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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 04070/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16918/2023 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi

12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata diCatania, n. 1386/2023 depositata i l 13/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente sig.aIgnazia Pegna ha chiesto il rimborso del 90% dei tributi su redditi da fabbricato, da partecipazione e di capitale, pagati per gli anni 1990, 1991 e 1992, in ragione della disciplina speciale a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma nella [OSCURATO:PERSONA] del dicembre 1990, anche sulla scorta di quanto statuito da questa Suprema Corte di legittimità in ordine al diritto al rimborso, quale forma di equiparazione fra chi aveva potuto e chi non aveva potuto corrispondere le imposte in quegli anni.

Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente adiva il giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando due motivi, mentre la parte contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289; dell’articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n.190 e successive modifiche e integrazioni; degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con il n.

C (2015) 5549 Final in combinato disposto con il [OSCURATO:PERSONA] (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407; dell’articolo 267 del Codice civile e dell’articolo 115, del Codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; nella sostanza lamentando la violazione della disciplina de minimis negli aiuti di Stato, cui sono soggetti i rimborsi sui tributi qui in controversia.

2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 in combinato disposto con l’articolo 132, comma 2, n.4, del codice di procedura civile e con l’articolo 118, delle disposizioni di attuazione; nonché dell’articolo 24, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c., nella sostanza deducendosi vizio di motivazione parvente.

2.1. Va esaminato con priorità il secondo motivo, poiché il vizio di motivazione parvente -se fondato-assorbe l’esame di ogni altro motivo, che resterebbe infatti precluso dalla parvenza di motivazione che non consente alcun sindacato sulla motivazione.

Il motivo non è fondato, collocandosi la motivazione della sentenza in scrutinio al di sopra di quel “minimo costituzionale” solo al di sotto del quale è consentito il sindacato giurisdizionale di questa Suprema Corte di legittimità.

Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass.

V, n. 5583/2011).

2.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).

Il motivo non può dunque essere accolto.

3. Deve quindi esaminarsi il primo motivo, ove si lamenta che la sentenza in scrutinio non abbia tenuto conto del regime de minimis nell’appurare se nel triennio - non nel singolo anno di imposta - la contribuente non abbia fruito di altre agevolazioni, tali da far superare la soglia di rilevanza comunitaria.

Ancora, con il primo motivo, si lamenta che l’autocertificazione offerta dallaparte contribuente, riguardante comunque solo un anno e non tre, fosse unicamente menzionata, ma non prodotta.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

3.1. In linea generale, è stato affermato che in considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime delsisma del 13 e 16 di cembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica –consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi –, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività "protette" (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "deminimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova (Cass.

V., n. 30373/2019).

Altresì, è stato detto che in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento alsisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un'impresa assoggettata alregime dell'IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina "deminimis", sia in particolare, fornendo la prova dell'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso (cfr. Cass.

VI-5, n. 27053/2022).

3.2. Più specificamente, per il caso in esame, è stato statuito che in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per ilSisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione del contribuente - eccezionalmente ammessa come prova e relativa al rispetto della disciplina deminimis per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - deve riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito,cioè l'anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la l. n. 289 del 2002 che regolava, all'art. 9, comma 17, nel 10% il regime di imposta dovuto per gli anni 1990-1992) e i due esercizi precedenti, per cui il triennio di riferimento per l'autocertificazione va individuato negli anni 2001-2003 (cfr. Cass.

T., n. 34530/2024).

È stato altresì precisato che, in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per ilSisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione - eccezionalmente ammessa come prova e riferita al rispetto della disciplina "deminimis" per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - è resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito (ibidem).

4. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai sopraindicati principi, svolgendo i necessari accertamenti in fatto.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione distaccata di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16918/2023 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata diCatania, n. 1386/2023 depositata i l 13/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente sig.aIgnazia Pegna ha chiesto il rimborso del 90% dei tributi su redditi da fabbricato, da partecipazione e di capitale, pagati per gli anni 1990, 1991 e 1992, in ragione della disciplina speciale a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma nella [OSCURATO:PERSONA] del dicembre 1990, anche sulla scorta di quanto statuito da questa Suprema Corte di legittimità in ordine al diritto al rimborso, quale forma di equiparazione fra chi aveva potuto e chi non aveva potuto corrispondere le imposte in quegli anni. Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente adiva il giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando due motivi, mentre la parte contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti due motivi di ricorso. 1. Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289; dell’articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n.190 e successive modifiche e integrazioni; degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 Final in combinato disposto con il [OSCURATO:PERSONA] (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407; dell’articolo 267 del Codice civile e dell’articolo 115, del Codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; nella sostanza lamentando la violazione della disciplina de minimis negli aiuti di Stato, cui sono soggetti i rimborsi sui tributi qui in controversia. 2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 in combinato disposto con l’articolo 132, comma 2, n.4, del codice di procedura civile e con l’articolo 118, delle disposizioni di attuazione; nonché dell’articolo 24, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c., nella sostanza deducendosi vizio di motivazione parvente. 2.1. Va esaminato con priorità il secondo motivo, poiché il vizio di motivazione parvente -se fondato-assorbe l’esame di ogni altro motivo, che resterebbe infatti precluso dalla parvenza di motivazione che non consente alcun sindacato sulla motivazione. Il motivo non è fondato, collocandosi la motivazione della sentenza in scrutinio al di sopra di quel “minimo costituzionale” solo al di sotto del quale è consentito il sindacato giurisdizionale di questa Suprema Corte di legittimità. Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). 2.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Il motivo non può dunque essere accolto. 3. Deve quindi esaminarsi il primo motivo, ove si lamenta che la sentenza in scrutinio non abbia tenuto conto del regime de minimis nell’appurare se nel triennio - non nel singolo anno di imposta - la contribuente non abbia fruito di altre agevolazioni, tali da far superare la soglia di rilevanza comunitaria. Ancora, con il primo motivo, si lamenta che l’autocertificazione offerta dallaparte contribuente, riguardante comunque solo un anno e non tre, fosse unicamente menzionata, ma non prodotta. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 3.1. In linea generale, è stato affermato che in considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime delsisma del 13 e 16 di cembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica –consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi –, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività "protette" (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "deminimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova (Cass. V., n. 30373/2019). Altresì, è stato detto che in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento alsisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un'impresa assoggettata alregime dell'IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina "deminimis", sia in particolare, fornendo la prova dell'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso (cfr. Cass. VI-5, n. 27053/2022). 3.2. Più specificamente, per il caso in esame, è stato statuito che in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per ilSisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione del contribuente - eccezionalmente ammessa come prova e relativa al rispetto della disciplina deminimis per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - deve riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito,cioè l'anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la l. n. 289 del 2002 che regolava, all'art. 9, comma 17, nel 10% il regime di imposta dovuto per gli anni 1990-1992) e i due esercizi precedenti, per cui il triennio di riferimento per l'autocertificazione va individuato negli anni 2001-2003 (cfr. Cass. T., n. 34530/2024). È stato altresì precisato che, in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per ilSisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione - eccezionalmente ammessa come prova e riferita al rispetto della disciplina "deminimis" per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - è resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito (ibidem). 4. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai sopraindicati principi, svolgendo i necessari accertamenti in fatto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione distaccata di
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