CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); kr22t10 esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 11:_cussg, che ha dedotto, con un motivo unico, violazione dell'art. 129 cod. pen., per aver la Corte d'appello omesso la necessaria valutazione sulla presenza di cause di non punibilità; rilevato che il motivo, formulato pressoché nei termini riferiti, prospetta deduzioni irrimediabilmente generiche; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M