Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44523/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 18 Maggio 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto STASSI Antonino colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e di euro 1.200 di multa.

2. Considerato che l'unico motivo, inerente al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente, della condotta ostuzionistica del reo, del fatto che lo STASSI era stato sorpreso alcuni giorni prima dei fatti mentre deteneva sostanze stupefacenti della stessa specie e dell'assenza di profili di meritevolezza.

La pena risulta poi contenuta al di sotto della soglia della media edittale. 3.11 ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato caratterizzata da pervicacia nel reato.

4. Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 18 Maggio 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto STASSI Antonino colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e di euro 1.200 di multa. 2. Considerato che l'unico motivo, inerente al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente, della condotta ostuzionistica del reo, del fatto che lo STASSI era stato sorpreso alcuni giorni prima dei fatti mentre deteneva sostanze stupefacenti della stessa specie e dell'assenza di profili di meritevolezza. La pena risulta poi contenuta al di sotto della soglia della media edittale. 3.11 ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato caratterizzata da pervicacia nel reato. 4. Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 44523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris