CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, rilevando il Tribunale che "i motivi dell'impugnazione non avessero alcuna attinenza con il caso sottoposto al collegio". Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 54, 69 bis, 38 O.P. e all'art. 27 Cost. e conseguente vizio di motivazione del provvedimento. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 • Il Consigliere estensore Il Presidente