CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 33409/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17770/2017 R.G. proposto da : COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 446/2017 depositata il14/04/2017; udita larelazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata in data 26 maggio 2004, pronunciando sulla domanda di determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Mola di Bari in relazione all'occupazione di un'area diterreno inserita in zona PEEP, avvenuta in data 8 febbraio 1982, a fronte dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'ente convenuto, rilevava che il decreto di espropriazione - emanato in data 10 novembre 1988 - era intempestivo, qualificav a la domanda come risarcitoria e in base a tale titolo condannava il Comune al pagamento della somma di Euro 305.881,45, oltre rivalutazione, interessi e spese. 2. La Corte di appello di Bari, pronunciando sul gravame proposto dall'ente soccombente, disposta la sospensione della sentenza impugnata nella parte eccedente la somma di Euro 150.000,00, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, sul rilievo che il Tribunale aveva statuito su una domanda diversa per causa petendi e per oggetto rispetto a quella avanzata dalla parte, e ravvisava irrilevante la valutazione della tardività o meno dell'emanazione del provvedimento ablativo. La Corte di merito dava infine atto di non doversi pronunciare -quale giudice competente in unico grado - sulla richiesta di determinazione dell'indennità, in quanto non avanzata nel giudizio d’appello dalla Iacoviello. 3. Con sentenza di questa Corte n.21115/2014 era accolto il ricorso principale della Iacoviello, sul rilievo che la Corte territoriale, pur essendo il decreto ablatorio, valido e tempestivo, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado (rectiusprima dell’introduzione del giudizio di primo grado), si era limitata a dichiarare la nullità della sentenza appellata, per avere il Tribunale accolto la domanda sotto un profilo risarcitorio mai dedotto dall'attrice, ed aveva omesso di decidere nel merito, quale giudice di unico grado, sulla liquidazione delle indennità richieste, così obliterando i principi di reviviscenza della domanda di determinazione dell’indennità e anche dell'automatismo della conversione (sostanzialmente applicativo della garanzia costituzionale del diritto della proprietà, che non ne tollera il sacrificio ad opera della P.A. senza un ristoro per il titolare), considerato, in particolare,che quest’ultimo principio coerentemente prescinde finanche dalla necessità di un'espressa domanda di liquidazione della indennità, per altro nella specie inizialmente formulata, ancorché davanti a giudice incompetente. Con la citata sentenza era, infine, dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune, che aveva denunciato la violazione degli artt. 112 e 336 cod. proc. civ., per non avere la Corte barese provveduto in merito alla domanda di restituzione delle somme corrisposte alla controparte in esecuzione della decisione dichiarata nulla, e validamente richieste in appello. 4. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.446/2017 pubblicata il 14-4-2017 e notificata il 5-5-2017, pronunciando quale giudice del rinvio, ha determinato in €144.069,22, oltre interessi legali dal 24- 1-2005 al saldo, la residua indennità di esproprio spettante alla Iacoviello, ordinando al Comune il versamento del dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, nonché ponendo a carico del Comune le spese dell’intero giudizio e della C.T.U.. 5. Avverso questa sentenza, il Comune di Mola di Bari propone ricorso affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA], che propone ricorso incidentale affidato a due motivi. 6.Il ricorso è stato fissato per l'adunanza i n camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente principale denuncia: i) con il primo motivo l’omesso esame (art. 360 c.1 n. 5 cod. proc. civ.) di fatti decisivi per il giudizio e discussi tra le parti, per non avere la Corte di merito valutato l’esistenza e la valutazione della comunicazione ex art. 5 bis della l.n.359/1992 avente ad oggetto l’indennità definitiva di esproprio e quella di occupazione, ritualmente notificata dal Comune alla parte il 29-1-1997, indennità non accettate, né opposte nei termini di legge e, quindi, ad avviso del Comune, definitivamente cristallizzatesi nel quantum sin dal 1997, essendo perciò incorsa la Corte d’appello in evidente errore fondato su un fatto decisivo risultante da atti e documenti di causa; ii) con il secondo motivo error in iudicando ex art.360 c. 1 n.3 cod. proc. civ. , per avere la Corte di merito applicato la normativa e i principi sopravvenuti (d.pr. 237/2001 ed effetti derivati da Corte Cost.n.348/2007) successivamente al 1997, benché il quantum indennitario fosse cristallizzato al suddetto anno (1997), in base alle considerazioni svolte nel primo motivo, e anche in violazione del principio tempus regit actum; iii)con il terzo motivo error in procedendo ex art.360 c. 1 n.4 cod. proc. civ.per omissione di pronuncia “così come più volte richiesta dal Comune” nei cinque atti difensivi che elenca; iv) con il quarto motivo error in iudicando ex art.360 c. 1 n.3 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte di merito detratto la somma quantificata a titolo di indennità provvisoria (€28.994,39) sin dalla data del suo deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che detto deposito produce effetti liberatori ed esclude la possibilità di liquidare ulteriori interessi; v) con il quinto motivo error in iudicando ex art.360 c. 1 n.3 cod. proc. civ. per violazione e/o erronea applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello a) disposto la condanna anche al pagamento delle spese di primo grado, nonostante la controparte non avesse avanzato alcun specifica, rituale, tempestiva ed espressa domanda in tale senso; b) applicato il rimborso forfetario nella misura del 15% e non nella misura del 12,5%, vigente all’epoca dei giudizi di primo e secondo grado; c) erroneamente valutato l’odierno ricorrente principale soccombente nei giudizi di primo e secondo grado, benché le sue domande fossero state ritenute fondate nel giudizio di cassazione; d) erroneamente computato la condanna alle spese in base alla somma liquidata, palesemente errata per i precedenti motivi svolti, dovendo le spese essere nuovamente regolamentate all’esito della pronuncia sull’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio. 2. Laricorrente incidentale denuncia: α) con il primo motivo error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt.384 e 392 cod. proc. civ. e dell’art.20 l.n.865/1971 in relazione all’art.360, comma 1 n.4, cod. proc. civ., per essersi il giudice del rinvio discostato dal vincolo disposto con la sentenza di questa Corte n.21115/2014, che aveva rimesso alla Corte d’appello la determinazione anche dell’indennità di occupazione temporanea; β) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.392, 99, 100 e 101 cod. proc. civ., dell’art.2907 cod. c iv . e dell’art.20 l.n.865/1971, in relazione all’art.360, comma 1 n.3, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto “abbandonata” nel giudizio di rinvio l’originaria domanda di riconoscimento dell’indennità di occupazione che invece la Iacoviello aveva ritualmente coltivato e riproposto nel giudizio di rinvio. 3. I primi due motivi di ricorso principale , da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 3.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, con riferimento al termine per proporre opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la notificazione del decreto ablativo, nel quale l'indennità venga indicata come definitiva e determinata in misura corrispondente a quella già qualificata come provvisoria, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre opposizione da parte dei proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 865 del 1971, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del comune, l'inserzione dell'avviso di deposito nel Foglio annunci legali della provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell'indennità definitiva. Inoltre, in tema di espropriazione, all'espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata, o meno, da parte della commissione provinciale, quella definitiva di cui all'art. 16 della l. n. 865 del 1971; nel primo caso, l'opposizione alla stima va proposta nel breve termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge cit., mentre, ove sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., pur quando venga emesso tardivamente o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della commissione. Pertanto, la provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel subprocedimento previsto dall'art. 11 della l. n. 865 del 1971, relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l'offerta in misura congrua all'espropriando ed il tentativo di addivenire allacessione volontaria dell'immobile che ne sostituisce comunque l'ammontare (art. 12, comma 1), mentre nel prosieguo, se non venga accettata dal proprietario, tale sostituzione è richiesta dall'espropriante dopo l'adozione del decreto di esproprio alla commissione provinciale di cui ai successivi artt. 15 e 16, che la determina in via definitiva, rendendola incontestabile in mancanza di tempestiva impugnazione davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma (Cass.2193/2016 e 20176/2017). 3.2. Nel caso di specie, posto che è incontroversa l’applicabilità ratione temporisdella l.n.865/1971, lo stesso Ente deduce che sono state comunicate alla Iacoviello le indennità di cui all’art.12 l.n.865/1971, non accettate e di seguito depositate presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, e non quella definitiva ex art.16 stessa legge calcolata dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché di nuovo comunicate il 29 gennaio 1997, data in cui si sarebbero “definitivamente cristallizzate nel quantum”. Il Comune , dunque, neppure deduce che si tratta delle indennità calcolate dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre solo in tal caso, secondo i principi sopra richiamati, potrebbero rilevare nel senso invocato. Infondate, in base alle stesse considerazioni suesposte, sono le doglianze espresse con il secondo motivo, nonché anche inconferenti rispetto al decisum, perché la Corte di merito non ha applicato il d.p.r. n.327/2001, ma la stima dell'indennità è stata correttamente effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 39 della l. n. 2359 del 1865, ossia applicando alla fattispecie, in quanto rapporto non ancora definitivamente esaurito, la pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n.348/2007. Infatti l a regola " tempus regit actum ", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo (Cass. 17184/2003). Non è pertinente il riferimento al la pronuncia di quest a Corte n.9950/2012, secondo cui “la declaratoria di illegittimità costituzionale d'una norma non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione, quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati, ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale”, dato che invece, nel caso di specie, la Corte d’appello,nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza cassata all’esito della pronuncia di questa Corte n.21115/2014, non aveva deciso nel merito la controversia e, dunque, non aveva affatto applicato la norma successivamente dichiarata incostituzionale. 4. Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile, poiché non è dato neppure comprendere quale sia l’omissione di pronuncia denunciata, stante il criptico mero richiamo di attidifensivi, senza la benché minima esplicitazione del loro contenuto, né della critica svolta in collegamento con ildecisum. 5. Il quarto motivo èfondato. 5.1. Benché la rubrica sia formulata generica mente , stante la mancata indicazione della norma violata, il principio di divieto di eccessivo formalismo, desumibile d a ll’art.6 CEDU (cfr. Cass.7186/2022), impone di valorizzare il contenuto della censura, ove ne sussistano i presupposti, ossia ove l’illustrazione consenta di comprendere adeguatamente le ragioni di critica e di individuare esattamente la norma che si assume violata. 5.2. Nel caso di specie, nell’illustrazione del mezzo, è esposta con sufficiente chiarezza la doglianza in diritto, concretatasi nella violazione degli artt. 48 e 49 della l. n. 2359 del 1865. In particolare, il Comune deduce che la Corte d’appello ha detratto dal dovuto quanto era stato versato alla Cassa depositi e prestiti dopo aver calcolato gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio (3-3-1988) al 28-1-1997, affermando che l’indennità provvisoria era stata “ricevuta” in quella data. Invece, il deposito presso la Cassa era avvenuto il 3-3-1988 e il ricorrente principale rimarca che da tale data aveva prodotto effetti liberatori, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. 1823/2005) , rinvenendosi, in base a tale richiamo, il pr incipio di diritto e l’indicazione delle norme che si assumono violati. La doglianza è fondata, atteso che, per costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (tra le tante Cass.22923/2013; Cass. 12616/2020) il deposito di una somma a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione, ai sensi degli artt. 48 e 49 della l. n. 2359 del 1865,ha efficacia liberatoria per il debitore espropriante se avviene nell'ambito di una procedura perfezionatasi con l'emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea, non anche ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita di proprietà conseguente ad un'occupazione appropriativa od usurpativa. La controricorrente, anchenella memoria illustrativa, non contesta che il deposito della somma sia avvenuto il 3-3-1988, afferma che rileverebbe solo la data di “effettiva riscossione” della somma, in contrasto con il principio di diritto suesposto, nonché eccepisce la novità della deduzione difensiva. Osserva il Collegio, quanto alla dedotta novità della questione, che siversa in ipotesi di censura in diritto ammissibile, in base al principio secondo cui nel giudizio di legittimità non integra una inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente denunci un errore di dirittosull’individuazione della norma applicata, qualora siffatta deduzione non comporti alcuna modificazione dei termini della controversia nei suoi elementi di fatto, quali dedotti nei precedenti gradi del giudizio e ritenuti incontestati dal giudice del merito, e non implichi, sotto il profilo eziologico, nuovi e diversi accertamenti di fatto (Cass. 11792/2003; Cass. 25863/2018), come è per l’appunto nella specie, risultando dalla motivazione della sentenza im pugnata i dati di riferimento e quali sia no stat e le modalità di detrazione dell’importo depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti e quelle, correlate, di calcolo e decorrenzadegli interessi legali . Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto detrarre dall’importo in linea capitale determinato al 3-3-1988 (€149.260,83) l’importo pari all’indennità provvisoria depositata il 3-3-1988 (€28.994,39) e sulla differenza avrebbe dovuto calcolare gli interessi legali dal 4-3- 1988 fino al 24 - 1 - 2005, procedendo di seguito all’ulteriore detrazione del pagamento effettuato alla Iacoviello in quella data (€150.000,00), nonché al calcolo degli interessi legali sul residuo dal 25-1-2005 fino al saldo. 6. Il quinto motivo, in punto di regolamento delle spese di lite,resta assorbito. 7. I due motividel ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. 7.1. Premesso che non è in contestazione che originariamente la parte espropriata avesse chiesto anche l’indennità di occupazione temporanea, reiterando la domanda nel giudizio di rinvio, occorre rilevare che nella sentenza di questa Corte 21115/2014 espresso era stato il riferimento “alle” indennità, con il conseguente vinco lo ex art.384 cod.proc. c iv . per il giudice del rinvio, peraltro univocamente desumibile anche dai principi di diritto richiamati in quella sentenza. A ciò si aggiunga che la motivazione della Corte d’appello circa un presunto “abbandono” della domanda diretta ad ottenere l’indennità di occupazione temporanea per mancata proposizione di appello incidentale e per mancata proposizione di “specifici argomenti per la fase di rinvio” è all’evidenza errata, posto non solo che , secondo il dictum di Cas s. 21115/2014, la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere in unico grado sulle indennità , ma anche che l’odierna controricorrente era stata integralmente vittoriosa in primo grado, avendo ottenuto il risarcimento dal danno dalla data dell’occupazione, sicc hé non avrebbe potuto proporre appello incidentale, non avendone interesse alcuno. 8. In conclusione, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, rigettati i primi due, dichiarato inammissibile il terzo e dichiarato assorbito il quinto; vanno altresì accolti i motivi del ricorso incidentale. Per l’effetto la sentenza impugnata è cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigettati i primi due, dichiarato inammissibile il terzo e dichiarato assorbito il quinto; accoglie i motivi del rico