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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04166/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha confermato la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011.

Osservato che il motivo unico di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, in quanto generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale; quanto alla mancata considerazione dell'avvenuta estinzione delle pene di cui al provvedimento di cumulo emesso dal P.M. il 30/06/2021, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in considerazione della genericità della censura e della mancata autosufficienza del ricorso stesso, non risultando allegato il certificato del casellario giudiziale del condannato; trattasi peraltro di profilo dedotto per la prima volta in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha confermato la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. Osservato che il motivo unico di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, in quanto generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale; quanto alla mancata considerazione dell'avvenuta estinzione delle pene di cui al provvedimento di cumulo emesso dal P.M. il 30/06/2021, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in considerazione della genericità della censura e della mancata autosufficienza del ricorso stesso, non risultando allegato il certificato del casellario giudiziale del condannato; trattasi peraltro di profilo dedotto per la prima volta in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04166/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris