CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40206/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa in data 13.11.2015 dal Tribunale di Matera ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. perché estinta per prescrizione, confermando nel resto la sentenza appellata, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di resistenza alla pena di I anno e 8 mesi di reclusione, applicato l'aumento per la recidiva e la riduzione per il rito. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione per insussistenza del reato, non integrato neppure sotto il profilo del concorso morale; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo relativo all'affermazione di responsabilità, reiterativo delle censure formulate in appello, disattese con motivazione lineare, completa e corretta alla luce della dinamica del fatto, del riconoscimento degli occupanti dell'autovettura e del ricorrente come passeggero, della circostanza che insieme ai complici è stato condannato con sentenza irrevocabile per il furto in abitazione commesso in concorso con i correi appena prima dell'inseguimento, sicché la fuga pericolosa per sottrarsi al controllo costituisce un possibile sviluppo dell'azione precedente, ascrivibile ai correi a titolo concorsuale. La censura relativa al diniego delle attenuanti generiche è inammissibile in quanto la richiesta era formulata in termini estremamente generici e, pertanto, deve ritenersi implicitamente disattesa anche in ragione del rilievo attribuito alla contestata, ritenuta e applicata recidiva reiterata specifica infraquinquennale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estenso