CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23062/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
an (alias [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente per il mancato riconoscimento della non punibilità dell'imputato ex artt. 56, comma 3, e 49, comma 2, cod. pen.- reitera le allegazioni disattese dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che l'imputato ha tentato di entrare nella casa della persona offesa forzando una finestra e si è allontanato solo per la presenza di altre persone, così rendendo un motivazione congrua, logica e conforme al diritto che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez.2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con assedi del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.[OSCURATO:PERSONA]-Ft. 26 2