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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2025

Cassazione n. 06920/2025

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orso iscritto al n. 16579/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2/[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, giusta procura in atti; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] SL, in persona del l.r.p.t., rappresentatae difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alcontroricorso; -controricorrente - Oggetto: inammissibilità appello qualificazione eccezione di parte AC –11/02/2025 r.g. n. 16579/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eContro [OSCURATO:PERSONA].

Coop. di produzione e lavoro; -intimata - avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 2473 /20 2 2 , pubblicata il 13 aprile2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Agricola 2/[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 1897 / 201 4 del Tribunale di Latina che l’ aveva condannata al pagamento di una somma maggiorata di interessi moratori in favore della Frutas y [OSCURATO:PERSONA] SL, società di diritto spagnolo; con la stessa sentenza il Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA].

Coop. di produzione e lavoro al pagamento di altra somma sempre in favore di Frutas y [OSCURATO:PERSONA] SL.

2. Frutas y [OSCURATO:PERSONA] SL ha resistito con controricorso, laddove [OSCURATO:PERSONA].

Coop. di produzione e lavoroè rimasta intimata.

3. Con atto del 24 gennaio 2025 la ricorrente ha rinunciato al ricorso con integrale compensazione delle spese di fase e la rinuncia è stataaccettata dalla controricorrente.

CONSIDERATO CHEr.g. n. 16579/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di fase, come richiesto dalle parti.

2. N on v’è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spesedi lite di fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 16579/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2/[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, giusta procura in atti; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] SL, in persona del l.r.p.t., rappresentatae difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alcontroricorso; -controricorrente - Oggetto: inammissibilità appello qualificazione eccezione di parte AC –11/02/2025 r.g. n. 16579/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eContro [OSCURATO:PERSONA]. Coop. di produzione e lavoro; -intimata - avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 2473 /20 2 2 , pubblicata il 13 aprile2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Agricola 2/[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 1897 / 201 4 del Tribunale di Latina che l’ aveva condannata al pagamento di una somma maggiorata di interessi moratori in favore della Frutas y [OSCURATO:PERSONA] SL, società di diritto spagnolo; con la stessa sentenza il Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]. Coop. di produzione e lavoro al pagamento di altra somma sempre in favore di Frutas y [OSCURATO:PERSONA] SL. 2. Frutas y [OSCURATO:PERSONA] SL ha resistito con controricorso, laddove [OSCURATO:PERSONA]. Coop. di produzione e lavoroè rimasta intimata. 3. Con atto del 24 gennaio 2025 la ricorrente ha rinunciato al ricorso con integrale compensazione delle spese di fase e la rinuncia è stataaccettata dalla controricorrente. CONSIDERATO CHEr.g. n. 16579/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di fase, come richiesto dalle parti. 2. N on v’è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spesedi lite di fase. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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