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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 23380/2026

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la Corte di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabioPicuti, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, chiedendodichiararsi la inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso edai motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16/12/2025, la Corte di appello di Roma in (parziale)riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo del 16/07/2014, appellata, perquanto qui rileva, da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere neiconfronti dell’imputato, per essere il reato estinto per prescrizione, confermandonel resto la impugnata sentenza, con condanna dell’imputato al pagamento delleulteriori spese sostenute dalla parte civile relative al grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Muzzioli, difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione inrelazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.Al riguardo, censura la sentenza nella parte in cui avrebbe reso unamotivazione meramente apparente, aderendo alla decisione del primo giudice,senza operare alcun confronto con le specifiche deduzioni difensive e lerisultanze istruttorie, limitandosi ad affermare che “non si rilevano in atti evidentielementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria”.Stigmatizza, vieppiù, la valutazione operata delle dichiarazioni delle personeoffese, costituite parti civili, richiamando giurisprudenza di legittimità.Deduce, inoltre, come la motivazione si fondi su presupposto processualeerroneo, nella parte in cui afferma che l’udienza si è svolta nelle forme del ritocartolare ed il contraddittorio svolto sulla base delle conclusioni scritte delleparti: di contro, il difensore aveva depositato tempestiva istanza di trattazioneorale che veniva ammessa.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di manifesta illogicitàdella motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.A parere del ricorrente, sarebbe stata omessa una verifica in ordine allaesistenza di depauperamento patrimoniale causalmente riconducibile allacondotta dell’imputato, alla destinazione delle somme versate dalle personeoffese, alla riconducibilità dell’ingiusto profitto all’imputato; censura vieppiù lasentenza nella parte in cui il dolo è stato ritenuto integrato sulla base di merecongetture, senza alcun confronto con la deduzione della possibile buona fededell’imputato.La sentenza ometterebbe, poi, di chiarire in che termini la condotta degliimputati si sia inserita nella fase genetica della induzione in errore.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. d) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale e mancataassunzione di prova decisiva in relazione all’art. 603 cod. proc. pen., nonchévizio di motivazione per illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazionedibattimentale avanzata in appello e ribadita nella memoria difensiva depositata:argomenta, al riguardo, come si sarebbe trattato di prova decisiva, anche allaluce delle evidenziate carenze motivazionali della sentenza, in quanto funzionalealla verifica della esistenza, entità e riferibilità del profitto del reato.La Corte di appello avrebbe omesso, di contro, ogni effettivo scrutinio dellarichiesta, limitandosi a rendere, sul punto, motivazione meramente apparente.2.4.

In data 18 maggio 2026 venivano depositati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] aggiunti, con cui si sviluppavano ulteriori argomentazioni, in replica allarequisitoria scritta del Procuratore generale, in relazione a ciascun motivo diricorso, insistendo per l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici omeramente reiterativi o comunque non consentiti e manifestamente infondati.1.1.

In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n.29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, più di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendofine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utilescrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono,per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi nonsuscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmentodella motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02:Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.2.

La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta nonsolo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare leargomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021,B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277710 - 01).Invero, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella di criticaargomentata avverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità,debbono presentare una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiestapresentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente, enucleare inmodo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente.Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).1.3.

Ciò premesso, risultano motivi non consentiti, non essendo statipreviamente e specificamente devoluti alla cognizione del giudice di appello,quelli relativi alla integrazione del reato di truffa ed alla sussistenza deglielementi costituivi del reato, diversi dall’elemento soggettivo.1.3.1.

E' invero inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte,cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non hacostituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche lagenerica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso incassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01; Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 6131 del29/01/2016, Menna, Rv. 266202 – 01).1.3.2.

Nella specie, con l’atto di appello veniva formulato un motivospecifico, e sostenuto dalla illustrazione degli elementi in fatto e diritto, solo inpunto di elemento soggettivo, mentre in punto di elemento oggettivo la censuraprospettata risultava assolutamente generica e carente dei requisiti minimi di cuiall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., contenendo una meraenunciazione di principi di diritto non declinati nel caso concreto (vds. pagg. 4 e5 dell’atto di appello).Nessuna specifica censura, poi, attingeva le statuizioni civili.1.3.3.

Ad ogni modo, la Corte territoriale non si è limitata ad attestare lamancata ricorrenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 129cod. proc. pen., ma, in ragione della presenza di parte civile e di condanna alrisarcimento del danno, ha valutato le doglianze difensive portate nell’atto digravame (pagg. 5-6 della sentenza impugnata).Inoltre, la Corte di appello si è confrontata criticamente con le specifichededuzioni difensive avanzate in atto di impugnazione in punto di elementosoggettivo, rendendo motivazione compiuta e priva di aporie logiche, nonchéaderente alle risultanze processuali, rispetto alla quale neppure viene formulatoin ricorso un vizio di travisamento (vds. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).Il motivo di ricorso, dunque, risulta meramente reiterativo della censuraportata in appello e non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata.1.3.4.

Anche in punto di rinnovazione istruttoria, il provvedimento di rigettorisulta motivato con argomentazione logica e compiuta, facendo vieppiù correttaapplicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (vds. pagg. 5 e 6della sentenza citata).Invero, risulta principio costantemente affermato quello secondo cui ilgiudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta dirinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre puòanche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza dielementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4,n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114-01;Sez. 6, Sentenza n. 11907 del 13/12/2013, Coppola, Rv. 259893 – 01;Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, Messina e altro, Rv. 245009 – 01;cfr. anche Sez. 6 , n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01, cheha chiarito che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentalein appello è comunque sottratto al sindacato di legittimità quando la strutturaargomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda suelementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità).1.4.

Quanto al profilo di censura in punto di erronea indicazione del rito, sene deve rilevare la assoluta aspecificità e genericità, che non consente neppuredi apprezzare alcun interesse sotteso: invero, la errata indicazione del rito figurain una affermazione contenuta a pag. 5 della sentenza, dalla cui intestazione,tuttavia, risulta correttamente che l’udienza si è svolta in presenza e che le partihanno rassegnato oralmente le loro conclusioni.1.5.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriorededuzione ed argomentazione difensiva, comprese quelle illustrate nei motiviaggiunti.A tale ultimo riguardo, si rileva ulteriormente come la inammissibilità delricorso principale esima dal valutare i motivi aggiunti, in quanto il vizio radicaleda cui sono inficiati i motivi originari si trasmette a questi ultimi perl'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 8439del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep.2019, Montante, Rv. 275158 – 01).2.

Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che,avuto riguardo alla natura del motivo che ha dato causa alla pronuncia diinammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabioPicuti, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, chiedendodichiararsi la inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso edai motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16/12/2025, la Corte di appello di Roma in (parziale)riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo del 16/07/2014, appellata, perquanto qui rileva, da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere neiconfronti dell’imputato, per essere il reato estinto per prescrizione, confermandonel resto la impugnata sentenza, con condanna dell’imputato al pagamento delleulteriori spese sostenute dalla parte civile relative al grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Muzzioli, difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione inrelazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.Al riguardo, censura la sentenza nella parte in cui avrebbe reso unamotivazione meramente apparente, aderendo alla decisione del primo giudice,senza operare alcun confronto con le specifiche deduzioni difensive e lerisultanze istruttorie, limitandosi ad affermare che “non si rilevano in atti evidentielementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria”.Stigmatizza, vieppiù, la valutazione operata delle dichiarazioni delle personeoffese, costituite parti civili, richiamando giurisprudenza di legittimità.Deduce, inoltre, come la motivazione si fondi su presupposto processualeerroneo, nella parte in cui afferma che l’udienza si è svolta nelle forme del ritocartolare ed il contraddittorio svolto sulla base delle conclusioni scritte delleparti: di contro, il difensore aveva depositato tempestiva istanza di trattazioneorale che veniva ammessa.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di manifesta illogicitàdella motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.A parere del ricorrente, sarebbe stata omessa una verifica in ordine allaesistenza di depauperamento patrimoniale causalmente riconducibile allacondotta dell’imputato, alla destinazione delle somme versate dalle personeoffese, alla riconducibilità dell’ingiusto profitto all’imputato; censura vieppiù lasentenza nella parte in cui il dolo è stato ritenuto integrato sulla base di merecongetture, senza alcun confronto con la deduzione della possibile buona fededell’imputato.La sentenza ometterebbe, poi, di chiarire in che termini la condotta degliimputati si sia inserita nella fase genetica della induzione in errore.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. d) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale e mancataassunzione di prova decisiva in relazione all’art. 603 cod. proc. pen., nonchévizio di motivazione per illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazionedibattimentale avanzata in appello e ribadita nella memoria difensiva depositata:argomenta, al riguardo, come si sarebbe trattato di prova decisiva, anche allaluce delle evidenziate carenze motivazionali della sentenza, in quanto funzionalealla verifica della esistenza, entità e riferibilità del profitto del reato.La Corte di appello avrebbe omesso, di contro, ogni effettivo scrutinio dellarichiesta, limitandosi a rendere, sul punto, motivazione meramente apparente.2.4. In data 18 maggio 2026 venivano depositati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] aggiunti, con cui si sviluppavano ulteriori argomentazioni, in replica allarequisitoria scritta del Procuratore generale, in relazione a ciascun motivo diricorso, insistendo per l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici omeramente reiterativi o comunque non consentiti e manifestamente infondati.1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, più di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendofine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utilescrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono,per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi nonsuscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmentodella motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02:Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.2. La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta nonsolo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare leargomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021,B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277710 - 01).Invero, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella di criticaargomentata avverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità,debbono presentare una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiestapresentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente, enucleare inmodo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente.Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).1.3. Ciò premesso, risultano motivi non consentiti, non essendo statipreviamente e specificamente devoluti alla cognizione del giudice di appello,quelli relativi alla integrazione del reato di truffa ed alla sussistenza deglielementi costituivi del reato, diversi dall’elemento soggettivo.1.3.1. E' invero inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte,cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non hacostituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche lagenerica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso incassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01; Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 6131 del29/01/2016, Menna, Rv. 266202 – 01).1.3.2. Nella specie, con l’atto di appello veniva formulato un motivospecifico, e sostenuto dalla illustrazione degli elementi in fatto e diritto, solo inpunto di elemento soggettivo, mentre in punto di elemento oggettivo la censuraprospettata risultava assolutamente generica e carente dei requisiti minimi di cuiall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., contenendo una meraenunciazione di principi di diritto non declinati nel caso concreto (vds. pagg. 4 e5 dell’atto di appello).Nessuna specifica censura, poi, attingeva le statuizioni civili.1.3.3. Ad ogni modo, la Corte territoriale non si è limitata ad attestare lamancata ricorrenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 129cod. proc. pen., ma, in ragione della presenza di parte civile e di condanna alrisarcimento del danno, ha valutato le doglianze difensive portate nell’atto digravame (pagg. 5-6 della sentenza impugnata).Inoltre, la Corte di appello si è confrontata criticamente con le specifichededuzioni difensive avanzate in atto di impugnazione in punto di elementosoggettivo, rendendo motivazione compiuta e priva di aporie logiche, nonchéaderente alle risultanze processuali, rispetto alla quale neppure viene formulatoin ricorso un vizio di travisamento (vds. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).Il motivo di ricorso, dunque, risulta meramente reiterativo della censuraportata in appello e non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata.1.3.4. Anche in punto di rinnovazione istruttoria, il provvedimento di rigettorisulta motivato con argomentazione logica e compiuta, facendo vieppiù correttaapplicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (vds. pagg. 5 e 6della sentenza citata).Invero, risulta principio costantemente affermato quello secondo cui ilgiudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta dirinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre puòanche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza dielementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4,n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114-01;Sez. 6, Sentenza n. 11907 del 13/12/2013, Coppola, Rv. 259893 – 01;Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, Messina e altro, Rv. 245009 – 01;cfr. anche Sez. 6 , n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01, cheha chiarito che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentalein appello è comunque sottratto al sindacato di legittimità quando la strutturaargomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda suelementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità).1.4. Quanto al profilo di censura in punto di erronea indicazione del rito, sene deve rilevare la assoluta aspecificità e genericità, che non consente neppuredi apprezzare alcun interesse sotteso: invero, la errata indicazione del rito figurain una affermazione contenuta a pag. 5 della sentenza, dalla cui intestazione,tuttavia, risulta correttamente che l’udienza si è svolta in presenza e che le partihanno rassegnato oralmente le loro conclusioni.1.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriorededuzione ed argomentazione difensiva, comprese quelle illustrate nei motiviaggiunti.A tale ultimo riguardo, si rileva ulteriormente come la inammissibilità delricorso principale esima dal valutare i motivi aggiunti, in quanto il vizio radicaleda cui sono inficiati i motivi originari si trasmette a questi ultimi perl'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 8439del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep.2019, Montante, Rv. 275158 – 01).2. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che,avuto riguardo alla natura del motivo che ha dato causa alla pronuncia diinammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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