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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15941/2026

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sentenza del 03/10/2025 della Corte di appello di Roma;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Romariformava parzialmente la sentenza del tribunale di Rieti del 14.11.2024,assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex ar. 256 del Dlgs 152/06 a lui ascritto,rideterminando la pena in relazione al reato di cui al capo c), revocando ladisposta confisca e confermando nel resto la sentenza impugnata.2.

Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per CassazioneGunnella [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo due motivi diimpugnazione.2.

Deduce con il primo motivo il vizio di contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, rappresentando che nonostante il teste Formichettiabbia riferito sulla consegna da lui effettuata della autovettura le cui targhe sonol’oggetto del reato di soppressione di atto pubblico contestato al capo C),escludendo di avere affidato l’auto medesima all’imputato, la corte non avrebbespiegato le ragioni di ritenuta irrilevanza della predetta affermazione né avrebbeillustrato elementi deponenti a carico dell’imputato, e quindi la motivazionesarebbe contraddittoria nel sostenere la responsabilità del ricorrente a frontedell’unico teste deputato a riferire della consegna dell’auto, che avrebbe esclusola consegna della stessa al [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione in tal modo sarebbe ancheillogica sovrapponendo soggetti diversi quali l’imputato e altro soggetto di nomeClaudio, che saltuariamente lavorava presso la carrozzeria formalmente intestataa tale Pogaci, pur essendo essa presente sulla medesima area anche frequentatadal [OSCURATO:PERSONA].

Emergerebbe, quindi, il travisamento di una prova decisiva.

Sievidenzia inoltre, l’intervenuta assoluzione per il capo a), sul presupposto per cuitrattavasi di attività regolare svolta dal Pogaci sull’area e quindi si contestaanche sotto tale aspetto l’attribuzione all’imputato della consegna dell’auto edella soppressione delle targhe.

Tanto più, lo si ribadisce, a fronte di una vetturaconsegnata ad altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].3 Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente, per nonessere descritta la condotta dell’imputato né indicato il nesso causale tral’imputato e l’evento e limitandosi i giudici a valorizzare il solo luogo delrinvenimento di parti dell’auto, omettendo ogni motivazione sull’elementooggettivo e soggettivo del reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I due motivi devono essere esaminati congiuntamente siccomeomogenei, laddove afferiscono alla corretta ricostruzione dei fatti.La motivazione della Corte è coerente: i giudici dapprima citandodichiarazioni testimoniali degli operanti, hanno spiegato le ragioni, condivisibili,giustificative della ritenuta sussistenza di un’area recintata, adibita ad attività siadi carrozzeria – formalmente intestata a tale Pogaci, autodichiaratosi al riguardo,in realtà, mero dipendente del [OSCURATO:PERSONA]– sia di autodemolizione e stoccaggio diparti di veicoli, e riconducibile anche essa all’imputato, anche a fronte dellaintervenuta rilevazione, da parte degli operanti stessi, della costante presenzanell’area predetta dell’imputato; hanno quindi coerentemente proseguitoconcludendo per la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dello svolgimento, in quell’area disua proprietà, di una attività non autorizzata di autodemolizione, corrispondentealla fattispecie contesta al capo b) e per la quale è intervenuta dichiarazione diestinzione per intervenuta prescrizione.Tale quadro probatorio si correda anche della evidenziazione dell’avvenutorinvenimento, nell’area stessa, tra le scocche di auto demolite presenti, di quellacorrispondente alla vettura Fiat targata r1165878, intestata a [OSCURATO:PERSONA],mogli del teste Formichetti.Rispetto a tale contesto inerente l’attività del [OSCURATO:PERSONA], in grado diescludere anche ogni argomentazione difensiva circa la riconducibilità dellastessa, piuttosto, ad altri distinti soggetti come il Pogaci, si innestano le ulteriorinotazioni elaborate per rinvenire la sussistenza, in capo all’imputato, dellacondotta di soppressione a lui ascritta al capo c).In particolare, come specificato dalla Corte stessa, anche alla lucedell’allegato verbale di dichiarazioni del Formichetti, rileva in ogni caso laprecisazione fornita da costui di avere, dapprima, sottoposto l’auto, per unaauspicata riparazione, a tale [OSCURATO:PERSONA], e poi, su consiglio dello stesso,data la eccessiva onerosità della riparazione, di averla portata presso l’attualeimputato.

In particolare, congruamente con quanto emerge dal predetto verbale,che questa Corte può esaminare siccome allegato al ricorso, senza alcunapossibilità di travisamento, come invece eccepito, i giudici hanno sottolineatocome il Formichetti abbia precisato di avere portato l’auto proprio da ClaudioGunnella, senza che via sia mai stata alcuna smentita di tale affermazione, e incoerenza logica rispetto a ciò hanno anche congruamente rilevato che, nelrispondere alle domande postegli, il Formichetti ha certamente affermato di nonconoscere personalmente il [OSCURATO:PERSONA], ma che tale dichiarazione –condivisibilmente – non implica anche la esclusione di quanto prima affermato,circa la consegna del mezzo direttamente all’imputato, per la rottamazione,Rottamazione ragionevolmente desunta, dunque, sia da tali dichiarazioni, siadalla presenza, al momento di un accesso degli operanti, nell’area del [OSCURATO:PERSONA],della scocca del veicolo della moglie del predetto teste, identificata come tale“perché riportante il numero di telaio”, sia dalla stessa circostanza riferita dalquando aveva ricevuto la richiesta di pagamento di bolli arretrati, segno dellamancata radiazione dal PRA, cui seguì denuncia da parte della moglie.In altri termini, le citazioni di frasi del Formichetti proposte dalla difesa nonescludono né sono in grado di superare logicamente quanto sopra ricostruito esostenuto dalla Corte nonché riscontrato nel verbale allegato.La Corte quindi, in maniera lineare con quanto affermato e qui riassunto,ha concluso nel senso che il [OSCURATO:PERSONA], ricevuta l’auto per la demolizione e lecorrelate pratiche amministrative, aveva provveduto alla sola demolizione masenza effettuate le predette pratiche; e a fronte del mancato rinvenimento delletarghe del veicolo, in uno con l’assenza sul punto di ogni chiarimento da partedell’imputato, del tutto logica appare la conclusione per cui l’imputato le ha“occultate o distrutte”, con attribuzione allo stesso del reato contestato, postoche, in punto di diritto, integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 cod. pen.,in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione,soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché questecostituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che(Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura medianteterriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cuiall'art. 102 Cod.

Strad., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa siastato determinato da fattori occasionali). (Sez. 5, n. 11072 del 21/10/2014, dep.2015, Rv. 263101 - 01)2..

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende..[OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 03/10/2025 della Corte di appello di Roma;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Romariformava parzialmente la sentenza del tribunale di Rieti del 14.11.2024,assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex ar. 256 del Dlgs 152/06 a lui ascritto,rideterminando la pena in relazione al reato di cui al capo c), revocando ladisposta confisca e confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per CassazioneGunnella [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo due motivi diimpugnazione.2. Deduce con il primo motivo il vizio di contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, rappresentando che nonostante il teste Formichettiabbia riferito sulla consegna da lui effettuata della autovettura le cui targhe sonol’oggetto del reato di soppressione di atto pubblico contestato al capo C),escludendo di avere affidato l’auto medesima all’imputato, la corte non avrebbespiegato le ragioni di ritenuta irrilevanza della predetta affermazione né avrebbeillustrato elementi deponenti a carico dell’imputato, e quindi la motivazionesarebbe contraddittoria nel sostenere la responsabilità del ricorrente a frontedell’unico teste deputato a riferire della consegna dell’auto, che avrebbe esclusola consegna della stessa al [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione in tal modo sarebbe ancheillogica sovrapponendo soggetti diversi quali l’imputato e altro soggetto di nomeClaudio, che saltuariamente lavorava presso la carrozzeria formalmente intestataa tale Pogaci, pur essendo essa presente sulla medesima area anche frequentatadal [OSCURATO:PERSONA]. Emergerebbe, quindi, il travisamento di una prova decisiva. Sievidenzia inoltre, l’intervenuta assoluzione per il capo a), sul presupposto per cuitrattavasi di attività regolare svolta dal Pogaci sull’area e quindi si contestaanche sotto tale aspetto l’attribuzione all’imputato della consegna dell’auto edella soppressione delle targhe. Tanto più, lo si ribadisce, a fronte di una vetturaconsegnata ad altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].3 Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente, per nonessere descritta la condotta dell’imputato né indicato il nesso causale tral’imputato e l’evento e limitandosi i giudici a valorizzare il solo luogo delrinvenimento di parti dell’auto, omettendo ogni motivazione sull’elementooggettivo e soggettivo del reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente siccomeomogenei, laddove afferiscono alla corretta ricostruzione dei fatti.La motivazione della Corte è coerente: i giudici dapprima citandodichiarazioni testimoniali degli operanti, hanno spiegato le ragioni, condivisibili,giustificative della ritenuta sussistenza di un’area recintata, adibita ad attività siadi carrozzeria – formalmente intestata a tale Pogaci, autodichiaratosi al riguardo,in realtà, mero dipendente del [OSCURATO:PERSONA]– sia di autodemolizione e stoccaggio diparti di veicoli, e riconducibile anche essa all’imputato, anche a fronte dellaintervenuta rilevazione, da parte degli operanti stessi, della costante presenzanell’area predetta dell’imputato; hanno quindi coerentemente proseguitoconcludendo per la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dello svolgimento, in quell’area disua proprietà, di una attività non autorizzata di autodemolizione, corrispondentealla fattispecie contesta al capo b) e per la quale è intervenuta dichiarazione diestinzione per intervenuta prescrizione.Tale quadro probatorio si correda anche della evidenziazione dell’avvenutorinvenimento, nell’area stessa, tra le scocche di auto demolite presenti, di quellacorrispondente alla vettura Fiat targata r1165878, intestata a [OSCURATO:PERSONA],mogli del teste Formichetti.Rispetto a tale contesto inerente l’attività del [OSCURATO:PERSONA], in grado diescludere anche ogni argomentazione difensiva circa la riconducibilità dellastessa, piuttosto, ad altri distinti soggetti come il Pogaci, si innestano le ulteriorinotazioni elaborate per rinvenire la sussistenza, in capo all’imputato, dellacondotta di soppressione a lui ascritta al capo c).In particolare, come specificato dalla Corte stessa, anche alla lucedell’allegato verbale di dichiarazioni del Formichetti, rileva in ogni caso laprecisazione fornita da costui di avere, dapprima, sottoposto l’auto, per unaauspicata riparazione, a tale [OSCURATO:PERSONA], e poi, su consiglio dello stesso,data la eccessiva onerosità della riparazione, di averla portata presso l’attualeimputato. In particolare, congruamente con quanto emerge dal predetto verbale,che questa Corte può esaminare siccome allegato al ricorso, senza alcunapossibilità di travisamento, come invece eccepito, i giudici hanno sottolineatocome il Formichetti abbia precisato di avere portato l’auto proprio da ClaudioGunnella, senza che via sia mai stata alcuna smentita di tale affermazione, e incoerenza logica rispetto a ciò hanno anche congruamente rilevato che, nelrispondere alle domande postegli, il Formichetti ha certamente affermato di nonconoscere personalmente il [OSCURATO:PERSONA], ma che tale dichiarazione –condivisibilmente – non implica anche la esclusione di quanto prima affermato,circa la consegna del mezzo direttamente all’imputato, per la rottamazione,Rottamazione ragionevolmente desunta, dunque, sia da tali dichiarazioni, siadalla presenza, al momento di un accesso degli operanti, nell’area del [OSCURATO:PERSONA],della scocca del veicolo della moglie del predetto teste, identificata come tale“perché riportante il numero di telaio”, sia dalla stessa circostanza riferita dalquando aveva ricevuto la richiesta di pagamento di bolli arretrati, segno dellamancata radiazione dal PRA, cui seguì denuncia da parte della moglie.In altri termini, le citazioni di frasi del Formichetti proposte dalla difesa nonescludono né sono in grado di superare logicamente quanto sopra ricostruito esostenuto dalla Corte nonché riscontrato nel verbale allegato.La Corte quindi, in maniera lineare con quanto affermato e qui riassunto,ha concluso nel senso che il [OSCURATO:PERSONA], ricevuta l’auto per la demolizione e lecorrelate pratiche amministrative, aveva provveduto alla sola demolizione masenza effettuate le predette pratiche; e a fronte del mancato rinvenimento delletarghe del veicolo, in uno con l’assenza sul punto di ogni chiarimento da partedell’imputato, del tutto logica appare la conclusione per cui l’imputato le ha“occultate o distrutte”, con attribuzione allo stesso del reato contestato, postoche, in punto di diritto, integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 cod. pen.,in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione,soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché questecostituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che(Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura medianteterriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cuiall'art. 102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa siastato determinato da fattori occasionali). (Sez. 5, n. 11072 del 21/10/2014, dep.2015, Rv. 263101 - 01)2.. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende..[OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]