Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 34243/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3734/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso l’ordinanza di Tribunale di Catania di cui al procedimento n. 2750/2020 R.G,depositata il 20/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania, nella persona del giudice monocratico, omologava l’accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori proposto, ex art.7 della l 3/2012, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando la tardività delle contestazioni circa convenienza della proposta sollevate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Sull’impugnazione di quest’ultima, il Tribunale di Catania rigettava il reclamo. 2.1 Rilevavano i giudici circondariali che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito vantato dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti dei proponenti l’accordo di composizione della crisi, non aveva espresso il proprio consenso e/o dissenso nel termine dei dieci giorni antecedenti all’udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), fissata ex art. 10 comma 1 l. 3/2012 e, conseguentemente, in virtù del meccanismo del silenzio-assenso, il voto era stato considerato favorevole. 2.2 Il Tribunale etneo precisava che non trovava applicazione la disciplina speciale della sospensione dei termini prevista dal d.l. 18/2020, né l’istituto di credito si era venuto a trovare, a causa dell’emergenza Covid, nella impossibilità di manifestare il proprio voto, che era possibile inviare all’OCC anche mediante pec, tanto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha poi espresso voto contrario, ma tardivo, in data 20/4/2020 sempre in pieno periodo di “lockdown”. 2.3 Il collegio, infine, reputava che, stante l’espressione favorevole del voto per silenzio assenso, la ricorrente non poteva più sindacare la convenienza dell’accordo. 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente deduce violazione dell’art. 11 comma 1 l. nr.3/2012, in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c.: si contesta l’impugnata ordinanza laddove ha ritenuto che l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento si configuri come un istituto di natura sostanziale e non come un procedimento concorsuale, con la conseguente natura processuale del termine concesso al creditore per esprimere o meno il proprio consenso. 2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 83 d.l. 18/2020 e dell’art. 12 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3 c.p.c., per aver il Tribunale escluso l’operatività della sospensione prevista nella normativa Covid del termine ex art. 11, comma 1 l. 3/2012 dovendosi ritenere applicabile tale sospensione anche qualora detto termine fosse stato ritenuto di natura sostanziale. 3 In data 25/10/2024 la ricorrente ha depositato “memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. con istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere”, con la quale si dà atto e si documenta che, a seguito di segnalazione del Gestore della Crisi di impossibilità di eseguire l’esecuzione dell’accordo, la ricorrente ha proposto istanza di risoluzione cui i debitori hanno aderito chiedendo l’apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 quater della predetta legge. 3.1 Per effetto dell’adesione dei debitori è venuto meno ogni interesse alla decisione da parte della ricorrente sicché va senz’altro accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio non avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolto difese. 4 In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., Sez.

Un., n. 8980 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3734/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso l’ordinanza di Tribunale di Catania di cui al procedimento n. 2750/2020 R.G,depositata il 20/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania, nella persona del giudice monocratico, omologava l’accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori proposto, ex art.7 della l 3/2012, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando la tardività delle contestazioni circa convenienza della proposta sollevate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Sull’impugnazione di quest’ultima, il Tribunale di Catania rigettava il reclamo. 2.1 Rilevavano i giudici circondariali che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito vantato dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti dei proponenti l’accordo di composizione della crisi, non aveva espresso il proprio consenso e/o dissenso nel termine dei dieci giorni antecedenti all’udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), fissata ex art. 10 comma 1 l. 3/2012 e, conseguentemente, in virtù del meccanismo del silenzio-assenso, il voto era stato considerato favorevole. 2.2 Il Tribunale etneo precisava che non trovava applicazione la disciplina speciale della sospensione dei termini prevista dal d.l. 18/2020, né l’istituto di credito si era venuto a trovare, a causa dell’emergenza Covid, nella impossibilità di manifestare il proprio voto, che era possibile inviare all’OCC anche mediante pec, tanto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha poi espresso voto contrario, ma tardivo, in data 20/4/2020 sempre in pieno periodo di “lockdown”. 2.3 Il collegio, infine, reputava che, stante l’espressione favorevole del voto per silenzio assenso, la ricorrente non poteva più sindacare la convenienza dell’accordo. 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente deduce violazione dell’art. 11 comma 1 l. nr.3/2012, in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c.: si contesta l’impugnata ordinanza laddove ha ritenuto che l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento si configuri come un istituto di natura sostanziale e non come un procedimento concorsuale, con la conseguente natura processuale del termine concesso al creditore per esprimere o meno il proprio consenso. 2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 83 d.l. 18/2020 e dell’art. 12 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3 c.p.c., per aver il Tribunale escluso l’operatività della sospensione prevista nella normativa Covid del termine ex art. 11, comma 1 l. 3/2012 dovendosi ritenere applicabile tale sospensione anche qualora detto termine fosse stato ritenuto di natura sostanziale. 3 In data 25/10/2024 la ricorrente ha depositato “memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. con istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere”, con la quale si dà atto e si documenta che, a seguito di segnalazione del Gestore della Crisi di impossibilità di eseguire l’esecuzione dell’accordo, la ricorrente ha proposto istanza di risoluzione cui i debitori hanno aderito chiedendo l’apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 quater della predetta legge. 3.1 Per effetto dell’adesione dei debitori è venuto meno ogni interesse alla decisione da parte della ricorrente sicché va senz’altro accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio non avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolto difese. 4 In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. Un., n. 8980 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 34243/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris