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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 08053/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24536/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , L.G.

FARAVELLI , N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGARO' GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 215/2018 , depositata il22/02/2018, R.G.N. 2145/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 15/2018, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, per quanto qui interessa, ha disapplicato la circolare del Ministero economia e Finanza ( MEF) n. 40 del 23.12.2010 dichiarando illegittimo il congelamento degli scatti di anzianità fino al 1.12.2014 e condannando l'ANAS all'adeguamento delle retribuzioni sulla base degli scatti di anzianità maturati a partire dal 1.12.2012 in favore dei lavoratori in epigrafe indicati.

2. Per la Cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con un unico motivo al quale resistono con controricorso i suddetti lavoratori.

3. Successivamente al ricorso era depositato verbale di conciliazione in sede sindacaletra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il quale le parti avevano definito transattivamente tutti i giudizi tra loro prendenti ivi compreso il presente. [OSCURATO:PERSONA]

4. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Sebastiani e Vurro avendo le parti definito in via transattiva , con il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto, rispettivamente il 5.9.2019 e il 15.12.2021 e depositati in atti, le controversie tra loro pendenti e specificatamente indicate, tra le quali, la presente.

Le spese devono essere compensate come convenuto dalle stesse parti. 4.1 Con riguardo al ricorso relativo agli altri controricorrenti si osserva quanto segue:

5. Con l' unico motivo del suo ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 comma 1 e 21 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 e dell'art. 1 comma 1 lett. a) del d.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 e deduce di essere una società partecipata al 100% dallo Stato, compresa nell'elenco delle [OSCURATO:PERSONA] inserite nel [OSCURATO:PERSONA] come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inserimento confermato anche nel 2013 come risulta dall' elenco pubblicato sulla G.U. serie generale n. 229 del 30 settembre 2013.

Osserva la ricorrente che l'art. 9 del d.l.n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione ad esigenze di contenimento della spesa pubblica ha previsto, al comma 1, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico dei dipendenti "non possa superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010".

Al comma 21, poi, la medesima norma ha disposto che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato non si applicano per gli anni 2011-2013 e che non possono dar luogo a successivi recuperi né sono utili per i successivi scatti e per la maturazione di classi di stipendio.

Inoltre, per gli anni in questione, le progressioni di carriera hanno effetto a soli fini giuridici.

6. La ricorrente ha inoltre sottolineato che di tali disposizioni è stata prorogata l'efficacia fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 1 comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 122 del 2013 ancora una volta senza possibilità di recupero degli incrementi contrattuali eventualmente riconosciuti dal 2011 (ai sensi dell'art. 1 lett. c).

Ha sostenuto quindi che tali disposizioni sono applicabili a tutte le amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e dunque anche ad [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che nessun adeguamento poteva essere riconosciuto agli odierni controricorrenti.

7. Il motivo risulta fondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che deve darsi continuità all'insegnamento espresso da questa Corte sulla specifica questione oggi riproposta alla sua attenzione.

Con la sentenza n. 6264 del 04/03/2019, alla cui motivazione si rinvia espressamente ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è affermato che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità, da computarsi al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, introdotto per il triennio 2011-2013, dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla

I. n. 122 del 2010, in quanto misura volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, è applicabile anche ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 3, della

I. n. 196 del 2009." Anche nella ricordata decisione questa Corte ha riformato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla progressione automatica, per il suddetto triennio, proprio a dipendenti dell' ANAS, società partecipata al 100% dallo Stato ed appunto inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (cfr. anche Cass. n. 6264/2019; Cass. n. 8954/2021; Cass. 6130/22).

7.2. Ne segue che la sentenza deve essere cassata senza rinvio poiché dall'adesione al ricordato principio di diritto consegue il rigetto delle originarie domande dei lavoratori.

Le spese seguono il principio di soccombenza e, atteso il rigetto della originaria domanda e la riforma della decisione d’appello, le stesse devono essere poste a carico dei controricorrenti, in solido, e liquidate per il primo grado in misura pari a quanto liquidato dal tribunale; per il secondo grado in complessivi e. 5.664,00 e per il giudizio di legittimità in complessivi E. 6.000,00 oltre E. 200,00 per spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con spese compensate; accoglie il ricorso nei confronti degli altri controricorrenti, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

Condanna in solido i controricorrenti alle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidandole, per il primo grado in pari misura di quanto liquidato dal tribunale, per il secondo grado in complessivi E. 5.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24536/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , L.G. FARAVELLI , N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGARO' GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 215/2018 , depositata il22/02/2018, R.G.N. 2145/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 15/2018, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, per quanto qui interessa, ha disapplicato la circolare del Ministero economia e Finanza ( MEF) n. 40 del 23.12.2010 dichiarando illegittimo il congelamento degli scatti di anzianità fino al 1.12.2014 e condannando l'ANAS all'adeguamento delle retribuzioni sulla base degli scatti di anzianità maturati a partire dal 1.12.2012 in favore dei lavoratori in epigrafe indicati. 2. Per la Cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con un unico motivo al quale resistono con controricorso i suddetti lavoratori. 3. Successivamente al ricorso era depositato verbale di conciliazione in sede sindacaletra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il quale le parti avevano definito transattivamente tutti i giudizi tra loro prendenti ivi compreso il presente. [OSCURATO:PERSONA] 4. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Sebastiani e Vurro avendo le parti definito in via transattiva , con il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto, rispettivamente il 5.9.2019 e il 15.12.2021 e depositati in atti, le controversie tra loro pendenti e specificatamente indicate, tra le quali, la presente. Le spese devono essere compensate come convenuto dalle stesse parti. 4.1 Con riguardo al ricorso relativo agli altri controricorrenti si osserva quanto segue: 5. Con l' unico motivo del suo ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 comma 1 e 21 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 e dell'art. 1 comma 1 lett. a) del d.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 e deduce di essere una società partecipata al 100% dallo Stato, compresa nell'elenco delle [OSCURATO:PERSONA] inserite nel [OSCURATO:PERSONA] come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inserimento confermato anche nel 2013 come risulta dall' elenco pubblicato sulla G.U. serie generale n. 229 del 30 settembre 2013. Osserva la ricorrente che l'art. 9 del d.l.n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione ad esigenze di contenimento della spesa pubblica ha previsto, al comma 1, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico dei dipendenti "non possa superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010". Al comma 21, poi, la medesima norma ha disposto che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato non si applicano per gli anni 2011-2013 e che non possono dar luogo a successivi recuperi né sono utili per i successivi scatti e per la maturazione di classi di stipendio. Inoltre, per gli anni in questione, le progressioni di carriera hanno effetto a soli fini giuridici. 6. La ricorrente ha inoltre sottolineato che di tali disposizioni è stata prorogata l'efficacia fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 1 comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 122 del 2013 ancora una volta senza possibilità di recupero degli incrementi contrattuali eventualmente riconosciuti dal 2011 (ai sensi dell'art. 1 lett. c). Ha sostenuto quindi che tali disposizioni sono applicabili a tutte le amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e dunque anche ad [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che nessun adeguamento poteva essere riconosciuto agli odierni controricorrenti. 7. Il motivo risulta fondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che deve darsi continuità all'insegnamento espresso da questa Corte sulla specifica questione oggi riproposta alla sua attenzione. Con la sentenza n. 6264 del 04/03/2019, alla cui motivazione si rinvia espressamente ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è affermato che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità, da computarsi al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, introdotto per il triennio 2011-2013, dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla I. n. 122 del 2010, in quanto misura volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, è applicabile anche ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 3, della I. n. 196 del 2009." Anche nella ricordata decisione questa Corte ha riformato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla progressione automatica, per il suddetto triennio, proprio a dipendenti dell' ANAS, società partecipata al 100% dallo Stato ed appunto inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (cfr. anche Cass. n. 6264/2019; Cass. n. 8954/2021; Cass. 6130/22). 7.2. Ne segue che la sentenza deve essere cassata senza rinvio poiché dall'adesione al ricordato principio di diritto consegue il rigetto delle originarie domande dei lavoratori. Le spese seguono il principio di soccombenza e, atteso il rigetto della originaria domanda e la riforma della decisione d’appello, le stesse devono essere poste a carico dei controricorrenti, in solido, e liquidate per il primo grado in misura pari a quanto liquidato dal tribunale; per il secondo grado in complessivi e. 5.664,00 e per il giudizio di legittimità in complessivi E. 6.000,00 oltre E. 200,00 per spese. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con spese compensate; accoglie il ricorso nei confronti degli altri controricorrenti, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Condanna in solido i controricorrenti alle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidandole, per il primo grado in pari misura di quanto liquidato dal tribunale, per il secondo grado in complessivi E. 5.6