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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36591/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10239/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettoin Roma, v ia le Parioli , 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso il suo studio, sito in Salerno , v ia G. Vicinanza , -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3910/2017 , depositatail 26 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: banca - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , depositata il 26 settembre 2017, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha respinto le loro domande per la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente annotate nelconto corrente acceso dalla [OSCURATO:PERSONA] C. s . a.s. (successivamente trasformata nella [OSCURATO:SOCIETA].), di cui essi attori allegavano essere stati soci, in quanto aventi a oggetto interessi anatocisticie commissioni di massimo scoperto e spese n on pattuite; - la Corte di appello , dopo aver riferito che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condann ato la banca al pagamento in favore degli attori della somma di euro 273.391,00, oltre interessi dalla data del deposito della consulenza tecnica d’ufficio, ha accolto il gravame della banca sul fondamento della intrasferibilità ai soci della società di capitali estinta delle mere pretese, anche se azionabili in giudizio, quali quelle oggetto della domanda attorea; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che, a seguito della cancellazione della società, la titolarità di tutti i beni e i diritti non inseriti nel bilancio di liquidazione, nonché di tutte le sopravvenienze attive,si trasferiva pro quotaagli ex soci della società ; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha argomenta to la sua decisione richiamando i principi affermati da questa Corte con la pronuncia, resa a Sezioni unite, n. 6070 del 12 marzo 2013 , secondo cui «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n.6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o dicapitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, invirtù del quale: a) … b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti oilliquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento daparte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbiarinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo»; -conseguentemente, applicando tali principi ha escluso la rilevanza del fenomeno successorio sulla prevalente e dirimente osservazione che l'oggetto della controversia riguardava non diritti, ma mere pretese , sia pure azionabili in giudizio, in relazione alle quali non si era verificato l’invocato fenomeno successorio; - la doglianza in esame non critica specificamente siffatta argomentazione, omettendo di prendere in esame la distinzione operata dalla Corte di appello tra beni e diritti non inseriti nel bilancio di liquidazione e mere pretese; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10239/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettoin Roma, v ia le Parioli , 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso il suo studio, sito in Salerno , v ia G. Vicinanza , -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3910/2017 , depositatail 26 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: banca - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , depositata il 26 settembre 2017, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha respinto le loro domande per la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente annotate nelconto corrente acceso dalla [OSCURATO:PERSONA] C. s . a.s. (successivamente trasformata nella [OSCURATO:SOCIETA].), di cui essi attori allegavano essere stati soci, in quanto aventi a oggetto interessi anatocisticie commissioni di massimo scoperto e spese n on pattuite; - la Corte di appello , dopo aver riferito che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condann ato la banca al pagamento in favore degli attori della somma di euro 273.391,00, oltre interessi dalla data del deposito della consulenza tecnica d’ufficio, ha accolto il gravame della banca sul fondamento della intrasferibilità ai soci della società di capitali estinta delle mere pretese, anche se azionabili in giudizio, quali quelle oggetto della domanda attorea; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che, a seguito della cancellazione della società, la titolarità di tutti i beni e i diritti non inseriti nel bilancio di liquidazione, nonché di tutte le sopravvenienze attive,si trasferiva pro quotaagli ex soci della società ; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha argomenta to la sua decisione richiamando i principi affermati da questa Corte con la pronuncia, resa a Sezioni unite, n. 6070 del 12 marzo 2013 , secondo cui «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n.6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o dicapitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, invirtù del quale: a) … b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti oilliquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento daparte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbiarinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo»; -conseguentemente, applicando tali principi ha escluso la rilevanza del fenomeno successorio sulla prevalente e dirimente osservazione che l'oggetto della controversia riguardava non diritti, ma mere pretese , sia pure azionabili in giudizio, in relazione alle quali non si era verificato l’invocato fenomeno successorio; - la doglianza in esame non critica specificamente siffatta argomentazione, omettendo di prendere in esame la distinzione operata dalla Corte di appello tra beni e diritti non inseriti nel bilancio di liquidazione e mere pretese; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso ar
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