CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 26455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24372-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] gestione commercianti R.G.N. 24372/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1277/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/02/2018 R.G.N. 1104/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24372/2018 [OSCURATO:PERSONA]: a seguito di visita ispettiva, l’INPS domandava ad [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’albergo denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, il versamento dei contributi previdenziali relativamente alle posizioni di alcuni collaboratori familiari (la figlia e due nipoti); la Lepri proponeva opposizione all’avviso di addebito; la Corte d’appello di Firenze, riformando in parte la pronuncia del Tribunale di Livorno, rigettava in parte tale opposizione, condannando la titolare dell’impresa a soddisfare la pretesa creditoria dell’INPS sulla sola posizione contributiva del nipote [OSCURATO:PERSONA], svolgente mansioni di cuoco presso la struttura alberghiera, e accogliendo, per gli altri due familiari, la tesi del primo giudice circa la gratuità dell’apporto lavorativo; svolta istruttoria testimoniale e documentale, la Corte territoriale ha escluso, limitatamente al Galligani, che il lavoro prestato fosse stato svolto solo occasionalmente o che nel periodo di causa (giugno 2012 – settembre 2013) questi fosse risultato dedito ad al tre attività; ha, quindi, condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere il 50% delle spese del doppio grado di giudizio, compensando l’altro 50% in ragione della reciproca soccombenza; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi;l’INPS ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione artt. 113, 115, 116, 244 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. 2727 c.c. – Vizio di motivazione”; sostiene che sarebbe spettato all’INPS allegare i fatti posti a base della pretesa contributiva sulla posizione del coadiutore familiare, di provarne l’abitualità e la prevalenza dell’apporto nell’azienda di famiglia con riferimento al periodo controverso; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 1397/1960 – come sostituito dall’art. 29, comma 1 L.160/1975 e dall’art. 1, comma 203 L.662/1996, sul concetto di abitualità e prevalenza quali requisiti per l’obbligo di assicurazione obbligatoria per la malattia dei commercianti – Vizio di motivazione”; reitera la critica mossa col primo motivo, asserendo che a norma della circ. ministeriale n. 10478 del 10.06.2013, che si riporta all’art. 21 comma 6 ter del d.l. n. 269 del 2003, è consentito agli artigiani di avvalersi della collaborazione occasionale e gratuita di parenti entro il terzo grado per un periodo complessivo non superiore a 90 giornate; col terzo motivo, parimenti formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta “ Violazione e falsa applicazione artt.2697 cc 2727 cc, 113, 115, 116, 244 cpc – Omissione, insufficienza illogicità contraddittorietà della motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia ossia sulla sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del familiare coadiutore alla gestione commercianti”; sostiene che la sentenza impugnata avrebbe fondato il proprio convincimento circa l’abitualità ed esclusività dell’apporto lavorativo del nipote presso l’impresa di titolarità della ricorrente prevalentemente sul contenuto del verbale ispettivo, peraltro contenente affermazioni sbagliate in fatto; che, inoltre, le risultanze istruttorie prese in considerazione dai giudici risulterebbero fuorvianti in quanto non provate dall’INPS che sarebbe stato a ciò onerato; col quarto motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione art.91 cpc in materia di spese processuali – Difetto di motivazione“; prospetta la violazione del principio di soccombenza, in quanto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata condannata a rifondere la metà delle spese del doppio grado nonostante fosse pienamente vittoriosa; il primo motivo è infondato; in particolare, la ricorrente afferma che l’INPS non avrebbe provato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza del requisito della partecipazione personale da parte del Galligani al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, così come richiesto dall’art. 1 comma 203 della legge n. 662 del 1996 per l’iscrizione alla gestione commercianti; lamenta, altresì, che la Corte territoriale avrebbe violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché l’art. 2697 cod. civ., perché avrebbe fatto prevalere le dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto a quelle, maggiormente veridiche, oggetto delle testimonianze escusse in giudizio; in motivazione viene affermato con chiarezza che la decisione si è basata sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva – giudicate at tendibili e genuine – e sull’estratto contributivo del lavoratore fornito dall’INPS su richiesta dei giudici di merito ai sensi dell’art.421 cod. proc. civ.; contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, i giudici dell’appello hanno, perciò, accertato, esercitando il loro prudente apprezzamento relativamente alle risultanze istruttorie acquisite in giudizio, che il Galligani svolgeva abitualmente e prevalentemente attività di cuoco presso l’Hotel posto nellatitolarità di [OSCURATO:PERSONA]; da ciò hanno fatto conseguire che quest’ultima aveva l’obbligo di corrispondere i contributi alla gestione commercianti a valere sulla posizione di questi, non essendo possibile applicare la categoria della gratuità ad un impegno professionaledella natura accertata ; il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili; giova preliminarmente precisare che nessun rilievo può essere attribuito alla circolare del Ministero del Lavoro richiamata nel secondo motivo, sia perché trattasi di un atto privo di rilevanza esterna e di valenza normativa, la cui violazione non è, pertanto, denunciabile per cassazione, sia perché la stessa circolare richiama il parametro temporale alla stregua di elemento meramente presuntivo, idoneo a soccorrere il giudice del merito nell’ipotesi in cui questi non abbia ritenuto raggiunta la prova in giudizio della natura abituale dell’attività lavorativa; tale circostanzanon risulta essere verificat a nel giudizio di merito , ove, come si è sopra ricordato, la Corte d’appello, in base al proprio discrezionale apprezzamento , ha ritenuto pienamente raggiunta la prova in giudizio dell’abitualità e prevalenza dell’attività svolta dal familiare, tale da escludere la gratuità dell’apportolavorativo dello stesso, e da obbligare la titolare dell’impresa ai versamenti contributivi pretesi dall’INPS; per il resto, le prospettazioni della ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); il quarto motivo è inammissibile, poiché il potere di compensare le spese di lite appartiene al giudice col solo limite del rispetto del principio generale di soccombenza; in base a consolidato orientamento di legittimità, «In tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l'espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l'assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 111 Cost.» (Cass. n. 17692 del 2003; Cass. n.2730 del 2012); ad ogni modo, nel caso di specie, non si rileva nessuna aporia riguardo alla regolamentazione complessiva delle spese di lite , in quanto la Corte d’appello ha correttamente (e linearmente) motivato la scelta di compensare le spese del doppio grado per la metà, in virtù della reciproca parziale soccombenzadelle parti; tantoesclude qual si voglia violazione di legge o di principio nomofilattico; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut