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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35059/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, riolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti pe iali specifici annoverati dal ricorrente - riguardanti tre condanne per furto ed alt re condanne per reati contro il patrimonio - puntualmente richiamati in motivazic ne, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta dE !l ricorrente ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n . 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 — 01:«La causa di esclusione de Ila punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. nor può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualor a l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime vio !azioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "rati punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto " nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrr lissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, riolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti pe iali specifici annoverati dal ricorrente - riguardanti tre condanne per furto ed alt re condanne per reati contro il patrimonio - puntualmente richiamati in motivazic ne, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta dE !l ricorrente ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n . 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 — 01:«La causa di esclusione de Ila punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. nor può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualor a l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime vio !azioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "rati punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto " nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrr lissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 35059/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris