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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2024

Cassazione n. 33973/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Gaetano ESPOSITO, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibili le sue istanze volte ad ottenere le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale a causa della sopravvenienza di un ulteriore titolo definitivo determinante una pena residua da espiare maggiore di quattro anni.

Il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 211 cod. pen. e 655 cod. proc. pen., contesta le affermazioni del Tribunale, che avrebbe erroneamente considerato come titolo definitivo l'applicazione di una misura di sicurezza per la durata di due anni.

2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. È sufficiente esaminare il certificato del casellario giudiziale per rilevare che, in seguito al provvedimento di cumulo emesso in data 20 ottobre 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, determinante una pena da scontare nella misura di due anni, undici mesi e nove giorni, è sopravvenuto un ulteriore titolo definitivo a carico del ricorrente, che, seppure non indicato con precisione dal Tribunale di sorveglianza, non può che individuarsi nella sentenza di condanna alla pena di due anni, due mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, pronunciata dalla Corte di appello di Salerno in data 25 ottobre 2022 e divenuta irrevocabile il 18 aprile 2023, ossia sei mesi prima dell'adozione dell'ordinanza impugnata.

Il provvedimento di applicazione, nei confronti dell'ESPOSITO, della misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni - cui si riferisce il difensore nel ricorso - è stato reso dal Magistrato di sorveglianza di Salerno in data 23 gennaio 2023, ma si tratta di un atto che, ovviamente, per la sua stessa natura, non avrebbe mai potuto essere considerato dall'ordinanza censurata come "ulteriore titolo definitivo" determinante lo slittamento del fine pena del condannato dal 21 gennaio 2026 al 22 gennaio 2028.

Il sopravvenuto ulteriore titolo definitivo era ed è costituito, senza alcuna incertezza, dalla sentenza della Corte di appello di Salerno prima menzionata.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle pese ís processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Gaetano ESPOSITO, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibili le sue istanze volte ad ottenere le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale a causa della sopravvenienza di un ulteriore titolo definitivo determinante una pena residua da espiare maggiore di quattro anni. Il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 211 cod. pen. e 655 cod. proc. pen., contesta le affermazioni del Tribunale, che avrebbe erroneamente considerato come titolo definitivo l'applicazione di una misura di sicurezza per la durata di due anni. 2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. È sufficiente esaminare il certificato del casellario giudiziale per rilevare che, in seguito al provvedimento di cumulo emesso in data 20 ottobre 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, determinante una pena da scontare nella misura di due anni, undici mesi e nove giorni, è sopravvenuto un ulteriore titolo definitivo a carico del ricorrente, che, seppure non indicato con precisione dal Tribunale di sorveglianza, non può che individuarsi nella sentenza di condanna alla pena di due anni, due mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, pronunciata dalla Corte di appello di Salerno in data 25 ottobre 2022 e divenuta irrevocabile il 18 aprile 2023, ossia sei mesi prima dell'adozione dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento di applicazione, nei confronti dell'ESPOSITO, della misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni - cui si riferisce il difensore nel ricorso - è stato reso dal Magistrato di sorveglianza di Salerno in data 23 gennaio 2023, ma si tratta di un atto che, ovviamente, per la sua stessa natura, non avrebbe mai potuto essere considerato dall'ordinanza censurata come "ulteriore titolo definitivo" determinante lo slittamento del fine pena del condannato dal 21 gennaio 2026 al 22 gennaio 2028. Il sopravvenuto ulteriore titolo definitivo era ed è costituito, senza alcuna incertezza, dalla sentenza della Corte di appello di Salerno prima menzionata. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle pese ís processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 33973/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris