravanti, ed impone, invece, di ritenere applicabilela pena massima di trenta anni di reclusione, come stabilito dall'art. 64 cod. pen.La pena di quarantacinque anni di reclusione astrattamente calcolata applicandotale aggravante deve, perciò, essere ridotta a trenta anni di reclusione, edapplicando a questa la riduzione minima per l'ipotesi tentata, qui contestata, lapena massima irrogabile deve essere individuata in quella di venti anni direclusione, con conseguente competenza della Corte di appello di Bari, qualegiudice dell'impugnazione.2. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiestodichiararsi la competenza della Corte di appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudicecompetente, la Corte di appello di Bari.L'art. 4 cod. proc. pen. stabilisce, quale regola per la determinazione dellacompetenza per materia del giudice, che si debba avere riguardo «alla penastabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene contodella continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezionedelle circostanze aggravanti … ad effetto speciale». In tema di determinazionedella pena si è precisato che, in caso di delitto tentato aggravato, il giudicedebba preliminarmente individuare la cornice edittale relativa alla fattispecieconsumata, tenendo conto delle circostanze aggravanti ritenute in concreto, equindi individuare, in relazione a questa, la cornice edittale del delittocircostanziato tentato, applicando l'art. 56 cod. pen. (Sez. 1, n. 7557 del25/02/2021, Rv. 280500).Nel presente caso non vi è dubbio che, per determinare la competenza sullabase della pena edittale del delitto in questione, debba farsi riferimento al delittodi sequestro di persona a scopo di estorsione, tentato, aggravato soltanto aisensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., unica circostanza ad effetto specialecontestata, dovendo escludersi la rilevanza di tutte le altre aggravanticontestate, in quanto non rispondenti al criterio stabilito dall'art. 4 cod. proc.pen. Il richiamo effettuato dalla Corte di appello di Bari agli artt. 66 e 68 cod.pen. è, pertanto inconferente, dal momento che essi stabiliscono limiti agliaumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, situazionequi insussistente.Nel presente caso deve, invece, applicarsi l'art. 64, commi primo e secondo,cod. pen. che, in caso di applicazione di una sola circostanza aggravante,stabilisce che la pena che dovrebbe essere inflitta è aumentata di un terzo odella diversa misura stabilita dalla legge, ma non può superare gli anni trenta direclusione: pertanto, alla luce delle modalità di determinazione della pena per ildelitto tentato dettate da questa Corte, la pena per il delitto di sequestro dipersona a scopo di estorsione consumato, pari a trenta anni di reclusione, purdovendo essere aumentata della metà del massimo ai sensi dell'art. 416-bis.1cod. pen., non può essere calcolata in misura superiore a trenta anni direclusione, in virtù del predetto limite. Ne consegue che, come affermato dallaCorte di assise di appello, non vi è motivo di valutare l'applicabilità o meno delcriterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., perché la pena in concretoapplicabile, come determinata ai soli fini dell'attribuzione della competenza permateria, non supera i trenta anni di reclusione.A questa pena deve essere applicata la riduzione prevista per i delitti tentati,nella misura minima di un terzo, portando così la pena per il reato in questione,di cui tenere conto ai fini della determinazione della competenza, a venti anni direclusione, con conseguente attribuzione della competenza in primo grado altribunale, e in secondo grado alla corte di appello.2. Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deveperciò essere risolto individuando, quale giudice competente, la Corte di appellodi Bari, a cui devono pertanto essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Baricui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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